Quando un disegno o modello è nuovo e tutelabile? I criteri su novità, carattere individuale e contraffazione secondo il Tribunale di Venezia 2024.
Disegni e modelli comunitari: i criteri di tutela
La protezione dei disegni e modelli comunitari si fonda su due requisiti essenziali: novità e carattere individuale.
Il Tribunale di Venezia, con decisione del 4 aprile 2024, ha fornito chiarimenti rilevanti su come valutare questi requisiti e quando può configurarsi una contraffazione.
Quando due disegni o modelli sono considerati identici
Due disegni o modelli si considerano identici quando differiscono solo per dettagli irrilevanti.
Tuttavia, il contesto di mercato incide in modo decisivo sulla valutazione.
In particolare:
- più il settore è affollato,
- più anche una variazione minima può assumere rilievo giuridico.
Nei mercati altamente competitivi, anche un elemento apparentemente secondario può contribuire a distinguere un modello da un altro.
Il carattere individuale: l’esame in quattro fasi
La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello richiede un’analisi strutturata in quattro fasi:
- Individuazione del settore di riferimento
Si identifica il settore dei prodotti cui il disegno o modello è destinato. - Definizione dell’utilizzatore informato
Occorre individuare l’utilizzatore informato, valutando:- il suo grado di conoscenza dello stato dell’arte;
- il livello di attenzione alle somiglianze e differenze tra modelli.
- Valutazione del margine di libertà dell’autore
Il carattere individuale è inversamente proporzionale al margine di libertà creativa:- più i vincoli sono stringenti,
- più piccole differenze possono risultare significative.
- Confronto delle impressioni generali
Si confrontano le impressioni complessive suscitate:- dal modello contestato;
- da ciascun modello anteriore divulgato al pubblico.
Il confronto deve avvenire, ove possibile, in modo diretto.
I vincoli tecnici e normativi
Il margine di libertà dell’autore dipende anche da:
- caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto;
- prescrizioni legislative applicabili.
Tali vincoli determinano spesso una standardizzazione di alcune caratteristiche, che diventano comuni a più modelli presenti sul mercato.
Novità, carattere individuale e contraffazione
I requisiti di novità e carattere individuale rappresentano anche i criteri guida del giudizio di contraffazione.
Affinché si possa parlare di contraffazione:
- il prodotto contestato deve risultare assimilabile e confondibile;
- la valutazione va effettuata dalla prospettiva dell’utilizzatore informato;
- il modello deve apparire sostanzialmente indistinguibile da quello protetto.
La divulgazione al pubblico del modello comunitario
La divulgazione al pubblico presuppone una predivulgazione estrinseca, ossia una conoscibilità ragionevole del modello da parte degli operatori del settore.
Essa può avvenire, ad esempio, tramite:
- esposizione o immissione in commercio del prodotto;
- presentazione in fiere, mostre o esposizioni;
- pubblicazione su cataloghi o riviste specializzate.
Cosa si intende per “ambienti specializzati”
L’espressione “ambienti specializzati del settore interessato”, richiamata dall’art. 11 del Reg. UE, fa riferimento agli operatori professionali.
Si tratta di soggetti che:
- non coincidono con gli utilizzatori finali;
- operano in un contesto commerciale.
Non può invece considerarsi sufficiente, di per sé, la pubblicazione nelle banche dati brevettuali, poiché:
- richiedono competenze altamente specialistiche;
- sono consultate principalmente per finalità tecnico-brevettuali, non commerciali.
Esclusione della tutela per le caratteristiche puramente tecniche
L’art. 8, par. 1, del Reg. n. 6/2002 esclude la tutela per le caratteristiche dell’aspetto del prodotto imposte esclusivamente dalla funzione tecnica.
Un disegno o modello è tutelabile solo quando l’aspetto visivo ha avuto un ruolo nella scelta delle sue caratteristiche.
La validità del modello va quindi valutata nel suo insieme, considerando:
- linee;
- contorni;
- colori;
- forma;
- materiali;
- struttura superficiale.
Nullità del modello: ipotesi tassative
Le cause di nullità del modello sono tassative.
Non rientra tra queste la violazione dell’art. 36 del Reg. n. 6/2002, che pertanto non costituisce un autonomo motivo di invalidità.
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