Distribuzioni del trust: non sempre nasce un nuovo reddito imponibile
La distribuzione di somme ai beneficiari di un trust non determina automaticamente la nascita di un nuovo reddito imponibile.
Il trasferimento materiale delle risorse rappresenta spesso soltanto la fase finale di un processo economico e fiscale già avvenuto.
Il reddito prodotto dal patrimonio in trust può infatti essere stato:
- già tassato direttamente in capo al trust;
- già imputato fiscalmente ai beneficiari;
- assoggettato a ritenuta o imposta sostitutiva;
- escluso da tassazione;
- considerato fiscalmente irrilevante.
In tutte queste situazioni, una nuova imposizione al momento della distribuzione rischierebbe di colpire due volte lo stesso presupposto economico.
Per determinare il trattamento fiscale delle somme distribuite occorre però verificare:
- la natura del trust;
- la residenza fiscale;
- la qualifica dei beneficiari;
- l’origine delle somme;
- la distinzione tra patrimonio e reddito;
- l’eventuale tassazione già avvenuta;
- l’effettiva autonomia del trustee.
La distribuzione è quindi spesso fiscalmente irrilevante, ma non sempre.
Il principio del divieto di doppia imposizione
Il punto di partenza è rappresentato dal divieto di doppia imposizione.
L’articolo 163 del TUIR stabilisce che la stessa imposta non può essere applicata più volte in relazione al medesimo presupposto, neppure nei confronti di soggetti differenti.
Un principio analogo è contenuto nell’articolo 67 del D.P.R. n. 600/1973 nell’ambito degli accertamenti relativi alle imposte dirette.
Applicato al trust, questo principio significa che il reddito generato dal patrimonio segregato deve essere tassato una sola volta.
La tassazione può avvenire:
- in capo al trust;
- oppure direttamente in capo ai beneficiari.
Una volta assolto il prelievo fiscale, la successiva attribuzione non dovrebbe produrre una seconda tassazione, salvo le eccezioni espressamente previste.
Come viene tassato il reddito prodotto da un trust
Il regime fiscale dipende innanzitutto dalla struttura del trust.
Il reddito può essere tassato:
Direttamente in capo al trust
Questo avviene generalmente nei trust opachi, nei quali i beneficiari non hanno un diritto attuale e immediatamente esigibile sul reddito prodotto.
Il trust opera come autonomo soggetto passivo IRES.
Direttamente in capo ai beneficiari
Nei trust trasparenti, invece, il reddito viene imputato ai beneficiari individuati, anche se non materialmente distribuito.
Il beneficiario viene tassato sulla quota di reddito che gli è attribuibile.
Il momento della distribuzione non coincide quindi necessariamente con quello della tassazione.
Trust e riconoscimento nell’ordinamento italiano
Il trust è un istituto di origine anglosassone, proprio dei sistemi di common law.
Il suo riconoscimento nell’ordinamento italiano deriva dalla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989.
La struttura viene regolata da una legge straniera scelta nell’atto istitutivo.
Tra le legislazioni frequentemente utilizzate rientrano quelle di:
- Jersey;
- Guernsey;
- Inghilterra e Galles;
- Malta;
- Repubblica di San Marino.
Il patrimonio conferito in trust viene separato da quello del disponente, del trustee e dei beneficiari.
Questa segregazione rappresenta uno degli elementi fondamentali dell’istituto.
Capitale e reddito: la distinzione civilistica
Dal punto di vista civilistico, il fondo in trust può essere suddiviso tra capitale e reddito.
Il capitale
Il capitale comprende normalmente:
- dotazione patrimoniale iniziale;
- apporti successivi del disponente;
- apporti effettuati da terzi;
- beni acquistati in sostituzione di quelli originari;
- redditi definitivamente capitalizzati, quando consentito.
Il reddito
Il reddito è costituito dai frutti e dai proventi generati dal patrimonio.
Può comprendere:
- canoni di locazione;
- dividendi;
- interessi;
- plusvalenze;
- proventi finanziari;
- redditi d’impresa;
- altri rendimenti prodotti dai beni in trust.
Il trustee può distribuire il reddito, conservarlo o destinarlo successivamente al capitale.
La distinzione fiscale non coincide con quella civilistica
La qualificazione operata dall’atto istitutivo o dalla legge regolatrice non è automaticamente vincolante ai fini fiscali italiani.
