Il requisito nel periculum nel sequestro quote s.r.l.

Sequestro giudiziario quote S.r.l.: quando sussiste il periculum in mora 

Tribunale di Cagliari, 18 ottobre 2024

Analisi del Tribunale di Cagliari sul periculum in mora nel sequestro giudiziario di quote S.r.l.: quando è sufficiente e quali rischi tutela.

Introduzione

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 18 ottobre 2024, è intervenuto su un tema centrale nel contenzioso societario: il periculum in mora nel sequestro giudiziario delle quote di S.r.l. ai sensi dell’art. 670 c.p.c.
La decisione offre importanti chiarimenti sulla natura del rischio da dimostrare e sulle condizioni che legittimano la misura cautelare.

Sequestro giudiziario di quote S.r.l.: i presupposti richiesti

Per ottenere il sequestro giudiziario delle partecipazioni sociali è necessario dimostrare entrambi i requisiti previsti dalla legge:

1. Fumus boni iuris

La presenza di elementi idonei a far ritenere probabile il diritto vantato sulla proprietà delle quote.

2. Periculum in mora

Il rischio che, durante il giudizio, l’attuazione del diritto controverso possa essere compromessa.

L’ordinanza approfondisce in modo particolare quest’ultimo requisito.

Come va valutato il periculum in mora secondo il Tribunale

Il Tribunale chiarisce che il periculum non coincide con un danno certo o imminente, ma va considerato sotto il profilo dell’opportunità della misura cautelare.

Una valutazione basata sulla “potenzialità del pregiudizio”

Secondo il giudice, è sufficiente che esista la mera possibilità che si verifichino situazioni idonee a compromettere l’attuazione del diritto azionato.
In altre parole, il rischio non deve essere concreto in senso stretto, ma astrattamente plausibile e ragionevole.

Quando il periculum è considerato integrato: il ruolo degli amministratori

La decisione sottolinea un punto fondamentale:
il periculum sussiste quando i soggetti che detengono la totalità del patrimonio sociale coincidono con gli amministratori della S.r.l..

Perché questa situazione è considerata pericolosa

La coincidenza tra proprietà delle quote e poteri gestori rende possibile, anche solo in astratto, che gli amministratori:

  • compiano atti distrattivi del patrimonio sociale;
  • assumano decisioni pregiudizievoli per i diritti della controparte;
  • alterino il valore o la consistenza delle quote durante la pendenza del giudizio.

L’esistenza di tale capacità di incidere negativamente sul patrimonio sociale è sufficiente, per il Tribunale, a integrare il requisito del periculum.

La ratio della decisione

Il sequestro giudiziario serve a preservare l’integrità dell’oggetto del contendere fino alla definizione della causa.
Nel caso di quote di S.r.l., il bene oggetto di contenzioso non è solo il titolo di partecipazione, ma anche il valore economico correlato al patrimonio sociale.

Se chi amministra può potenzialmente ledere tale valore, il rischio cautelare è considerato realizzato.

Conclusioni

La pronuncia del Tribunale di Cagliari ribadisce che, nel contesto societario, il periculum in mora va valutato in ottica protezione preventiva, non meramente risarcitoria.
La sola possibilità astratta di condotte lesive da parte di chi gestisce il patrimonio sociale è sufficiente per disporre il sequestro giudiziario delle quote.

Questa interpretazione amplia la tutela per i soci che contestano la proprietà delle partecipazioni, offrendo uno strumento efficace per preservare il valore economico della società durante la lite.

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