Premessa
Le Start-up Innovative si muovono in mercati ad alta incertezza: la competizione per i talenti è serrata e spesso la cassa non basta per offrire retribuzioni competitive. In questa fase critica, il Work for Equity (WfE) si rivela una soluzione finanziaria e strategica, perché trasforma servizi qualificati in partecipazioni societarie e allinea il team alla crescita dell’impresa.
Però, cedere quote equivale a diluire il capitale e può generare conflitti futuri. Ecco perché è indispensabile accompagnare il WfE con Patti Parasociali su misura, che regolamentano maturazione (“vesting”), condizioni di uscita (“Good/Bad Leaver”), diritti di co-vendita (“Drag/Tag Along”) e governance interna. La giusta combinazione di questi strumenti diventa la chiave di volta per il fundraising, la retention dei talenti e la stabilità del team.
Il Work for Equity
Introdotto dall’art. 27 del D.L. n. 179/2012 (e modificato dal “Investment Compact” D.L. n. 3/2015), il WfE consente:
- di remunerare amministratori, dipendenti e consulenti esterni con quote, azioni, stock option o strumenti finanziari partecipativi;
- di preservare la liquidità aziendale e differire il costo del lavoro;
- di beneficiare di un regime di neutralità fiscale (non imponibilità all’assegnazione) e di tassazione differita (plusvalenza al 26% al momento della cessione).
Esempio pratico: Alfa S.r.l. offre al CTO un compenso misto € 20.000 in contanti + equity per € 60.000 (5% del capitale post-operazione). Il CTO beneficia dell’esenzione IRPEF/INPS sui € 60.000 e pagherà il 26% solo sulla plusvalenza al momento della vendita delle quote.
Vantaggi fiscali e contributivi
- Neutralità fiscale: il valore delle quote non concorre al reddito del beneficiario (dipendente o professionista).
- Esenzione contributiva: nessun contributo INPS sulle quote assegnate.
- Tassazione differita: la plusvalenza (differenza tra prezzo di vendita e valore fiscale in capo al beneficiario) è soggetta a imposta sostitutiva del 26%.
La corretta redazione del piano WfE prevede un accordo o regolamento che disciplini i termini di emissione, maturazione e eventuale scadenza delle quote.
I Patti Parasociali
I Patti Parasociali (art. 2341-bis e 2341-ter c.c.) sono accordi privati tra soci, volti a stabilizzare assetti proprietari e governance senza modificare lo Statuto. Le caratteristiche principali:
- Contrattuali e riservati: vincolano solo le parti firmatarie, non si depositano in via ordinaria;
- Durata massima 5 anni (rinnovabile), con diritto di recesso e preavviso di 180 giorni;
- Obbligatoria pubblicità se la società è quotata o ricorre a sistemi multilaterali di negoziazione.
Tipologie più comuni
- Sindacato di voto: decisioni assembleari coordinate.
- Sindacato di blocco: limiti al trasferimento (lock-up, prelazione).
- Drag Along / Tag Along: diritto di trascinamento o co-vendita.
- Good Leaver / Bad Leaver: regole di uscita e prezzo di riacquisto delle quote.
- Liquidation Preference: rimborso preferenziale in liquidazione.
Nei contesti WfE, i patti parasociali definiscono il vesting, il cliff e le conseguenze di un’uscita anticipata, proteggendo i founders e garantendo reciprocità di interessi.
Implementazione strategica nelle Start-up
Le start-up devono integrare WfE e patti parasociali in un unico ecosistema di incentivazione:
- Definizione del Piano WfE: quantificazione del valore equity, soglie di maturazione, durata complessiva.
- Stesura dei Patti Parasociali: clausole di vesting, cliff, Good/Bad Leaver, Drag/Tag Along, Liquidation Preference.
- Approvazione societaria: delibera di assemblea per emissione di strumenti finanziari partecipativi.
- Monitoraggio e aggiornamento: revisione periodica dei patti in occasione di round di investimento o cambi di strategia.
Case study: Alfa S.r.l. – CTO “Marco”: vesting quadriennale, cliff 12 mesi, Bad Leaver a prezzo punitivo e Drag Along al 100% hanno reso attraente l’ingaggio del manager e tutelato i fondatori da abbandoni prematuri.
Riferimenti normativi
- Art. 27 D.L. n. 179/2012 (Work for Equity)
- Art. 4 D.L. n. 3/2015 (Investment Compact)
- Art. 2341-bis e 2341-ter c.c. (Patti Parasociali)
- TUF: artt. 122 e 123 (quotate e patti parasociali)
- Circolare INPS n. 32/2001 (base contributiva derivata da quella fiscale)
L’esperto
1. Statuto vs Patti Parasociali: qual è la differenza?
Lo Statuto sancisce la possibilità di emettere SFP o azioni WfE in via generica; i Patti Parasociali regolano dettagli operativi (vesting, cliff, Good/Bad Leaver), flessibili e rinnovabili senza modificare lo Statuto.
2. Come proteggono le clausole “Leaver”?
Le clausole Good/Bad Leaver distinguono le cause di uscita: il Good Leaver può vendere le quote vested a un prezzo equo, il Bad Leaver perde quote o le cede a prezzo prefissato, tutelando così la start-up da soci inattivi o in malafede.
3. La neutralità fiscale vale per qualsiasi prestazione?
No. Il regime agevolato del WfE (non imponibilità e contribuzione zero) si applica solo a opere o servizi che contribuiscono allo sviluppo innovativo della Start-up, come stabilito dall’art. 27 D.L. 179/2012.


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