Una somma classificata civilisticamente come capitale può continuare a essere considerata reddito dal punto di vista tributario.
Ai fini fiscali:
- il patrimonio è costituito dagli apporti iniziali e successivi;
- il reddito comprende tutti i proventi prodotti dal trust;
- i redditi reinvestiti restano fiscalmente redditi;
- i proventi capitalizzati non diventano automaticamente patrimonio.
La semplice riclassificazione contabile non modifica quindi la natura fiscale della somma.
Perché la contabilità del trustee è fondamentale
Il trustee deve essere in grado di ricostruire l’origine delle somme distribuite.
È necessario distinguere in modo analitico:
- apporti del disponente;
- apporti di terzi;
- redditi prodotti;
- redditi già tassati;
- redditi esenti;
- redditi non imponibili;
- proventi reinvestiti;
- somme capitalizzate;
- somme già distribuite.
Senza una contabilità adeguata, può diventare difficile dimostrare che la somma attribuita rappresenti patrimonio o reddito già tassato.
Questo rischio è particolarmente elevato nei trust esteri opachi localizzati in Stati a fiscalità privilegiata.
Trust trasparente: come funziona la tassazione
Un trust è fiscalmente trasparente quando i beneficiari sono individuati e possiedono un diritto attuale sul reddito.
Non è sufficiente che il beneficiario sia semplicemente indicato nell’atto istitutivo.
Occorre verificare che sia titolare del diritto di pretendere l’attribuzione del reddito dal trustee.
Il beneficiario deve quindi:
- avere un diritto concreto sul reddito;
- esprimere una capacità contributiva attuale;
- essere l’effettivo destinatario del provento;
- poter richiedere la distribuzione.
In presenza di questi elementi, il reddito viene imputato direttamente al beneficiario.
Il reddito del trust trasparente è tassato anche senza distribuzione
Nel trust trasparente, il beneficiario viene tassato indipendentemente dall’effettiva percezione.
Questo significa che il reddito può essere imponibile anche se:
- rimane sul conto del trust;
- viene reinvestito;
- viene accantonato;
- viene distribuito in un esercizio successivo.
Il momento fiscalmente rilevante è la produzione e l’imputazione del reddito, non il successivo pagamento materiale.
Per questa ragione, quando la somma viene effettivamente attribuita, la distribuzione è generalmente irrilevante.
Perché la distribuzione del trust trasparente non viene tassata di nuovo
Nel trust trasparente, il reddito è già stato attribuito fiscalmente al beneficiario.
La successiva distribuzione rappresenta quindi soltanto una movimentazione patrimoniale.
Una nuova imposizione provocherebbe una doppia tassazione dello stesso reddito:
- al momento dell’imputazione per trasparenza;
- al momento della materiale distribuzione.
La seconda tassazione deve quindi essere esclusa.
Redditi soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva
La distribuzione è irrilevante anche quando il reddito ha già assolto il proprio carico fiscale mediante:
- ritenuta a titolo d’imposta;
- imposta sostitutiva;
- altra forma di imposizione definitiva.
In queste situazioni, il provento non deve essere nuovamente tassato al momento dell’attribuzione ai beneficiari.
Resta però necessario conservare la documentazione che dimostri il trattamento fiscale subito dal reddito.
Redditi esenti o non imponibili
Anche i redditi esenti, esclusi o non imponibili possono essere attribuiti senza generare una nuova tassazione.
La distribuzione non trasforma un componente fiscalmente irrilevante in un reddito imponibile.
È il caso, ad esempio, di alcuni proventi che non hanno concorso alla formazione del reddito del trust.
Esempio: vendita di un immobile dopo cinque anni
Un caso pratico riguarda la vendita di un immobile detenuto da più di cinque anni.
Se la plusvalenza è esclusa da imposizione in base alle regole applicabili, il relativo valore può essere distribuito ai beneficiari senza diventare imponibile.
La somma:
- non viene tassata in capo al trust;
- non viene tassata in capo ai beneficiari;
- non acquista rilevanza fiscale solo perché viene distribuita.
La distribuzione resta una movimentazione patrimoniale.
Trust opaco non commerciale
Nel trust opaco non commerciale, il reddito viene tassato direttamente in capo al trust.
