Acconto TFR e anticipo TFR non sono la stessa cosa. Scopri quando il dipendente può chiedere l’acconto del TFR alla cessazione del rapporto, come deve rispondere l’azienda e quali accorgimenti usare per evitare errori e contenziosi.
Acconto TFR: un tema “scomodo” per aziende e HR
Il TFR (trattamento di fine rapporto) è per definizione una retribuzione differita: matura ogni anno durante il rapporto di lavoro, ma diventa esigibile solo alla cessazione del contratto.
Qui nasce il problema pratico:
- il dipendente, al termine del rapporto, chiede di ricevere il TFR a rate, sotto forma di uno o più acconti;
- il datore di lavoro si chiede se sia obbligato a concederli, come strutturarli e come gestire tassazione, rivalutazione e cedolini.
In più, c’è spesso confusione tra acconto TFR e anticipo TFR: due istituti diversi, con regole e rischi diversi.
Vediamo in modo chiaro:
- cosa si intende per acconto TFR;
- in cosa si differenzia dall’anticipo TFR ex art. 2120 c.c.;
- quando il dipendente può chiederlo e come deve muoversi il datore di lavoro;
- quali passi operativi conviene seguire per tutelarsi.
Cos’è l’acconto TFR (e quando si può parlare davvero di acconto)
Il TFR diventa esigibile quando il rapporto di lavoro si interrompe, qualunque sia la causa:
- dimissioni;
- licenziamento;
- risoluzione consensuale;
- termine di contratto a tempo determinato, ecc.
In quel momento, in linea generale:
- il lavoratore ha diritto al pagamento integrale del TFR;
- eventuali dilazioni o rateizzazioni sono possibili solo se concordate tra le parti.
👉 Acconto TFR = pagamento a rate del TFR dopo la cessazione del rapporto, con:
- una o più rate di acconto (es. 3 tranche del 30%);
- un saldo finale entro il termine pattuito.
Si tratta quindi di una modalità di pagamento concordata, non disciplinata direttamente dall’art. 2120 c.c., ma rimessa all’accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente.
Differenza tra anticipo TFR e acconto TFR
Molti li usano come sinonimi, ma per la normativa non lo sono affatto.
Anticipo TFR (art. 2120 c.c.)
- Si chiede in costanza di rapporto di lavoro;
- riguarda una quota del TFR maturato (max 70% in determinate condizioni);
- è ammesso solo in casi specifici, tassativamente indicati dalla legge (spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa, ecc.);
- è soggetto a limiti quantitativi e percentuali (max 10% degli aventi diritto per anno, max 4% dei dipendenti totali).
L’obiettivo è salvaguardare la funzione del TFR come “paracadute” alla cessazione.
Acconto TFR
- Interviene dopo la cessazione del rapporto, quando il TFR è già esigibile;
- non è legato alle condizioni dell’anticipo di legge;
- è una rateizzazione dell’importo dovuto, concordata tra azienda e lavoratore;
- non è disciplinata nei dettagli dalla legge, ma dall’autonomia contrattuale delle parti.
👉 In sintesi:
- Anticipo TFR = erogazione anticipata durante il rapporto, con limiti di legge.
- Acconto TFR = pagamento a rate del TFR già dovuto dopo la cessazione.
Il dipendente può chiedere l’acconto TFR?
Sì, il lavoratore può chiedere all’azienda di non ricevere il TFR in un’unica soluzione, ma:
- in una o più rate di acconto;
- con un saldo finale a chiusura.
È buona prassi che la richiesta sia scritta e contenga:
- il numero di rate richieste;
- la percentuale o l’importo di ciascun acconto sul TFR complessivo;
- le scadenze di pagamento delle singole rate e del saldo.
Esempio:
“Chiedo che il TFR pari a € 10.000 venga corrisposto in 3 acconti mensili del 30% ciascuno (€ 3.000, € 3.000, € 3.000) e un saldo finale del 10% (€ 1.000) entro il …”
⚠️ Punto decisivo:
Il datore di lavoro non è obbligato per legge ad accettare la rateizzazione.
Si tratta di un accordo volontario, che deve tutelare entrambe le parti e va formalizzato con cura.
Cosa deve fare il datore di lavoro se accetta l’acconto TFR
Se l’azienda decide di accogliere la richiesta del lavoratore, è fondamentale:
1. Formalizzare un accordo scritto
Redigere un documento firmato da entrambe le parti, che indichi chiaramente:
- importo totale del TFR spettante;
- piano di pagamento (numero rate, importi, scadenze);
- eventuali interessi o maggiorazioni (se concordati);
- cosa accade in caso di ritardo di pagamento o inadempimento.
