1. Il punto di partenza: cosa ha deciso la Cassazione
Con l’Ordinanza n. 6221 del 9 marzo 2025, la Cassazione ha applicato in modo molto chiaro la Sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024:
Se il datore licenzia per giustificato motivo oggettivo (GMO) invocando una riorganizzazione aziendale che poi in giudizio non riesce a dimostrare, al lavoratore non spetta solo l’indennità economica: scatta la reintegra nel posto di lavoro.
Parliamo di lavoratori assunti sotto il regime a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015, Jobs Act), quindi assunti (o stabilizzati) a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015.
Questa combinazione Corte Cost. 128/2024 + Cass. 6221/2025 cambia in concreto il “peso” dei licenziamenti economici: quando la riorganizzazione è solo dichiarata ma non dimostrata, la sanzione torna ad essere forte.
2. Il contesto: GMO e tutele crescenti in parole semplici
Per capire l’impatto, bisogna avere chiari tre concetti base.
Giustificato motivo oggettivo (GMO)
È il licenziamento economico/organizzativo:
- ragioni inerenti all’attività produttiva;
- esigenze di riorganizzazione, riduzione costi, soppressione di posti;
- crisi, chiusura di reparti/attività, esternalizzazioni.
Il motivo deve essere reale, concreto, documentabile e collegato alla soppressione di quello specifico posto di lavoro.
Contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015)
Si applica a:
- assunzioni a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi;
- trasformazioni da tempo determinato/apprendistato a tempo indeterminato dopo quella data.
Nel Jobs Act, la logica originaria era:
- pochi casi di reintegra;
- prevalenza dell’indennità economica, calcolata in base all’anzianità.
GMO prima della Sentenza 128/2024
In sintesi:
- licenziamento economico illegittimo, nella maggioranza dei casi → solo indennità (tutela obbligatoria);
- reintegra ammessa solo in ipotesi molto limitate (per es. fatto materiale “manifestamente insussistente”, licenziamento nullo, discriminatorio, orale ecc.).
Molte riorganizzazioni “deboli”, formalmente giustificate ma sostanzialmente non provate, finivano quindi con una semplice condanna al pagamento di alcune mensilità, senza ripristino del posto di lavoro.
3. Cosa ha detto la Corte Costituzionale n. 128/2024
La Consulta è intervenuta giudicando incostituzionale l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui non prevedeva la reintegra anche nei casi di:
insussistenza del fatto materiale nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Tradotto:
- fino ad allora, la reintegra attenuata si applicava solo quando il fatto disciplinare (nel licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo) era insussistente;
- ora la stessa tutela si estende anche quando il fatto economico/organizzativo del GMO è inesistente.
Cosa rientra nel “fatto materiale” del GMO
Per il licenziamento economico, il fatto materiale comprende:
- Esistenza reale della ragione organizzativa/produttiva
- riorganizzazione concreta, riduzione strutturale, chiusura di reparto, esternalizzazione effettiva;
- non bastano formule generiche (“ottimizzazione costi”, “maggior efficienza”).
- Nesso causale con il posto del lavoratore licenziato
- quella specifica posizione è davvero soppressa, o superflua nella nuova organizzazione.
Se questi elementi non vengono provati, c’è insussistenza del fatto → scatta la reintegra.
E il repêchage?
La Corte ha chiarito una distinzione essenziale:
- insussistenza del fatto materiale (riorganizzazione inesistente / posta solo a parole) → reintegra;
- violazione del repêchage (riorganizzazione vera, ma il datore non ha cercato di ricollocare il lavoratore in altre mansioni disponibili) → solo indennità, niente reintegra.
Quindi:
- difetto di causa reale del licenziamento → tutela massima;
- difetto di comportamento corretto nella gestione dell’esubero → tutela solo economica.
4. Cosa ha deciso la Cassazione con l’Ordinanza n. 6221/2025
L’Ordinanza 6221/2025 è la prima applicazione concreta della Sentenza 128/2024 al caso del licenziamento per riorganizzazione.
Il caso in Cassazione (a grandi linee)
- Lavoratrice assunta dopo il 7 marzo 2015 → rientra nel regime tutele crescenti.
- Licenziata per GMO, con motivazione: “riorganizzazione aziendale per maggiore efficienza ed economicità di gestione”.
- In giudizio emerge che:
- la riorganizzazione non è documentata;
- la struttura aziendale, in sostanza, non cambia;
- la posizione della lavoratrice è soppressa solo “sulla carta”.
La Corte d’Appello:
- riconosce l’illegittimità del licenziamento;
- ma applica solo la tutela indennitaria (art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015).
La Cassazione:
- richiama la Sentenza Corte Cost. 128/2024;
- considera la mancata prova della riorganizzazione come insussistenza del fatto materiale;
- afferma che, in questi casi, va applicata la tutela reintegratoria attenuata, non la sola indennità.
Conclude quindi:
Il giudice di merito deve applicare l’art. 3 del D.Lgs. 23/2015 “come risultante” dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 128/2024, cioè con reintegra nei casi di insussistenza del fatto materiale nel GMO.