Il trust è il soggetto passivo dell’imposta e assolve il proprio debito fiscale.
Una volta pagate le imposte, la distribuzione ai beneficiari non dovrebbe essere tassata nuovamente.
Il principio è coerente con la struttura del trust opaco:
- il reddito appartiene fiscalmente al trust;
- il trust paga l’IRES;
- il beneficiario riceve successivamente una somma già tassata.
La distribuzione è quindi, in generale, fiscalmente irrilevante.
Differenza tra trust trasparente e trust opaco non commerciale
| Elemento | Trust trasparente | Trust opaco non commerciale |
|---|---|---|
| Soggetto tassato | Beneficiario | Trust |
| Momento della tassazione | Produzione e imputazione | Produzione del reddito |
| Distribuzione successiva | Generalmente irrilevante | Generalmente irrilevante |
| Diritto del beneficiario | Attuale ed esigibile | Non attuale o discrezionale |
| Imposta principale | IRPEF del beneficiario | IRES del trust |
In entrambi i casi, la distribuzione non dovrebbe duplicare un’imposizione già avvenuta.
Trust opachi esteri in Stati a fiscalità privilegiata
Una disciplina più severa riguarda i trust opachi esteri stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Le attribuzioni effettuate a favore di beneficiari residenti in Italia possono assumere natura di redditi di capitale.
In questa situazione la tassazione avviene:
- in capo al beneficiario residente;
- secondo il principio di cassa;
- nel momento in cui la somma viene effettivamente percepita.
La distribuzione assume quindi autonoma rilevanza fiscale.
Quando un trust estero è considerato localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata
La valutazione richiede un’analisi specifica.
Occorre esaminare:
- residenza fiscale del trust;
- sede del trustee;
- legge regolatrice;
- luogo di amministrazione;
- livello di imposizione effettiva;
- eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni;
- rapporti con il disponente e i beneficiari.
Non è sufficiente considerare soltanto il Paese indicato nell’atto istitutivo.
È necessario verificare il concreto assetto organizzativo e fiscale.
Mancata distinzione tra capitale e reddito nel trust estero
Uno dei rischi più rilevanti riguarda l’impossibilità di distinguere tra:
- somme derivanti dal patrimonio originario;
- redditi prodotti dal trust.
Quando un trust opaco estero fiscalmente privilegiato distribuisce somme a un beneficiario residente italiano e non è possibile dimostrarne l’origine, l’intera attribuzione può essere considerata reddito imponibile.
Questo rende essenziale mantenere:
- contabilità analitica;
- estratti conto;
- prospetti di movimentazione;
- documentazione degli apporti;
- prove delle imposte pagate;
- delibere e rendiconti del trustee.
Trust opaco commerciale: l’eccezione principale
Il trust opaco commerciale rappresenta una delle eccezioni più importanti al principio generale di irrilevanza.
Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, le distribuzioni effettuate da trust opachi commerciali assumono natura di redditi di capitale in capo ai beneficiari.
Le attribuzioni vengono assimilate agli utili derivanti dalla partecipazione in enti soggetti a IRES.
La conseguenza è una nuova tassazione al momento della distribuzione.
Ritenuta del 26% sui trust opachi commerciali
Il trust opaco commerciale residente assume il ruolo di sostituto d’imposta.
Sulle somme distribuite ai beneficiari persone fisiche deve applicare, secondo l’impostazione amministrativa, una ritenuta del 26%.
La gestione richiede quindi:
- individuazione della natura commerciale del trust;
- verifica della qualifica del beneficiario;
- applicazione della ritenuta;
- versamento dell’imposta;
- certificazione delle somme;
- corretta contabilizzazione della distribuzione.
Perché la disciplina del trust commerciale è controversa
L’assimilazione delle distribuzioni agli utili societari ha suscitato numerose perplessità.
Il beneficiario di un trust non possiede infatti una partecipazione assimilabile a una quota societaria.
Non esercita necessariamente:
- diritti amministrativi;
- diritti di voto;
- poteri di controllo;
- diritti patrimoniali analoghi a quelli del socio.
L’orientamento sembra tuttavia rispondere a una finalità antielusiva, volta a evitare che il trust commerciale venga utilizzato per distribuire utili d’impresa senza tassazione in capo ai beneficiari.