Questo documento tutela sia l’azienda che il lavoratore ed è utilissimo in caso di future contestazioni.
2. Elaborare correttamente il cedolino di liquidazione TFR
Anche se il pagamento è rateizzato, il TFR:
- deve essere calcolato e determinato per intero al momento della cessazione;
- deve essere assoggettato a tassazione separata secondo le regole fiscali del TFR;
- deve essere evidenziato in busta paga (o in un cedolino di fine rapporto) con importo complessivo spettante.
Le singole rate rappresentano solo la modalità di erogazione di un credito già determinato e tassato.
3. Liquidare interessi e rivalutazioni
Il TFR è soggetto a:
- rivalutazione annuale (1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT);
- corresponsione di interessi e rivalutazione fino alla data di maturazione/esigibilità.
Il datore di lavoro deve:
- calcolare TFR + rivalutazione fino alla cessazione;
- liquidare gli importi dovuti secondo la normativa, anche se poi ne rateizza il pagamento.
Eventuali dilazioni non cancellano il diritto del lavoratore alla corretta rivalutazione.
Rischi per l’azienda se l’acconto TFR è gestito “a voce”
Accettare richieste “informali” del tipo:
- “Pagami il TFR un po’ alla volta quando puoi”;
- “Intanto dammi un acconto, poi vediamo”
può creare problemi:
- reclami o contestazioni sul residuo TFR;
- richieste di differenze a distanza di anni;
- difficoltà probatorie in caso di vertenze;
- dubbi sulla corretta applicazione della tassazione separata.
Senza un piano chiaro e scritto, il datore di lavoro rischia:
- di non riuscire a dimostrare quanto è già stato pagato;
- di trovarsi esposto a contenziosi per presunti mancati pagamenti.
Mini-checklist Bplanning per gestire correttamente l’acconto TFR
Prima di dire “sì” a un acconto TFR, chiediti:
- ✅ Ho calcolato in modo esatto il TFR complessivo dovuto, con rivalutazione?
- ✅ Ho informato il lavoratore sulle implicazioni fiscali (tassazione separata)?
- ✅ Abbiamo messo per iscritto rate, importi, scadenze e saldo?
- ✅ Ho previsto come tracciare i pagamenti (bonifico, causale chiara)?
- ✅ Il cedolino di fine rapporto evidenzia in modo trasparente l’importo totale TFR?
Se anche solo uno di questi punti manca, è il caso di farti affiancare dal tuo consulente… o da un Team strutturato come Bplanning.
L’esperto – Domande frequenti su acconto e anticipo TFR
Il dipendente può pretendere l’acconto TFR?
No.
Il lavoratore può chiedere un piano di pagamento rateale, ma il datore di lavoro:
- non è obbligato per legge ad accettare;
- può rifiutare o negoziare modalità e termini;
- può subordinare l’accettazione alla sottoscrizione di un accordo scritto chiaro e completo.
Anticipo TFR e acconto TFR incidono allo stesso modo?
No, sono due istituti diversi:
- Anticipo TFR → durante il rapporto, nei limiti e nei casi previsti dall’art. 2120 c.c.;
- Acconto TFR → dopo la cessazione, è solo una diversa modalità di pagamento del TFR che è già esigibile.
Confonderli può portare l’azienda a:
- concedere anticipi fuori norma;
- creare aspettative non corrette nel personale;
- esporsi a errori contributivi o fiscali.
Il TFR può essere pagato tutto in contanti alla cessazione?
Tecnicamente è possibile, ma altamente sconsigliato.
Per tutelare entrambe le parti è preferibile:
- usare metodi tracciabili (bonifico);
- indicare chiaramente la causale (“Saldo TFR”, “Prima rata acconto TFR”, ecc.);
- conservare ricevute e documentazione di supporto.
In caso di contenzioso, la tracciabilità è spesso la tua migliore difesa.
Come ti aiuta Bplanning nella gestione di TFR, anticipi e acconti
La gestione del TFR (tra anticipi, acconti, tassazione separata, accordi individuali) è un terreno dove l’errore è facile e le conseguenze possono diventare molto costose.
Con i servizi Bplanning:
- con i piani Bplanning Starter / Professional / Business
puoi confrontarti in videocall con un professionista che ti guida passo passo su casi concreti (richieste di acconto, anticipi, dimissioni, licenziamenti); - con i pacchetti Payroll – Service e Gestione Contabile
gestiamo per te cedolini, TFR, tassazione separata e adempimenti, con consulente del lavoro dedicato; - con i servizi Amministratore Protetto e Patrimonio Protetto
ti aiutiamo a prendere decisioni su pagamenti importanti (come TFR e incentivi all’esodo) valutando impatto fiscale, rischi e tutela del tuo patrimonio personale.
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