5. Cosa cambia per aziende e lavoratori
Per le aziende
Il messaggio è netto:
- non basta più scrivere “riorganizzazione” nella lettera di licenziamento;
- serve prova concreta di:
- piano o decisione organizzativa reale (delibere, documenti, organigrammi, contratti di outsourcing ecc.);
- collegamento tra quella decisione e la soppressione del singolo posto;
- se la riorganizzazione non è documentabile, il rischio non è solo un’indennità ma la reintegra.
In pratica:
- serve una tracciabilità decisionale: motivazioni, tempi, atti interni;
- conviene valutare per tempo:
- possibilità di repêchage;
- coerenza tra motivazione dichiarata e assetto aziendale reale.
Per i lavoratori
Si rafforza una tutela essenziale:
- se il licenziamento economico è basato su una riorganizzazione solo di facciata o non provata, è possibile chiedere non solo soldi, ma il rientro al lavoro;
- la differenza tra:
- motivo economico non dimostrato → reintegra + indennità entro un tetto massimo;
- motivo reale ma repêchage violato → solo indennità.
6. Domande frequenti – L’esperto risponde
1) Che cos’è, esattamente, l’“insussistenza del fatto materiale” nel licenziamento economico?
Nel licenziamento per GMO, il “fatto materiale” è il motivo oggettivo addotto dal datore:
- la riorganizzazione,
- la chiusura di un reparto,
- la soppressione di una funzione,
- l’esternalizzazione di un servizio.
L’insussistenza del fatto materiale vuol dire che, in giudizio, il datore non riesce a dimostrare che:
- quella riorganizzazione sia stata davvero decisa e attuata;
- e che abbia richiesto la soppressione proprio di quel posto di lavoro.
Dopo la Sentenza 128/2024, se il giudice accerta questa insussistenza, deve applicare la tutela reintegratoria attenuata.
2) Se l’azienda dimostra la riorganizzazione, ma non il tentativo di ricollocare il lavoratore (repêchage), cosa succede?
In quel caso:
- la ragione economico/organizzativa esiste → il fatto materiale è sussistente;
- è violato però l’obbligo di repêchage (non si è cercato seriamente di spostare la persona su altre mansioni disponibili).
La conseguenza, dopo 128/2024, è la sola tutela indennitaria prevista dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015:
il rapporto resta risolto, l’azienda paga l’indennità risarcitoria.
3) L’Ordinanza Cass. 6221/2025 ha “creato” una nuova regola?
No. La Cassazione:
- non crea una norma nuova;
- applica la norma come “modificata” dalla Corte Costituzionale.
La Sentenza 128/2024 ha già inciso sul testo del D.Lgs. 23/2015, estendendo la reintegra ai casi di insussistenza del fatto materiale nel GMO.
L’Ordinanza 6221/2025 si limita a:
- prendere atto di questa modifica;
- cassare una decisione che aveva applicato solo l’indennità;
- rinviare per applicare la reintegra.
7. Caso pratico – Bplanning
Situazione
- Azienda Beta S.r.l., settore servizi, applicazione piena del D.Lgs. 23/2015.
- La società licenzia Marco, assunto nel 2017, motivando il recesso con una “riorganizzazione interna finalizzata all’efficientamento dei costi e alla soppressione del suo ruolo di Responsabile Progetti”.
- Marco impugna il licenziamento.
In giudizio emerge che:
- non esistono delibere o piani formali di riorganizzazione;
- nessun nuovo assetto organizzativo viene prodotto;
- le attività di Marco vengono redistribuite ad altri colleghi, ma il reparto resta sostanzialmente identico;
- nessun contratto di esternalizzazione viene stipulato.
Il giudice:
- Accerta che non c’è prova di una vera riorganizzazione: la motivazione è in sostanza di facciata.
- Qualifica la situazione come insussistenza del fatto materiale del licenziamento per GMO.
- Applicando il D.Lgs. 23/2015 dopo la Sentenza 128/2024 e secondo il principio affermato da Cass. 6221/2025, dispone:
- reintegra di Marco nel posto di lavoro;
- riconoscimento di un’indennità risarcitoria (entro il tetto di legge), calcolata sulle retribuzioni tra il licenziamento e il rientro, con detrazione di quanto da lui eventualmente guadagnato altrove (aliunde perceptum).
Risultato
Il licenziamento per “riorganizzazione” non provata viene trattato come un licenziamento senza causa reale → scatta la tutela reintegratoria, non il semplice pagamento di alcune mensilità.
In sintesi operativa Bplanning
- Licenziare per riorganizzazione oggi richiede prova concreta e documentabile.
- Se il motivo economico è solo dichiarato ma non dimostrato, il rischio per l’azienda è la reintegra, anche per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.
- La distinzione chiave è tra:
- fatto organizzativo inesistente → reintegra;
- fatto vero ma repêchage violato → solo indennità.


Comments are closed