Periculum in mora nel procedimento cautelare: tempi ragionevoli e limiti alle misure urgenti

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Quando il ritardo non esclude il periculum in mora? Il Tribunale di Milano chiarisce tempi ragionevoli e misure cautelari ammissibili.

Periculum in mora concreto e attuale nel procedimento cautelare

Tribunale di Milano, 7 ottobre 2024

Nel giudizio cautelare, la valutazione del periculum in mora richiede un accertamento concreto e attuale del rischio, bilanciato con il tempo ragionevolmente necessario per reagire agli illeciti denunciati.

Con la decisione del 7 ottobre 2024, il Tribunale di Milano ha fornito chiarimenti rilevanti sia sul fattore temporale nella proposizione del ricorso cautelare, sia sui limiti delle misure urgenti concedibili in questa fase.

Tempo ragionevole e assenza di colpevole ritardo

Secondo il Tribunale, il deposito del ricorso cautelare a distanza di tre mesi dall’invio dell’ultima lettera di contestazione non integra un colpevole ritardo.

Tale intervallo temporale:

  • non è indice di inerzia o tolleranza degli illeciti
  • rientra in un lasso di tempo ragionevole
  • è compatibile con la necessità di istruire e predisporre adeguatamente un procedimento cautelare

Ne consegue che il periculum in mora non può essere escluso automaticamente sulla base del solo decorso del tempo.

Misure cautelari idonee e rigetto delle richieste eccedenti

Il Tribunale ha ritenuto che l’inibitoria e la penale siano misure sufficienti ed efficaci per prevenire la reiterazione delle condotte contestate.

Per tale motivo, sono state rigettate le richieste di:

  • distruzione dei materiali ritenuti illeciti
  • ritiro dal commercio dei prodotti già in circolazione
  • pubblicazione del provvedimento su quotidiani e periodici

Tali misure, per la loro natura più incisiva, sono state ritenute rinviabili alla fase di merito, ove potrà essere svolto un accertamento più approfondito.

Assenza di periculum e limiti ai mezzi istruttori

Non è stato inoltre ravvisato un periculum in mora concreto e attuale in relazione alle richieste istruttorie, poiché:

  • non era stato neppure allegato un rischio di occultamento della prova
  • mancava il pericolo di dispersione irreversibile degli elementi probatori

In assenza di tali presupposti, il Tribunale ha rigettato le istanze di:

  • esibizione delle scritture contabili e commerciali
  • acquisizione anticipata di informazioni finalizzate a delimitare l’illecito

La raccolta di tali elementi è stata rimessa al giudizio di merito.

Principio di diritto e rilievo operativo

Dalla pronuncia emerge un principio chiaro:

il periculum in mora deve essere concreto, attuale e specificamente allegato; il tempo necessario per predisporre un ricorso cautelare non equivale, di per sé, a inerzia colpevole.

Un orientamento di grande rilievo per la strategia processuale in materia cautelare.

Perché questa decisione è rilevante per imprese e professionisti

La sentenza del Tribunale di Milano offre indicazioni operative fondamentali per:

  • imprenditori coinvolti in contenziosi urgenti
  • aziende titolari di diritti da tutelare
  • professionisti e consulenti legali

👉 Valutare correttamente tempi, presupposti e misure cautelari consente di rafforzare l’efficacia dell’azione giudiziaria ed evitare richieste sproporzionate o premature.

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