Partecipazioni in SRL e regime forfettario: scopri quando il controllo della società può far perdere il forfettario e come evitare errori fiscali.
Molti professionisti e imprenditori che operano in regime forfettario possiedono anche quote di una SRL oppure stanno valutando di entrare in una società.
Tuttavia, esistono regole molto precise che possono determinare la perdita del regime forfettario.
Il problema nasce soprattutto quando il contribuente:
- controlla direttamente o indirettamente una SRL;
- svolge attività riconducibili a quelle della società;
- fattura alla società partecipata;
- ricopre ruoli gestionali o amministrativi.
Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi aspetti attraverso circolari e interpelli, aumentando l’attenzione su queste situazioni.
In questa guida analizziamo quando una partecipazione in SRL è compatibile con il regime forfettario e quando invece può diventare una causa ostativa.
Regime forfettario e partecipazioni: cosa dice la legge
La normativa di riferimento è l’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014.
La norma prevede che non possono utilizzare il regime forfettario i soggetti che:
- partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- controllano direttamente o indirettamente una SRL;
- esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla società.
In pratica, il legislatore vuole evitare che una stessa attività venga “spezzata” artificialmente tra persona fisica e società per ottenere vantaggi fiscali.
Quando la partecipazione in SRL fa perdere il forfettario
La perdita del regime forfettario si verifica solo se sono presenti entrambe queste condizioni:
1. Controllo diretto o indiretto della SRL
Il controllo può esistere anche senza possedere il 100% delle quote.
Secondo l’articolo 2359 del Codice Civile, il controllo esiste quando il socio:
- possiede la maggioranza dei voti;
- ha influenza dominante nelle decisioni;
- esercita controllo tramite accordi o vincoli contrattuali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche il possesso del 50% delle quote può configurare controllo. In alcuni casi, persino il 49% può essere considerato sufficiente.
2. Attività riconducibile tra SRL e contribuente
Il secondo requisito riguarda l’attività svolta.
Il problema nasce quando:
- il professionista in forfettario lavora per la SRL partecipata;
- la SRL acquista servizi dal socio;
- le attività sono simili o collegate;
- esiste una continuità economica tra le due realtà.
Ad esempio:
- consulente marketing in forfettario che fattura alla propria SRL marketing;
- geometra in forfettario che lavora quasi esclusivamente per la SRL edile partecipata;
- consulente fiscale che presta servizi alla SRL di cui è socio.
In questi casi l’Agenzia potrebbe contestare l’utilizzo del forfettario.
Attenzione alla carica di amministratore
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il ruolo di amministratore.
Anche senza compenso, la carica amministrativa può contribuire a dimostrare un’influenza dominante sulla società.
Diversi interpelli dell’Agenzia delle Entrate hanno evidenziato che:
- socio + amministratore = forte rischio di esclusione;
- socio + membro CDA = possibile controllo di fatto;
- amministratore con attività riconducibile = elevata attenzione fiscale.
Questo vale soprattutto quando il contribuente opera economicamente nei confronti della società.
Controllo indiretto: attenzione ai familiari
Molti imprenditori pensano di aggirare il problema distribuendo le quote ai familiari.
In realtà il controllo indiretto considera anche:
- coniuge;
- parenti entro il terzo grado;
- affini entro il secondo grado.
Quindi le quote intestate a familiari possono comunque essere sommate ai fini del controllo
Fatturare alla propria SRL: rischio molto elevato
Uno degli elementi più critici riguarda la fatturazione verso la società partecipata.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte evidenziato che:
- un elevato fatturato verso la SRL può configurare controllo di fatto;
- la società potrebbe essere considerata uno “schermo” fiscale;
- il risparmio d’imposta può essere contestato.
In alcuni interpelli, anche una quota minima di partecipazione è stata considerata problematica in presenza di fatturazione rilevante verso la società.
Quando la SRL NON fa perdere il forfettario
Esistono però diverse situazioni compatibili con il regime forfettario.
In generale, il rischio si riduce quando:
- non esiste controllo diretto o indiretto;
- la SRL svolge attività completamente diverse;
- il socio non fattura alla società;
- non ci sono rapporti economici rilevanti;
- le attività appartengono a differenti codici ATECO.
Ad esempio:
- partecipazione minoritaria senza poteri decisionali;
- SRL immobiliare e attività professionale non collegata;
- socio non operativo;
- assenza di fatturazione tra le parti.
Ogni situazione, però, deve essere analizzata nel dettaglio.
Come evitare errori fiscali
Molti imprenditori aprono una SRL o una partita IVA forfettaria senza una pianificazione iniziale.
Questo può portare a:
- perdita del regime agevolato;
- recuperi fiscali;
- sanzioni;
- contestazioni dell’Agenzia delle Entrate;
- strutture inefficienti.
Per questo motivo è fondamentale costruire la struttura corretta fin dall’inizio.
Una corretta pianificazione può permettere di:
- mantenere il regime forfettario quando possibile;
- evitare incompatibilità;
- separare correttamente le attività;
- ottimizzare fiscalmente la struttura;
- prevenire problematiche future.
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Cosa analizziamo
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- controllo diretto e indiretto;
- rapporti economici tra socio e società;
- codici ATECO;
- ruolo amministrativo;
- rischio fiscale;
- pianificazione futura.
Conclusioni
Avere una partecipazione in SRL non comporta automaticamente la perdita del regime forfettario.
Tuttavia, il rischio aumenta quando esistono:
- controllo societario;
- attività riconducibili;
- fatturazione verso la società;
- ruoli amministrativi;
- collegamenti economici significativi.
Ogni caso deve essere valutato singolarmente attraverso un’analisi tecnica approfondita.
Una corretta pianificazione iniziale può evitare errori molto costosi e permettere di strutturare l’attività nel modo più efficiente possibile.
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