Tribunale di Bologna, 23 Maggio 2024
Concorrenza sleale e diritti IP: il Tribunale di Bologna chiarisce quando la competenza spetta alla Sezione Impresa.
Concorrenza sleale e competenza giudiziaria: il principio del Tribunale di Bologna
La concorrenza sleale “interferente” con diritti di privativa
Quando la valutazione dei diritti IP è necessaria
La concorrenza sleale “pura”
Applicazione dei criteri ordinari di competenza
Implicazioni pratiche per imprese e professionisti
Concorrenza sleale e competenza giudiziaria: il principio del Tribunale di Bologna
Con l’ordinanza del 23 maggio 2024, il Tribunale di Bologna ha chiarito un aspetto cruciale in materia di concorrenza sleale: la distinzione tra concorrenza sleale pura e concorrenza sleale interferente incide direttamente sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Comprendere questa differenza è fondamentale per le aziende che intendono tutelare efficacemente i propri diritti e impostare correttamente l’azione giudiziaria.
La concorrenza sleale “interferente” con diritti di privativa
La competenza della Sezione Impresa sussiste quando la lesione lamentata incide su diritti di privativa industriale o intellettuale, come marchi, brevetti o altri titoli IP.
Quando la valutazione dei diritti IP è necessaria
In questi casi:
- la violazione del diritto di privativa è elemento costitutivo della condotta concorrenziale;
- il giudice è chiamato a effettuare una valutazione, almeno incidenter tantum, sull’esistenza e sulla validità del diritto di proprietà intellettuale vantato;
- la controversia rientra quindi nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Si parla, in questo scenario, di concorrenza sleale interferente, poiché l’illecito concorrenziale si intreccia con la tutela dei diritti IP.
La concorrenza sleale “pura”
Diversa è l’ipotesi in cui l’azione giudiziaria non coinvolge alcun diritto di privativa.
Applicazione dei criteri ordinari di competenza
Quando i diritti di proprietà intellettuale:
- non sono allegati;
- non costituiscono presupposto della domanda;
- non richiedono alcuna valutazione, nemmeno indiretta,
la fattispecie rientra nella concorrenza sleale “pura”, con conseguente applicazione dei criteri ordinari di competenza previsti dal codice di procedura civile.
Implicazioni pratiche per imprese e professionisti
La distinzione tracciata dal Tribunale di Bologna ha riflessi immediati e concreti:
- incide sulla scelta del giudice competente;
- orienta la strategia processuale;
- riduce il rischio di eccezioni di incompetenza e rallentamenti del giudizio.
Per le imprese, qualificare correttamente la fattispecie fin dall’inizio significa tutelare meglio il proprio vantaggio competitivo e ottimizzare tempi e costi del contenzioso.


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