CFC Rule: Nuovi Chiarimenti per la Determinazione della Tassazione Effettiva

  • Home
  • Guide Fiscali
  • CFC Rule: Nuovi Chiarimenti per la Determinazione della Tassazione Effettiva

1. Introduzione

La disciplina CFC (Controlled Foreign Companies), introdotta dall’art. 167 del TUIR e aggiornata dal Decreto Atad (D.Lgs. 142/2018), mira a contrastare l’erosione fiscale tramite la tassazione in Italia degli utili prodotti da società estere controllate a regimi di imposizione ridotta. Con la Circolare 18/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito: in particolare, su quali imposte considerare nel calcolo della tassazione effettiva estera e sui criteri di confronto con la tassazione virtuale domestica.

2. Obiettivi e ambito della CFC Rule

La CFC Rule si applica quando:

  • Una società italiana (o stabile organizzazione estera in regime branch exemption ex art. 168-ter TUIR) controlla direttamente o indirettamente una società estera;
  • La società estera subisce un’imposizione effettiva inferiore alla metà di quella italiana;
  • Oltre il 33% dei suoi redditi rientra in categorie di passive income (interessi, canoni, dividendi, plusvalenze, leasing finanziario, attività finanziarie e assicurative, operazioni infragruppo a scarso valore aggiunto, servizi infragruppo a scarso valore aggiunto).

In presenza di queste condizioni, gli utili non distribuiti della CFC vengono imputati a tassazione separata al socio residente in Italia, in proporzione alla quota di partecipazione, anche se non distribuiti.

3. Soggetti interessati e condizioni per l’applicazione

  1. Controllo
    • Quota di capitale o diritti di voto > 50% (diretto/indiretto).
  2. Imposizione ridotta
    • Imposte complessive estere < 50% di quelle che la CFC avrebbe pagato in Italia.
  3. Redditi passivi > 33%
    • Voci incluse: interessi, royalties, dividendi, plusvalenze, attività di leasing finanziario, attività finanziarie e assicurative, operazioni infragruppo con scarso valore aggiunto.

4. Determinazione della tassazione effettiva estera

La Circolare 18/E/2021 chiarisce che nella tassazione estera vanno considerate le imposte sul reddito assolte a titolo definitivo, sia:

  • Nell’ordinamento di residenza (imposte dirette + imposte locali/federali);
  • Brokerate e ritenute alla fonte subite in altri Paesi (se definitivi e non rimborsabili).

Non rilevano invece:

  • Eventuali crediti d’imposta residui rimborsabili;
  • Imposte non assimilabili a reddito (es. IVA, imposte sul valore aggiunto).

5. Determinazione della tassazione virtuale domestica

La “tassazione virtuale” si calcola su base italiana ipotetica:

  1. Si ricava il reddito imponibile dal bilancio CFC, applicando
    • Le variazioni in aumento e in diminuzione secondo il TUIR (art. 83 e seguenti);
  2. Si calcola l’imposta teorica in Italia (aliquota IRES 24% + IRAP se dovuta);
  3. Si rapporta l’imposta teorica all’utile ante-imposte risultante dal bilancio CFC.

6. Esempio pratico di calcolo

Società X (CFC) ha in bilancio:

  • Utile ante imposte: € 1.000.000
  • Imposte estere effettivamente pagate: € 80.000
  • Imposte IRAP/IRES teoriche in Italia: € 240.000
  1. Tassazione effettiva estera = 80.000 / 1.000.000 = 8%
  2. Tassazione virtuale domestica = 240.000 / 1.000.000 = 24%

Poiché 8% < (24% ÷ 2) = 12%, scatta la CFC Rule e l’Italia imputa al socio italiano:
Quota utili non distribuiti × aliquota IRPEF separata (attualmente 26%)

Se il socio detiene il 60%:
Imponibile CFC = 1.000.000 × 60% = € 600.000
Imposta separata = 600.000 × 26% = € 156.000

7. Esimente “attività economica effettiva”

La disciplina prevede un’esimente: se la CFC dimostra di svolgere un’attività economica effettiva, con risorse umane, attrezzature, locali e rischi aziendali propri, la CFC Rule non si applica.
Occorre documentare:

  • Personale impiegato in loco (minimo 3 risorse chiave o più, proporzionato alla dimensione aziendale);
  • Spese in conto capitale e operativi correlati all’attività;
  • Fatturato estero generato da clienti terzi, non infragruppo.

8. Riferimenti normativi

  • Art. 167 TUIR (disciplinare CFC)
  • Art. 168-ter TUIR (branch exemption)
  • D.Lgs. 142/2018 (Decreto Atad)
  • Circolare AE 18/E/2021 (chiarimenti CFC Rule)
  • Direttiva UE 2016/1164 (ATAD I)

9. Conclusioni e next step

I chiarimenti della Circolare 18/E/2021 sono fondamentali per:

  • Verificare in modo preciso il superamento della soglia del 50% di imposizione – mettere a sistema il calcolo di “tassazione effettiva estera” vs. “tassazione virtuale domestica”.
  • Gestire la documentazione a supporto dell’esimente di “attività economica effettiva”.
  • Pianificare l’impatto fiscale consolidato di gruppi multinazionali controllati da residenti in Italia.

Per approfondimenti e supporto operativo su implementazione CFC Rule e compliance fiscale internazionale, contatta il nostro team di esperti su Bplanning.

Richiedi ora una consulenza dedicata sulla CFC Rule

Comments are closed

chat-icon
Your Chats
Assistente Chat di BPlanning