Beni concessi in godimento a soci e familiari: regole, calcoli e check operativa

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Beni in godimento a soci o familiari: quando scatta il reddito diverso, come si calcola il “valore normale”, indeducibilità dei costi e come evitare doppie imposizioni. Checklist e caso pratico.

Perché questa guida conta per la tua impresa

La disciplina sui beni concessi in godimento nasce per contrastare l’uso privato di beni d’impresa da parte di soci o familiari a condizioni non di mercato (gratis o sottocosto).
Due effetti chiave:

  • Utilizzatore: tassazione come reddito diverso per la quota “prezzo di mercato – corrispettivo pagato” (art. 67, c.1, lett. h-ter TUIR).
  • Concedente: indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi (art. 2, c.36-quaterdecies, DL 138/2011).

L’obiettivo? Allineare l’uso privato al valore di mercato, evitando vantaggi indebiti e squilibri fiscali.


Chi rientra: utilizzatori e concedenti

Utilizzatori (chi beneficia del bene)

  • Soci di società/enti privati associativi residenti con attività commerciale
  • Familiari dell’imprenditore individuale residente (coniuge, parenti entro 3°, affini entro 2°)
  • Familiari dei soci
  • Soci/familiari che ricevono beni da controllate/collegate (art. 2359 c.c.)
  • Imprenditori che utilizzano beni della propria impresa nella sfera privata

Concedenti (chi mette a disposizione il bene)

  • Imprenditore individuale
  • Società di persone (SNC, SAS)
  • Società di capitali e cooperative
  • Stabili organizzazioni di società non residenti
  • Enti privati associativi (limitatamente ai beni dell’area commerciale)

Escluse le società semplici come concedenti (non svolgono attività d’impresa).


Quali beni sono coinvolti

  • Beni merce, strumentali, immobili patrimonio
  • Possesso: proprietà, leasing/locazione, noleggio, comodato

Cosa paga l’utilizzatore: il “reddito diverso”

Base imponibile = Valore di mercato del diritto di godimentoCorrispettivo annuo pattuito (se c’è).

Come si determina il valore di mercato:

  • Regole dell’art. 9, c.3 TUIR (valore normale)
  • Perizia ad hoc quando i criteri ordinari non bastano (Circ. 24/E 2012)
  • Autoveicoli: riferimento art. 51, c.4 TUIR (Circ. 36/E 2012)
  • Uso frazione d’anno: proporzione giorni/365

Forma dell’accordo
Meglio scrittura con data certa anteriore all’uso (corrispettivo e condizioni). Se manca, si può provare diversamente gli elementi essenziali (Circ. 36/E 2012), ma è più rischioso.


Cosa succede al concedente: costi indeducibili

I costi relativi al bene in godimento sono indeducibili.
Se l’utilizzatore è imprenditore individuale o socio di società trasparenti (SNC/SAS o art. 116 TUIR), quei costi indeducibili fanno salire il reddito d’impresa imputato all’utilizzatore → rischio doppia imposizione.

Evitare la doppia imposizione (regola pratica)

Dalla base del reddito diverso (valore normale – corrispettivo) si scomputano i maggiori redditi d’impresa già imputati all’utilizzatore per l’indeducibilità dei costi del bene.
Solo l’eventuale eccedenza resta tassata come reddito diverso (Circ. 36/E 2012).


Caso pratico (numeri semplici)

Scenario: società di persone con due soci 50/50 concede un bene a un solo socio.

  • Valore normale diritto di godimento: € 10.000
  • Corrispettivo pattuito: € 5.500
  • Costi indeducibili legati al bene: € 2.000

Reddito diverso lordo = 10.000 – 5.500 = € 4.500
Scomputo maggior reddito d’impresa imputato al socio utilizzatore (€ 2.000)
Reddito diverso imponibile = € 2.500

Se lo scomputo fosse al reddito diverso lordo, nulla resterebbe da tassare in capo all’utilizzatore.


Mini-guida calcoli ricorrenti

Uso parziale dell’immobile (30 giorni)

  • Valore annuo di mercato: € 20.000
  • Corrispettivo pattuito: € 1.200
  • Valore pro-rata: 20.000 × 30/365 = € 1.644
  • Reddito diverso = 1.644 – 1.200 = € 444

Autovettura a un socio senza corrispettivo

  • Valore normale: € 800
  • Costi del bene: € 1.000 → indeducibili 80% = € 800
  • Maggior reddito d’impresa imputato ai soci: € 800 (pari)
  • Quota imputata al socio utilizzatore (50%): € 400
  • Reddito diverso = 800 – 400 = € 400

(N.B. gli esempi riprendono gli schemi operativi tipici: tarare sempre su dati reali e criteri aggiornati.)


Checklist operativa “zero sorprese”

Prima di concedere il bene:

  • Definisci il corrispettivo in linea col valore normale (art. 9 TUIR)
  • Formalizza con scrittura a data certa (prima dell’uso)
  • ✅ Se serve, perizia per fissare il valore

Durante l’utilizzo:

  • Fattura/addebitamento periodico del corrispettivo
  • Tracciabilità dei pagamenti (no contanti)

A fine anno:

  • Verifica scostamenti vs. valore normale (pro-rata giorni)
  • Calcola l’eventuale reddito diverso dell’utilizzatore
  • Rendi indeducibili i costi sul concedente e applica lo scomputo per evitare doppia imposizione

Errori da evitare (i “classici” in verifica)

  • Corrispettivi simbolici non difendibili rispetto al valore di mercato
  • Nessuna prova scritta antecedente / condizioni opache
  • Pagamenti non tracciati (impossibile provare la congruità)
  • Dimenticare lo scomputo dei costi indeducibili → doppia tassazione

FAQ (L’esperto risponde)

Le società semplici rientrano tra i concedenti?
No: non svolgono attività d’impresa. La disciplina si applica a soggetti che esercitano attività commerciale.

Se concedo l’immobile solo per alcuni mesi, come calcolo la base?
Si proporziona il valore annuo di mercato ai giorni di utilizzo (giorni/365) e si confronta con il corrispettivo pattuito per il periodo.

Come dimostro che il corrispettivo è “di mercato”?
Applica i criteri dell’art. 9 TUIR, raccogli comparables, preventivi terzi, canoni analoghi; in casi dubbi usa una perizia indipendente. Formalizza prima dell’uso.


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