Concorrenza sleale: quando esiste davvero il rapporto competitivo?
La decisione del Tribunale di Bologna (20 febbraio 2023)
Il Tribunale di Bologna chiarisce quando due imprese sono concorrenti e quando scatta la concorrenza sleale: stessa attività e bisogni identici dei consumatori.
Introduzione
Con la sentenza n. 342/2023 del 20 febbraio 2023, il Tribunale di Bologna offre un punto fermo sull’applicazione della disciplina della concorrenza sleale.
La pronuncia chiarisce quali condizioni devono sussistere affinché due operatori economici possano essere considerati concorrenti e quando la tutela ex art. 2598 c.c. diventa applicabile.
Il requisito essenziale: l’esistenza di un rapporto concorrenziale
Per parlare di concorrenza sleale non è sufficiente che due imprese svolgano attività simili.
Il Tribunale ribadisce che serve un rapporto competitivo concreto, basato su elementi oggettivi.
Cosa deve essere accertato
Secondo la sentenza, i soggetti coinvolti devono:
- operare nel medesimo mercato di riferimento;
- offrire beni o servizi destinati alla stessa tipologia di clientela;
- soddisfare il medesimo bisogno dei consumatori.
Solo quando queste condizioni coesistono si può affermare l’esistenza del rapporto concorrenziale richiesto per applicare la disciplina sulla concorrenza sleale.
Concorrenza sleale: quando due imprese competono davvero
Il Tribunale sottolinea che il rapporto di concorrenza deriva dal contemporaneo esercizio della stessa attività industriale o commerciale nel medesimo territorio, anche solo potenzialmente comune.
La comunanza di clientela non richiede identità degli acquirenti
Uno dei passaggi più importanti della decisione riguarda la definizione di comunanza di clientela.
Questa non coincide con l’identità dei clienti in senso soggettivo, bensì con:
- l’insieme dei consumatori che manifestano lo stesso bisogno di mercato;
- la platea che potrebbe rivolgersi a prodotti o servizi uguali, affini o succedanei, idonei a soddisfare quel bisogno.
Ciò significa che due imprese sono in concorrenza anche quando i loro clienti non coincidono materialmente, purché appartengano allo stesso segmento di domanda.
Quali prodotti sono considerati concorrenti
Rientrano nell’ambito competitivo non solo i prodotti identici, ma anche quelli:
- affini,
- alternativi,
- succedanei,
che il consumatore percepisce come soluzioni idonee a soddisfare il medesimo bisogno economico o funzionale.
Questo amplia l’area di valutazione del giudice, includendo tutte le offerte che si collocano nello stesso orizzonte competitivo.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Bologna fornisce un criterio chiaro e coerente:
la concorrenza sleale può essere accertata solo quando esiste una reale sovrapposizione tra attività, mercato, territorio e bisogni dei consumatori.
In assenza di tale relazione, non può parlarsi di concorrenza e, quindi, non può essere invocata la tutela prevista dalla normativa.
Questa interpretazione è particolarmente utile a imprenditori, aziende e professionisti che necessitano di comprendere quando la loro attività è effettivamente minacciata da comportamenti sleali.


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