Esterovestizione: cosa cambia dal 2026 e quali sono i rischi fiscali

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Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha aumentato i controlli sui trasferimenti all’estero di società, holding, imprenditori e professionisti.

Con la riforma della fiscalità internazionale introdotta dal D.lgs. 209/2023, dal 2024 cambiano i criteri per determinare la residenza fiscale di:

  • società;
  • holding;
  • trust;
  • imprenditori;
  • persone fisiche.

Oggi non basta più avere una società estera o trasferire formalmente la residenza fuori dall’Italia.

L’elemento centrale diventa la sostanza economica reale e il luogo in cui vengono prese le decisioni effettive.

Questo significa che una società estera potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia anche se costituita all’estero.


Cos’è l’esterovestizione

L’esterovestizione si verifica quando una società viene costituita formalmente all’estero ma, nella realtà, viene gestita dall’Italia.

In questi casi, l’Agenzia delle Entrate può contestare che:

  • la direzione effettiva sia in Italia;
  • la gestione operativa avvenga in Italia;
  • le decisioni strategiche siano prese in Italia.

Se ciò accade, la società può essere considerata fiscalmente residente in Italia con conseguenze molto rilevanti:

  • recupero delle imposte;
  • sanzioni;
  • contestazioni fiscali;
  • verifiche internazionali;
  • doppia imposizione.

Nuovi criteri di residenza fiscale delle società

Dal 2024, l’articolo 73 del TUIR stabilisce che una società è fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, possiede almeno uno di questi elementi:

  • sede legale in Italia;
  • sede di direzione effettiva in Italia;
  • gestione ordinaria svolta principalmente in Italia.

I due elementi più importanti sono oggi:

Sede di direzione effettiva

È il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche della società.

Ad esempio:

  • dove si riunisce il management;
  • dove operano gli amministratori;
  • dove vengono prese le decisioni aziendali;
  • dove vengono firmati i contratti principali.

Gestione ordinaria in via principale

Riguarda invece la gestione quotidiana della società.

L’Agenzia verifica:

  • dove lavorano le figure operative;
  • dove vengono gestiti i conti bancari;
  • dove si trova la contabilità;
  • dove sono presenti uffici e personale;
  • dove vengono svolte le attività amministrative.

Holding estere: attenzione alla sostanza economica

Molte holding vengono aperte all’estero per motivi fiscali o strategici.

Tuttavia, se la holding non possiede una reale struttura operativa, il rischio di contestazione aumenta.

Ad esempio:

  • amministratori residenti in Italia;
  • decisioni prese dall’Italia;
  • assenza di uffici reali;
  • personale inesistente;
  • attività gestite operativamente dall’Italia.

In questi casi, la società potrebbe essere considerata esterovestita.


Presunzione di residenza fiscale in Italia

L’articolo 73 del TUIR prevede una presunzione di residenza fiscale italiana per le società estere che:

  • controllano società italiane;
  • sono controllate da soggetti residenti in Italia;
  • hanno amministratori prevalentemente residenti in Italia.

In queste situazioni, sarà il contribuente a dover dimostrare che la società è realmente gestita all’estero.


Quali documenti servono per dimostrare la reale gestione estera

Per ridurre il rischio fiscale è fondamentale costruire una documentazione concreta e coerente.

Tra gli elementi più importanti:

  • verbali del consiglio di amministrazione;
  • prove delle riunioni svolte all’estero;
  • documentazione di viaggio;
  • contratti;
  • email decisionali;
  • organigrammi;
  • contratti di lavoro;
  • uffici reali;
  • contabilità estera;
  • conti correnti operativi all’estero.

La difesa fiscale si costruisce prima di eventuali controlli.


Esterovestizione delle persone fisiche

Dal 2024 cambiano anche le regole sulla residenza fiscale delle persone fisiche.

Una persona può essere considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte dell’anno, possiede almeno uno di questi requisiti:

  • dimora abituale in Italia;
  • domicilio in Italia;
  • presenza fisica nel territorio italiano.

Il nuovo concetto di domicilio

La riforma attribuisce molta importanza alle relazioni personali e familiari.

Questo significa che l’Agenzia delle Entrate analizzerà:

  • dove vive la famiglia;
  • dove studiano i figli;
  • dove si svolge la vita personale;
  • dove si concentrano le relazioni principali.

Non conta più soltanto il centro degli interessi economici.


Attenzione ai giorni di presenza in Italia

Dal 2024 diventano fondamentali anche le frazioni di giorno.

Nel 2024, anno bisestile, la soglia critica è pari a 184 giorni.

Questo rende necessario monitorare con precisione:

  • voli;
  • ingressi e uscite;
  • permanenze;
  • calendario personale;
  • attività lavorative.

Iscrizione AIRE: non basta più

Molti credono che iscriversi all’AIRE sia sufficiente per non essere più residenti fiscalmente in Italia.

In realtà non è così.

L’iscrizione AIRE oggi rappresenta soltanto una presunzione relativa.

Il contribuente deve dimostrare concretamente:

  • di vivere realmente all’estero;
  • di avere lì il centro della propria vita;
  • di avere relazioni personali e familiari fuori dall’Italia.

Paesi a fiscalità privilegiata: controlli ancora più elevati

L’attenzione aumenta ulteriormente nei trasferimenti verso Paesi a fiscalità privilegiata.

In questi casi il contribuente deve dimostrare:

  • il reale trasferimento;
  • la presenza stabile all’estero;
  • l’effettiva attività economica;
  • la coerenza della struttura internazionale.

Le contestazioni in materia internazionale sono oggi molto più frequenti rispetto al passato.


Come evitare problemi di esterovestizione

Aprire una società all’estero senza una reale pianificazione può essere estremamente rischioso.

Per evitare contestazioni è fondamentale:

  • costruire una struttura internazionale reale;
  • separare correttamente le funzioni operative;
  • creare sostanza economica estera;
  • documentare le decisioni;
  • organizzare la governance;
  • pianificare fiscalmente l’operazione.

Ogni situazione deve essere analizzata in modo specifico.


BPlanning: consulenza strategica su esterovestizione e fiscalità internazionale

In BPlanning supportiamo imprenditori, holding e gruppi societari nella gestione di:

  • società estere;
  • holding internazionali;
  • trasferimenti di residenza;
  • fiscalità internazionale;
  • protezione patrimoniale;
  • pianificazione fiscale;
  • strutture estere operative.

Il nostro team integrato di commercialisti, avvocati e consulenti strategici analizza ogni situazione per costruire strutture sostenibili, documentate e fiscalmente corrette.


Conclusioni

L’esterovestizione oggi non viene più valutata solo sulla base di elementi formali.

L’Agenzia delle Entrate verifica soprattutto:

  • dove vengono prese le decisioni;
  • dove avviene la gestione reale;
  • dove si trovano persone, attività e interessi concreti.

Per questo motivo, trasferire una società o la residenza all’estero senza una struttura reale può comportare rischi fiscali molto elevati.

Una corretta pianificazione internazionale permette invece di costruire assetti efficienti, sostenibili e conformi alla normativa.


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