1. Introduzione
La disciplina CFC (Controlled Foreign Companies), introdotta dall’art. 167 del TUIR e aggiornata dal Decreto Atad (D.Lgs. 142/2018), mira a contrastare l’erosione fiscale tramite la tassazione in Italia degli utili prodotti da società estere controllate a regimi di imposizione ridotta. Con la Circolare 18/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito: in particolare, su quali imposte considerare nel calcolo della tassazione effettiva estera e sui criteri di confronto con la tassazione virtuale domestica.
2. Obiettivi e ambito della CFC Rule
La CFC Rule si applica quando:
- Una società italiana (o stabile organizzazione estera in regime branch exemption ex art. 168-ter TUIR) controlla direttamente o indirettamente una società estera;
- La società estera subisce un’imposizione effettiva inferiore alla metà di quella italiana;
- Oltre il 33% dei suoi redditi rientra in categorie di passive income (interessi, canoni, dividendi, plusvalenze, leasing finanziario, attività finanziarie e assicurative, operazioni infragruppo a scarso valore aggiunto, servizi infragruppo a scarso valore aggiunto).
In presenza di queste condizioni, gli utili non distribuiti della CFC vengono imputati a tassazione separata al socio residente in Italia, in proporzione alla quota di partecipazione, anche se non distribuiti.
3. Soggetti interessati e condizioni per l’applicazione
- Controllo
- Quota di capitale o diritti di voto > 50% (diretto/indiretto).
- Imposizione ridotta
- Imposte complessive estere < 50% di quelle che la CFC avrebbe pagato in Italia.
- Redditi passivi > 33%
- Voci incluse: interessi, royalties, dividendi, plusvalenze, attività di leasing finanziario, attività finanziarie e assicurative, operazioni infragruppo con scarso valore aggiunto.
4. Determinazione della tassazione effettiva estera
La Circolare 18/E/2021 chiarisce che nella tassazione estera vanno considerate le imposte sul reddito assolte a titolo definitivo, sia:
- Nell’ordinamento di residenza (imposte dirette + imposte locali/federali);
- Brokerate e ritenute alla fonte subite in altri Paesi (se definitivi e non rimborsabili).
Non rilevano invece:
- Eventuali crediti d’imposta residui rimborsabili;
- Imposte non assimilabili a reddito (es. IVA, imposte sul valore aggiunto).
5. Determinazione della tassazione virtuale domestica
La “tassazione virtuale” si calcola su base italiana ipotetica:
- Si ricava il reddito imponibile dal bilancio CFC, applicando
- Le variazioni in aumento e in diminuzione secondo il TUIR (art. 83 e seguenti);
- Si calcola l’imposta teorica in Italia (aliquota IRES 24% + IRAP se dovuta);
- Si rapporta l’imposta teorica all’utile ante-imposte risultante dal bilancio CFC.
6. Esempio pratico di calcolo
Società X (CFC) ha in bilancio:
- Utile ante imposte: € 1.000.000
- Imposte estere effettivamente pagate: € 80.000
- Imposte IRAP/IRES teoriche in Italia: € 240.000
- Tassazione effettiva estera = 80.000 / 1.000.000 = 8%
- Tassazione virtuale domestica = 240.000 / 1.000.000 = 24%
Poiché 8% < (24% ÷ 2) = 12%, scatta la CFC Rule e l’Italia imputa al socio italiano:
Quota utili non distribuiti × aliquota IRPEF separata (attualmente 26%)
Se il socio detiene il 60%:
Imponibile CFC = 1.000.000 × 60% = € 600.000
Imposta separata = 600.000 × 26% = € 156.000
7. Esimente “attività economica effettiva”
La disciplina prevede un’esimente: se la CFC dimostra di svolgere un’attività economica effettiva, con risorse umane, attrezzature, locali e rischi aziendali propri, la CFC Rule non si applica.
Occorre documentare:
- Personale impiegato in loco (minimo 3 risorse chiave o più, proporzionato alla dimensione aziendale);
- Spese in conto capitale e operativi correlati all’attività;
- Fatturato estero generato da clienti terzi, non infragruppo.
8. Riferimenti normativi
- Art. 167 TUIR (disciplinare CFC)
- Art. 168-ter TUIR (branch exemption)
- D.Lgs. 142/2018 (Decreto Atad)
- Circolare AE 18/E/2021 (chiarimenti CFC Rule)
- Direttiva UE 2016/1164 (ATAD I)
9. Conclusioni e next step
I chiarimenti della Circolare 18/E/2021 sono fondamentali per:
- Verificare in modo preciso il superamento della soglia del 50% di imposizione – mettere a sistema il calcolo di “tassazione effettiva estera” vs. “tassazione virtuale domestica”.
- Gestire la documentazione a supporto dell’esimente di “attività economica effettiva”.
- Pianificare l’impatto fiscale consolidato di gruppi multinazionali controllati da residenti in Italia.
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