Trust interposto: quando il trust non viene riconosciuto fiscalmente
Un trust può essere considerato interposto quando manca una reale autonomia del trustee.
In queste situazioni, il patrimonio è formalmente intestato al trust, ma continua a essere controllato dal disponente o dai beneficiari.
L’Amministrazione finanziaria può quindi disconoscere il trust come autonomo soggetto passivo.
I redditi vengono imputati direttamente al soggetto che mantiene il controllo effettivo.
Gli indici di interposizione
Tra gli elementi che possono far emergere un trust interposto rientrano:
- poteri dispositivi mantenuti dal disponente;
- trustee privo di effettiva autonomia;
- istruzioni vincolanti e continue;
- assenza di discrezionalità gestionale;
- possibilità di revocare liberamente il trustee;
- uso personale dei beni segregati;
- ingerenza stabile dei beneficiari;
- disponibilità diretta delle somme;
- operazioni effettuate su ordine del disponente.
La valutazione deve essere svolta sulla base della situazione concreta e non soltanto delle clausole formali.
Conseguenze fiscali del trust interposto
Quando il trust viene considerato interposto:
- non è riconosciuto come soggetto fiscale autonomo;
- il reddito è imputato direttamente all’interponente;
- non trovano applicazione le regole ordinarie dei trust trasparenti o opachi;
- le distribuzioni devono essere analizzate alla luce della titolarità effettiva dei beni.
In pratica, il soggetto che conserva il controllo viene considerato il reale possessore del reddito.
Tabella riepilogativa sul trattamento delle distribuzioni
| Tipologia di trust | Tassazione del reddito | Distribuzione al beneficiario |
| Trust trasparente | In capo al beneficiario | Generalmente irrilevante |
| Trust opaco non commerciale residente | In capo al trust | Generalmente irrilevante |
| Trust opaco commerciale residente | In capo al trust | Imponibile come reddito di capitale |
| Trust opaco estero privilegiato | Variabile | Imponibile per il beneficiario residente |
| Trust interposto | In capo all’interponente | Regime ordinario del soggetto effettivo |
| Distribuzione di patrimonio originario | Nessun reddito | Generalmente irrilevante |
| Distribuzione di reddito esente | Nessuna imposizione | Generalmente irrilevante |
Come capire se una distribuzione è imponibile
Prima di effettuare un’attribuzione, è opportuno seguire una verifica strutturata.
1. Individuare la tipologia di trust
Occorre stabilire se il trust sia:
- trasparente;
- opaco;
- commerciale;
- non commerciale;
- residente;
- non residente;
- interposto.
2. Verificare l’origine della somma
Bisogna distinguere tra:
- patrimonio iniziale;
- apporti successivi;
- redditi prodotti;
- proventi reinvestiti;
- redditi già tassati;
- redditi esenti;
- plusvalenze non imponibili.
3. Controllare la tassazione già avvenuta
È necessario verificare se il reddito sia stato:
- tassato in capo al trust;
- imputato ai beneficiari;
- assoggettato a ritenuta;
- assoggettato a imposta sostitutiva;
- escluso da tassazione.
4. Verificare la residenza del beneficiario
Il trattamento può cambiare a seconda che il beneficiario sia:
- residente in Italia;
- residente all’estero;
- persona fisica;
- società;
- ente.
5. Documentare la distribuzione
La decisione del trustee deve essere supportata da:
- rendiconto;
- delibera;
- prospetto fiscale;
- tracciabilità bancaria;
- documentazione sull’origine delle somme.
Esempio di distribuzione da trust trasparente
Un trust trasparente produce un reddito di 100.000 euro.
Il beneficiario individuato ha diritto al 50% del reddito.
Ai fini fiscali gli vengono imputati 50.000 euro, anche se il trustee non distribuisce immediatamente la somma.
Due anni dopo il trustee attribuisce materialmente i 50.000 euro.
La distribuzione non genera un nuovo reddito perché la somma è già stata tassata per trasparenza.
Esempio di distribuzione da trust opaco non commerciale
Un trust opaco non commerciale produce 80.000 euro e paga l’IRES dovuta.
Successivamente distribuisce 30.000 euro a un beneficiario.
La somma deriva da redditi già tassati in capo al trust.
