Intervento del Tribunale di Milano in tema di diritto di accesso in favore del socio minoritario

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Diritto del socio non amministratore di S.r.l.: accesso ai documenti sociali e limiti secondo il Tribunale di Milano

 Il socio non amministratore di una S.r.l. può consultare i documenti sociali? Scopri diritti, limiti e tutele chiariti dal Tribunale di Milano.

Il socio non amministratore può consultare i documenti della società?

Con la Sentenza dell’11 ottobre 2025, il Tribunale di Milano ha chiarito in modo approfondito l’estensione del diritto di controllo del socio non amministratore di una S.r.l., precisando quando può accedere alla documentazione sociale, quali limiti devono essere rispettati e quali strumenti può utilizzare per ottenere tutela in caso di rifiuto della società.

La decisione rappresenta un importante punto di riferimento per soci, amministratori, imprenditori e professionisti che operano nell’ambito del diritto societario.

Il diritto di consultazione è un diritto autonomo del socio

Il Tribunale conferma che il diritto di consultare i documenti sociali, previsto dall’art. 2476, comma 2, del Codice Civile, costituisce un diritto proprio del socio non amministratore.

Per esercitarlo non è necessario dimostrare uno specifico interesse né provare l’utilità della richiesta.

Il socio può quindi chiedere di:

  • ottenere informazioni sull’andamento della società;
  • consultare libri sociali e documentazione amministrativa;
  • estrarre copia dei documenti;
  • farsi assistere da un commercialista, un avvocato o altro professionista di fiducia.

Si tratta di uno strumento fondamentale per verificare la corretta gestione della società e tutelare i propri diritti.

Il controllo del socio incontra il limite della buona fede

Pur essendo molto ampio, il diritto di consultazione non è illimitato.

Secondo il Tribunale di Milano deve essere esercitato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, bilanciando il diritto del socio con le esigenze di riservatezza della società.

Quando la documentazione contiene informazioni particolarmente sensibili, come ad esempio:

  • nominativi di clienti;
  • dati dei fornitori;
  • informazioni commerciali riservate;
  • dati personali protetti,

la società può consentire la consultazione adottando adeguate misure di tutela, come il mascheramento preventivo dei dati sensibili, senza però impedire l’esercizio del diritto di controllo.

Quando è possibile ricorrere al giudice?

Se la società impedisce l’accesso alla documentazione senza valide ragioni, il socio può ottenere tutela davanti al Tribunale.

La sentenza conferma che il diritto può essere fatto valere:

  • con un’azione ordinaria di merito;
  • mediante un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando vi sia la necessità di un controllo immediato sulla gestione societaria.

Inoltre, il giudice può applicare l’astreinte prevista dall’art. 614-bis c.p.c., imponendo una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione dell’ordine di esibizione dei documenti.

Si tratta di uno strumento particolarmente efficace per garantire il rispetto dei provvedimenti giudiziali.

Quali documenti possono essere richiesti?

Il diritto di consultazione riguarda esclusivamente documenti già esistenti.

Ciò significa che il socio può ottenere l’accesso ai documenti già conservati dalla società, ma non può pretendere la predisposizione di nuovi elaborati.

Ad esempio, non rientrano nel diritto di consultazione:

  • report sul fatturato predisposti esclusivamente per soddisfare la richiesta del socio;
  • prospetti riepilogativi creati appositamente;
  • elaborazioni contabili non ancora esistenti.

La società è tenuta a mostrare ciò che è già disponibile, non a produrre nuova documentazione.

Quando il ricorso è inammissibile?

Il Tribunale precisa inoltre che il ricorso cautelare non può essere utilizzato per ottenere documenti già pubblici e facilmente reperibili.

Un esempio è rappresentato dal verbale dell’assemblea di approvazione del bilancio, normalmente disponibile attraverso una semplice visura presso il Registro delle Imprese.

In questi casi il socio è tenuto ad utilizzare gli ordinari strumenti di consultazione pubblica prima di rivolgersi al giudice.

Accesso ai documenti delle società controllate: quali limiti?

La sentenza affronta anche il tema della documentazione delle società controllate.

Il socio della società capogruppo può ottenere esclusivamente la documentazione che sia già nella disponibilità della controllante.

Non può invece pretendere di accedere direttamente ai documenti appartenenti a una diversa società dotata di autonoma personalità giuridica.

Il rapporto di controllo societario, infatti, non elimina l’autonomia delle singole società né attribuisce ai soci un generale diritto di ispezione sulle controllate.

Lo stesso principio vale per le Società per Azioni, rispetto alle quali il socio della controllante non acquisisce alcun autonomo diritto di consultazione.

I principi affermati dal Tribunale di Milano

La decisione individua alcuni principi di particolare rilievo:

  • il diritto di consultazione del socio non amministratore è autonomo e non richiede una motivazione specifica;
  • il diritto comprende la consultazione dei documenti sociali e l’estrazione di copia;
  • il controllo può essere esercitato anche tramite un professionista incaricato dal socio;
  • la società può tutelare la riservatezza oscurando dati sensibili, ma non può impedire il controllo;
  • il socio non può pretendere la creazione di documenti nuovi;
  • non è ammesso il ricorso cautelare per ottenere documenti già pubblici;
  • la documentazione delle società controllate è accessibile solo nei limiti della disponibilità della società controllante.

Perché questa sentenza è importante?

La pronuncia del Tribunale di Milano rafforza il ruolo del diritto di controllo del socio non amministratore, confermando che la trasparenza nella gestione societaria rappresenta uno dei pilastri della disciplina delle S.r.l.

Allo stesso tempo, individua un corretto equilibrio tra il diritto all’informazione del socio e la tutela della riservatezza aziendale, evitando richieste abusive o sproporzionate.

Per imprese, amministratori e soci, la sentenza costituisce un’importante guida pratica nella gestione dei rapporti societari.

Conclusioni

La Sentenza del Tribunale di Milano dell’11 ottobre 2025 conferma che il socio non amministratore di una S.r.l. dispone di un ampio diritto di accesso ai documenti sociali, finalizzato a verificare la corretta gestione della società e a tutelare i propri interessi.

Tale diritto, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto della buona fede, della riservatezza aziendale e dei limiti previsti dalla legge, garantendo un equilibrio tra esigenze di controllo e tutela dell’organizzazione societaria.

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