Molti lavoratori ignorano che, anche durante il periodo di prova, è possibile tornare sui propri passi dopo aver presentato le dimissioni. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 24991/2025) ha chiarito che l’art. 26 del D.lgs. 151/2015, che disciplina le dimissioni telematiche e la loro revoca entro 7 giorni, si applica in pieno anche ai rapporti in prova.
Conoscere questa norma significa:
- Evitare di perdere senza motivo un’opportunità di lavoro;
- Sapere come tutelarsi in caso di ripensamento entro il termine legale;
- Evitare contenziosi con il datore di lavoro.
Cosa stabilisce l’art. 26 del D.lgs. 151/2015
- Dimissioni telematiche: il lavoratore presenta le dimissioni tramite piattaforma online.
- Termine di revoca: il lavoratore ha 7 giorni di tempo, decorrenti dalla data di invio, per ritirare le dimissioni.
- Effetti della revoca: se tempestiva, la revoca rende le dimissioni “come mai avvenute” e ripristina integralmente il rapporto di lavoro, compreso il periodo di prova non ancora fruito.
Eccezioni: quando non si può revocare
La legge prevede poche eccezioni, tutte tassative:
- Lavoro domestico (colf e badanti).
- Dimissioni o risoluzioni consensuali in sede protetta (ad esempio per lavoratrici vittime di violenza).
- Rapporti con le pubbliche amministrazioni (alcuni casi specifici).
Il periodo di prova non rientra tra queste eccezioni: chi ha dato le dimissioni in prova può sempre revocarle nei 7 giorni.
Come funziona la revoca: i passaggi pratici
- Entro 7 giorni dalla data di invio del modulo telematico, accedi alla piattaforma ufficiale (Ministero del Lavoro).
- Seleziona la pratica di dimissioni e clicca su “revoca”.
- Conserva la ricevuta di avvenuta revoca (utile in caso di contenzioso).
- Comunica al datore di lavoro che la procedura è stata completata.
Se il datore non ti ammette nuovamente in servizio, potrai adire il Giudice del Lavoro: la sentenza di Cassazione conferma il tuo diritto alla reintegrazione e al completamento del periodo di prova.
Caso pratico
Il Sig. Rossi viene assunto da una Banca il 1° settembre con prova di 6 mesi. Il 3 settembre presenta le dimissioni in via telematica, ma il 9 settembre, entro 7 giorni, invia la revoca. La Banca si rifiuta di riassumerlo.
Grazie all’art. 26 D.lgs. 151/2015, il Sig. Rossi ottiene dal Giudice la reintegrazione: il rapporto non si è mai interrotto e riprenderà regolarmente il periodo di prova.
Domande frequenti (FAQ)
1. Posso revocare le dimissioni anche dopo la fine del periodo di prova?
Sì, l’art. 26 si applica sia durante che dopo la prova, purché la richiesta di revoca arrivi entro 7 giorni dall’invio delle dimissioni.
2. Ho diritto a qualsiasi retribuzione arretrata?
No. La revoca vale “ex tunc” (da subito), ma il lavoratore non ottiene gli emolumenti tra dimissioni e revoca, bensì la prosecuzione del rapporto.
3. Il datore può rifiutare la revoca?
No. Se la revoca è tempestiva e fatta secondo la procedura, il datore deve reintegrare il lavoratore e far proseguire il periodo di prova.
Conclusione
La possibilità di revocare le dimissioni in prova entro 7 giorni rappresenta un’importante tutela per il lavoratore, contrastando abusi e dimissioni “in bianco”. Ricorda sempre di:
- Agire tempestivamente;
- Utilizzare la piattaforma telematica ufficiale;
- Conservare le ricevute.
In caso di diniego, rivolgiti immediatamente al tuo legale o al Giudice del Lavoro per far valere il tuo diritto di reintegrare il rapporto di lavoro.


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