In linea generale, la distribuzione non produce una nuova tassazione in capo al beneficiario.
Esempio di trust opaco commerciale
Un trust opaco commerciale realizza utili derivanti dalla propria attività.
Dopo aver assolto l’imposizione in capo al trust, distribuisce una somma a un beneficiario persona fisica.
Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, l’attribuzione è assimilata a un utile e viene assoggettata alla ritenuta del 26%.
Esempio di trust estero senza contabilità analitica
Un trust opaco situato in uno Stato a fiscalità privilegiata distribuisce 200.000 euro a un beneficiario residente in Italia.
Il trustee non è in grado di dimostrare quale parte derivi dagli apporti iniziali e quale parte dai redditi prodotti.
In assenza di una separazione documentale attendibile, l’intera somma rischia di essere qualificata come reddito imponibile.
Gli errori più frequenti
Considerare sempre imponibile ogni distribuzione
La distribuzione non coincide automaticamente con la produzione di reddito.
Considerare patrimonio ogni somma capitalizzata
Un reddito reinvestito o imputato civilisticamente a capitale può restare fiscalmente reddito.
Non distinguere tra trust trasparente e opaco
Il soggetto tassato cambia completamente.
Ignorare la natura commerciale del trust
Le distribuzioni dei trust opachi commerciali seguono una disciplina specifica.
Non verificare la fiscalità privilegiata
La residenza estera può determinare l’imponibilità in capo al beneficiario italiano.
Non mantenere una contabilità separata
Senza tracciabilità, l’intera attribuzione può essere considerata reddito.
Sottovalutare il rischio di interposizione
Un trust privo di effettiva autonomia può essere disconosciuto.
La documentazione da conservare
Per ogni distribuzione sarebbe opportuno conservare:
- atto istitutivo;
- legge regolatrice;
- lettera dei desideri;
- rendiconti annuali;
- contabilità del trust;
- documentazione degli apporti;
- dichiarazioni fiscali;
- ricevute dei versamenti;
- prove delle imposte pagate;
- delibere del trustee;
- estratti conto;
- prospetto capitale-reddito;
- documentazione dei beneficiari;
- parere fiscale sulla distribuzione.
La qualità della documentazione è decisiva in caso di controllo.
BPlanning supporta famiglie e imprenditori nella gestione dei trust
Il trust può essere utilizzato per:
- protezione patrimoniale;
- passaggio generazionale;
- tutela dei familiari;
- gestione di partecipazioni societarie;
- pianificazione successoria;
- amministrazione di patrimoni complessi;
- protezione di soggetti fragili.
La validità del progetto dipende però dalla corretta gestione civilistica, fiscale e contabile.
Il team integrato di BPlanning affianca famiglie, imprenditori e professionisti nella:
- analisi della struttura del trust;
- verifica del regime fiscale;
- distinzione tra trust trasparenti e opachi;
- valutazione delle distribuzioni;
- separazione tra patrimonio e reddito;
- analisi dei trust esteri;
- prevenzione del rischio di interposizione;
- pianificazione patrimoniale e successoria;
- coordinamento tra trustee, consulenti e beneficiari.
L’obiettivo è rendere ogni operazione coerente con la finalità del trust e correttamente documentata.
Conclusioni
La distribuzione di somme ai beneficiari di un trust non determina automaticamente la nascita di un nuovo reddito imponibile.
Nella maggior parte dei casi, l’attribuzione rappresenta soltanto il trasferimento di risorse già tassate o fiscalmente irrilevanti.
Il principio generale opera:
- nei trust trasparenti, perché il reddito è già imputato ai beneficiari;
- nei trust opachi non commerciali, perché il reddito è già tassato in capo al trust;
- per i redditi soggetti a imposizione definitiva;
- per le somme esenti o non imponibili;
- per il patrimonio originariamente apportato.
Le principali eccezioni riguardano:
- trust opachi commerciali;
- trust opachi esteri in Stati a fiscalità privilegiata;
- attribuzioni prive di una chiara separazione tra capitale e reddito;
- trust considerati fiscalmente interposti.
La corretta tenuta della contabilità del trust e la tracciabilità dell’origine delle somme rappresentano quindi gli strumenti essenziali per applicare il regime corretto ed evitare sia doppie imposizioni sia contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.



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