La retroversione degli utili non è risarcimento del danno ma rimedio autonomo. Scopri quando si applica secondo il Tribunale di Venezia 2024.
Retroversione degli utili: un rimedio autonomo e non risarcitorio
Con la sentenza Tribunale di Venezia, 13 febbraio 2024, n. 466/2024, viene chiarita la natura giuridica della retroversione degli utili, istituto centrale nel contenzioso in materia di proprietà industriale e contraffazione.
Il Tribunale ribadisce un principio fondamentale: la retroversione degli utili non ha natura risarcitoria, ma costituisce un rimedio autonomo, distinto dal tradizionale risarcimento del danno.
Cos’è la retroversione degli utili
La retroversione degli utili è un meccanismo che mira a “riparare” la posizione del soggetto leso non attraverso il ristoro del danno effettivamente subito, bensì mediante:
- l’attribuzione al titolare del diritto violato
- del guadagno illecitamente conseguito dal contraffattore
In altre parole, il focus non è il danno del danneggiato, ma l’arricchimento indebito del soggetto che ha violato la privativa.
Il fondamento normativo: art. 125, comma 3, c.p.i.
L’art. 125, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale disciplina la retroversione degli utili come rimedio:
- alternativo al risarcimento del danno;
- non compensativo del lucro cessante;
- finalizzato a trasferire al soggetto leso l’utile effettivamente realizzato dal contraffattore.
Questo strumento non è quindi diretto a colmare una perdita patrimoniale, ma a neutralizzare l’arricchimento illecito.
Il limite essenziale: solo gli utili effettivamente conseguiti
Un punto centrale chiarito dal Tribunale di Venezia riguarda l’estensione dell’obbligo restitutorio.
Gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire sono esclusivamente quelli effettivamente conseguiti, e non:
- utili potenziali;
- guadagni astrattamente conseguibili;
- profitti ipotetici che sarebbero potuti derivare da uno sfruttamento più efficiente della privativa violata.
👉 La retroversione non può basarsi su scenari teorici, ma deve fondarsi su dati concreti e dimostrabili.
Differenza tra retroversione degli utili e risarcimento del danno
Il Tribunale evidenzia con chiarezza la distinzione tra i due strumenti:
- Risarcimento del danno → mira a compensare il pregiudizio subito dal titolare del diritto
- Retroversione degli utili → mira ad attribuire al titolare l’arricchimento realizzato dal contraffattore
Si tratta di rimedi autonomi, alternativi e tecnicamente distinti, che rispondono a finalità diverse.
Il principio affermato dal Tribunale di Venezia
La sentenza afferma un principio di rilievo pratico:
👉 la retroversione degli utili è un rimedio autonomo, non risarcitorio, limitato agli utili effettivamente conseguiti dal contraffattore e non a quelli meramente potenziali.
Una corretta qualificazione dell’azione è fondamentale per evitare richieste infondate e per impostare una strategia processuale efficace.


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