Differenziale positivo nel regime forfettario, per l’Agenzia delle Entrate è rilevante fiscalmente
L’ Agenzia delle Entrate , con l’Interpello n. 956-480/2025 della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, ha esteso al regime forfettario le disposizioni del TUIR in tema di reddito di lavoro autonomo, riconoscendo la rilevanza fiscale del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta .
Introduzione
L’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 956-480/2025 della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, ha esteso al regime forfettario le disposizioni del TUIR in tema di reddito di lavoro autonomo, riconoscendo la rilevanza fiscale del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta. Questa interpretazione, seppure argomentata secondo il nuovo principio di omnicomprensività, presenta profili di criticità che è utile approfondire.
1. Cos’è il differenziale positivo?
Il differenziale positivo nasce quando un professionista:
- acquisisce un credito d’imposta (ad es. bonus edilizi) per un valore nominale superiore al prezzo di acquisto;
- realizza una plusvalenza pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisizione.
Esempio pratico
Valore nominale del credito: € 100
Prezzo di acquisto: € 90
Differenziale positivo: € 10
2. Interpello n. 956-480/2025 e principio di omnicomprensività
Con la Risposta n. 171/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i crediti d’imposta:
- il valore nominale è imponibile nel periodo di compensazione;
- il costo di acquisizione è deducibile secondo il principio di cassa.
Sulla base di tali presupposti, la Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia ha affermato che il differenziale positivo:
- rientra nei “compensi percepiti” ai sensi dell’art. 1, c. 64, L. 190/2014;
- concorre al raggiungimento dei limiti di fatturato (85.000 € e 100.000 €) previsti per il regime forfettario (art. 1, cc. 54 e 71).
3. Criticità dell’interpretazione
- Regime forfettario a impianto autonomo
- Non è un regime derivato dal TUIR, ma regolato da norme specifiche.
- Solo i “compensi percepiti” effettivi, o assimilati per natura, vanno calcolati per l’imposizione sostitutiva.
- Estensioni non previste
- Applicare automaticamente tutte le norme del TUIR (es. rimborsi spese analitici, art. 54 TUIR) snatura l’essenza del regime forfettario.
- Natura non remunerativa
- Il differenziale positivo da crediti d’imposta non remunera la prestazione professionale e non è direttamente collegabile all’attività svolta.
4. Impatti su compensi e soglie
Secondo l’Agenzia delle Entrate:
- Il differenziale positivo va incluso nei ricavi per calcolare i compensi percepiti.
- Può far superare la soglia di 85.000 € (accesso al regime) o i 100.000 € (fuoriuscita dal regime).
Questa interpretazione, se adottata senza correzioni, comporterebbe:
- Aumento artificiale dei compensi ai fini della determinazione del reddito imponibile;
- Rischio di perdere i vantaggi del forfettario in anni successivi.
5. La nota positiva: decorrenza 2024
La Direzione Regionale chiarisce che il principio di omnicomprensività si applica solo ai crediti acquisiti dal 1° gennaio 2024.
Questo limita eventuali asimmetrie fiscali e tutela i contribuenti forfettari per i crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023.
6. Conclusioni e consigli operativi
- Monitorare l’evoluzione delle interpretazioni ufficiali e dei futuri interpelli.
- Valutare, caso per caso, la reale natura del differenziale positivo e la sua inerenza all’attività professionale.
- In scenari dubbi, considerare l’opportunità di presentare interpelli mirati all’Agenzia delle Entrate.
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