Beni in godimento a soci o familiari: quando scatta il reddito diverso, come si calcola il “valore normale”, indeducibilità dei costi e come evitare doppie imposizioni. Checklist e caso pratico.
Perché questa guida conta per la tua impresa
La disciplina sui beni concessi in godimento nasce per contrastare l’uso privato di beni d’impresa da parte di soci o familiari a condizioni non di mercato (gratis o sottocosto).
Due effetti chiave:
- Utilizzatore: tassazione come reddito diverso per la quota “prezzo di mercato – corrispettivo pagato” (art. 67, c.1, lett. h-ter TUIR).
- Concedente: indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi (art. 2, c.36-quaterdecies, DL 138/2011).
L’obiettivo? Allineare l’uso privato al valore di mercato, evitando vantaggi indebiti e squilibri fiscali.
Chi rientra: utilizzatori e concedenti
Utilizzatori (chi beneficia del bene)
- Soci di società/enti privati associativi residenti con attività commerciale
- Familiari dell’imprenditore individuale residente (coniuge, parenti entro 3°, affini entro 2°)
- Familiari dei soci
- Soci/familiari che ricevono beni da controllate/collegate (art. 2359 c.c.)
- Imprenditori che utilizzano beni della propria impresa nella sfera privata
Concedenti (chi mette a disposizione il bene)
- Imprenditore individuale
- Società di persone (SNC, SAS)
- Società di capitali e cooperative
- Stabili organizzazioni di società non residenti
- Enti privati associativi (limitatamente ai beni dell’area commerciale)
❌ Escluse le società semplici come concedenti (non svolgono attività d’impresa).
Quali beni sono coinvolti
- Beni merce, strumentali, immobili patrimonio
- Possesso: proprietà, leasing/locazione, noleggio, comodato
Cosa paga l’utilizzatore: il “reddito diverso”
Base imponibile = Valore di mercato del diritto di godimento – Corrispettivo annuo pattuito (se c’è).
Come si determina il valore di mercato:
- Regole dell’art. 9, c.3 TUIR (valore normale)
- Perizia ad hoc quando i criteri ordinari non bastano (Circ. 24/E 2012)
- Autoveicoli: riferimento art. 51, c.4 TUIR (Circ. 36/E 2012)
- Uso frazione d’anno: proporzione giorni/365
Forma dell’accordo
Meglio scrittura con data certa anteriore all’uso (corrispettivo e condizioni). Se manca, si può provare diversamente gli elementi essenziali (Circ. 36/E 2012), ma è più rischioso.
Cosa succede al concedente: costi indeducibili
I costi relativi al bene in godimento sono indeducibili.
Se l’utilizzatore è imprenditore individuale o socio di società trasparenti (SNC/SAS o art. 116 TUIR), quei costi indeducibili fanno salire il reddito d’impresa imputato all’utilizzatore → rischio doppia imposizione.
Evitare la doppia imposizione (regola pratica)
Dalla base del reddito diverso (valore normale – corrispettivo) si scomputano i maggiori redditi d’impresa già imputati all’utilizzatore per l’indeducibilità dei costi del bene.
Solo l’eventuale eccedenza resta tassata come reddito diverso (Circ. 36/E 2012).
Caso pratico (numeri semplici)
Scenario: società di persone con due soci 50/50 concede un bene a un solo socio.
- Valore normale diritto di godimento: € 10.000
- Corrispettivo pattuito: € 5.500
- Costi indeducibili legati al bene: € 2.000
Reddito diverso lordo = 10.000 – 5.500 = € 4.500
Scomputo maggior reddito d’impresa imputato al socio utilizzatore (€ 2.000)
Reddito diverso imponibile = € 2.500
Se lo scomputo fosse ≥ al reddito diverso lordo, nulla resterebbe da tassare in capo all’utilizzatore.
Mini-guida calcoli ricorrenti
Uso parziale dell’immobile (30 giorni)
- Valore annuo di mercato: € 20.000
- Corrispettivo pattuito: € 1.200
- Valore pro-rata: 20.000 × 30/365 = € 1.644
- Reddito diverso = 1.644 – 1.200 = € 444
Autovettura a un socio senza corrispettivo
- Valore normale: € 800
- Costi del bene: € 1.000 → indeducibili 80% = € 800
- Maggior reddito d’impresa imputato ai soci: € 800 (pari)
- Quota imputata al socio utilizzatore (50%): € 400
- Reddito diverso = 800 – 400 = € 400
(N.B. gli esempi riprendono gli schemi operativi tipici: tarare sempre su dati reali e criteri aggiornati.)
Checklist operativa “zero sorprese”
Prima di concedere il bene:
- ✅ Definisci il corrispettivo in linea col valore normale (art. 9 TUIR)
- ✅ Formalizza con scrittura a data certa (prima dell’uso)
- ✅ Se serve, perizia per fissare il valore
Durante l’utilizzo:
- ✅ Fattura/addebitamento periodico del corrispettivo
- ✅ Tracciabilità dei pagamenti (no contanti)
A fine anno:
- ✅ Verifica scostamenti vs. valore normale (pro-rata giorni)
- ✅ Calcola l’eventuale reddito diverso dell’utilizzatore
- ✅ Rendi indeducibili i costi sul concedente e applica lo scomputo per evitare doppia imposizione
Errori da evitare (i “classici” in verifica)
- Corrispettivi simbolici non difendibili rispetto al valore di mercato
- Nessuna prova scritta antecedente / condizioni opache
- Pagamenti non tracciati (impossibile provare la congruità)
- Dimenticare lo scomputo dei costi indeducibili → doppia tassazione
FAQ (L’esperto risponde)
Le società semplici rientrano tra i concedenti?
No: non svolgono attività d’impresa. La disciplina si applica a soggetti che esercitano attività commerciale.
Se concedo l’immobile solo per alcuni mesi, come calcolo la base?
Si proporziona il valore annuo di mercato ai giorni di utilizzo (giorni/365) e si confronta con il corrispettivo pattuito per il periodo.
Come dimostro che il corrispettivo è “di mercato”?
Applica i criteri dell’art. 9 TUIR, raccogli comparables, preventivi terzi, canoni analoghi; in casi dubbi usa una perizia indipendente. Formalizza prima dell’uso.
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