Sviamento di clientela e concorrenza sleale: cosa rischia l’ex subagente (e come difendersi)

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Sviamento clienti e uso dati riservati: quando scatta la concorrenza sleale e cosa dice il Tribunale di Bologna.

Sviamento di clientela: quando diventa concorrenza sleale

Non è vietato contattare ex clienti.
Ma attenzione a come lo fai.

Secondo la sentenza del Tribunale di Bologna (16 ottobre 2024, n. 2707/2024), si configura concorrenza sleale per sviamento di clientela quando l’ex subagente:

  • utilizza informazioni riservate (contratti, scadenze, condizioni)
  • agisce in modo sistematico e organizzato
  • provoca un trasferimento anomalo e concentrato nel tempo dei clienti verso un concorrente

Il punto chiave non è il contatto.
È l’uso scorretto delle informazioni e delle modalità operative.

Contattare i clienti è lecito? Sì, ma con limiti precisi

Il semplice contatto con la clientela non è illecito di per sé.

Diventa però problematico quando:

  • si sfruttano dati interni non accessibili al mercato
  • si anticipano scadenze o esigenze del cliente grazie a informazioni privilegiate
  • si agisce con strategie aggressive e non trasparenti

 In questi casi, si supera il confine della correttezza professionale.

Informazioni riservate vs segreti industriali: la differenza decisiva

Non tutte le informazioni aziendali sono automaticamente “segreti industriali”.

Per essere considerate tali (art. 98 c.p.i.), è necessario dimostrare:

  • l’esistenza di misure concrete di protezione
  • una gestione strutturata della riservatezza
  • un livello di sicurezza superiore all’ordinario

 Usare solo user ID e password non basta.

Cosa manca nella protezione standard

Le credenziali di accesso rappresentano:

  • una misura ordinaria
  • non sufficiente a qualificare i dati come segreti industriali

 Serve un “quid pluris”:
procedure, policy interne, limitazioni avanzate e tracciabilità.

Ma attenzione: resta comunque la concorrenza sleale

Anche se le informazioni non sono segreti industriali, possono essere:

  • riservate
  • non destinate al pubblico
  • utilizzabili in modo scorretto

 Risultato:
è comunque configurabile la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.

Clausola compromissoria: quando NON si applica

Molti contratti prevedono una clausola arbitrale generica.
Ma non sempre copre tutte le controversie.

Secondo la sentenza:

  • la clausola si applica solo alle controversie che nascono dal contratto
  • sono escluse le liti con titolo extracontrattuale

 Come nel caso di:

  • concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
  • responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.)

 Se il contratto è solo un “contesto storico”,
la competenza resta del giudice ordinario.

Il principio chiave per imprenditori e aziende

Questa decisione chiarisce tre punti fondamentali:

  • Non è vietato acquisire clienti, ma è vietato farlo scorrettamente
  • Non basta proteggere i dati: devi dimostrare come li proteggi
  • Non tutte le controversie finiscono in arbitrato, anche se previsto

Come proteggere davvero il tuo business

Se gestisci clienti, dati e rete commerciale, devi:

Sul fronte commerciale

  • evitare pratiche aggressive e non trasparenti
  • formare collaboratori e subagenti su limiti legali chiari

Sul fronte legale

  • strutturare clausole contrattuali solide
  • distinguere tra obblighi contrattuali ed extracontrattuali

Sul fronte dati e informazioni

  • implementare policy di sicurezza avanzate
  • tracciare accessi e utilizzo delle informazioni
  • definire chiaramente cosa è “riservato” e cosa è “segreto”

Vuoi evitare rischi legali e proteggere i tuoi clienti?

La differenza tra crescita e contenzioso sta nei dettagli.

Struttura oggi il tuo sistema legale e commerciale per prevenire problemi, proteggere il valore dei clienti e difendere il tuo vantaggio competitivo.

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