Recesso del socio: momento di efficacia e conseguenze giuridiche
(Tribunale di Genova, 24 febbraio 2025, n. 517/2025)
Il recesso del socio rappresenta uno degli strumenti più rilevanti nel diritto societario, soprattutto quando incide sulla legittimazione ad agire e sui rapporti con la società.
Con la sentenza n. 517/2025 del 24 febbraio 2025, il Tribunale di Genova ha chiarito un principio fondamentale: il socio che ha esercitato il recesso perde immediatamente lo status di socio, con effetti diretti anche sul piano processuale.
Recesso del socio e legittimazione ad impugnare le delibere
Secondo il Tribunale, deve dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell’attore che impugni una delibera assembleare dopo aver comunicato il recesso alla società, qualora tale comunicazione sia anteriore alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio.
Il recesso, infatti, è qualificato come negozio giuridico unilaterale e recettizio, soggetto alle regole generali degli atti unilaterali.
Ne consegue che:
- non è richiesta l’accettazione della società;
- il recesso è valido ed efficace dal momento della notifica;
- una volta comunicato, il socio cessa immediatamente di far parte della compagine sociale.
Effetti del recesso: perdita dello status socii
La comunicazione del recesso determina effetti immediati e irreversibili sul rapporto societario. In particolare:
- viene meno lo status di socio;
- si perde il diritto agli utili;
- il rapporto sociale si estingue, indipendentemente dalla liquidazione della quota.
La liquidazione della partecipazione non costituisce una condizione sospensiva dell’efficacia del recesso, ma rappresenta una mera conseguenza legale prevista dall’ordinamento.
Liquidazione della quota e competenza del giudice
Il Tribunale di Genova ha inoltre precisato un ulteriore profilo di grande interesse pratico:
la controversia relativa alla liquidazione della quota del socio receduto, anche se derivante da una trasformazione societaria, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Ciò in quanto:
- il diritto alla liquidazione non è più ancorato al rapporto societario;
- non riguarda le partecipazioni sociali;
- si configura come un diritto di credito autonomo.
Una volta esercitato il recesso, il socio non vanta più diritti societari, ma esclusivamente pretese creditorie nei confronti della società.
Conclusioni operative
La pronuncia del Tribunale di Genova rafforza un principio chiave:
il recesso del socio produce effetti immediati dal momento della comunicazione, incidendo sia sullo status giuridico sia sulla possibilità di agire in giudizio.
Per soci, imprenditori e professionisti, ciò implica la necessità di valutare attentamente tempi e modalità del recesso, soprattutto in presenza di delibere potenzialmente impugnabili o di operazioni straordinarie in corso.


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