1️⃣ Idea chiave (da chiarire subito al cliente)
- Il regime OSS (One Stop Shop):
- ti semplifica versamenti e dichiarazioni IVA estera;
- ti dispensa da fatture, registri e dichiarazione IVA italiana per quelle operazioni.
- MA se vuoi:
- plafond da esportatore abituale
- e/o rimborso IVA annuale/trimestrale (regime art. 30 e 38-bis DPR 633/72),
allora per le vendite a distanza intracomunitarie devi comunque:
👉 Emettere fattura, registrare le operazioni e indicarle in dichiarazione IVA, secondo le regole italiane ordinarie.
Altrimenti, quelle vendite non contano né per il plafond né per il rimborso.
2️⃣ Vendite a distanza B2C intra-UE: cosa sono
Parliamo di vendite a privati consumatori UE (B2C) quando:
- i beni sono spediti da uno Stato membro ad un altro;
- il trasporto è:
- effettuato dal fornitore, oppure
- effettuato “per suo conto”, anche indirettamente (corriere, logistica marketplace, ecc.).
Sono vendite a distanza intracomunitarie se:
- partenza da uno Stato UE → arrivo in un altro Stato UE;
- destinatario:
- persona fisica non soggetto IVA, oppure
- ente che beneficia di non imponibilità ex art. 72 DPR 633/72 (organismi internazionali, consolari, ecc.);
- esclusi:
- beni soggetti ad accisa,
- mezzi di trasporto nuovi,
- beni da installare/montare a cura del fornitore nello Stato di arrivo.
3️⃣ Quando il fornitore “interviene indirettamente” nel trasporto
C’è intervento indiretto quando, per esempio:
- il fornitore subappalta il trasporto a un corriere;
- si assume (anche solo parzialmente) la responsabilità della consegna;
- addebita al cliente le spese di spedizione per poi girarle al corriere;
- promuove o organizza la consegna tramite terzi (es. interfaccia marketplace che gestisce la consegna).
NON c’è intervento del fornitore se:
👉 È il cliente che si organizza il trasporto in autonomia, senza che il fornitore entri in alcun modo nella logistica.
4️⃣ Dove si applica l’IVA: soglia 10.000 € e principio di destinazione
Dal 1° luglio 2021:
- Unica soglia UE di 10.000 € (al netto IVA) annui, riferita in totale a:
- vendite a distanza intra-UE B2C;
- servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione, elettronici) B2C resi verso altri Stati UE.
- vendite a distanza intra-UE B2C;
📌 Regole:
- Se non superi 10.000 € (anno precedente + anno in corso):
- puoi applicare l’IVA del tuo Paese di partenza,
- salvo opzione per tassazione a destino (Paese cliente).
- Se superi 10.000 €:
- dalla cessione che fa superare la soglia in poi:
- l’IVA si applica nel Paese di destinazione;
- questo vale per il resto dell’anno e per l’anno successivo.
- dalla cessione che fa superare la soglia in poi:
5️⃣ Regime OSS: cosa ti semplifica davvero
🔹 Ambito soggettivo
OSS UE (art. 74-sexies DPR 633/72) per:
- soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia;
- soggetti extra-UE con stabile organizzazione in Italia;
- soggetti extra-UE senza stabile UE, che spediscono i beni dalla UE.
🔹 Ambito oggettivo
Copre:
- servizi B2C resi in altri Stati UE;
- vendite a distanza intracomunitarie di beni (anche tramite marketplace);
- alcune cessioni interne facilitate da interfacce elettroniche.
🔹 Effetto pratico: dispensa dagli adempimenti interni
Chi è in OSS:
- NON deve:
- emettere fattura IVA italiana per quelle operazioni (salve regole speciali),
- registrare le operazioni nei registri IVA italiani,
- indicare tali operazioni nella dichiarazione IVA annuale (Titolo II DPR 633/72).
Deve invece:
- presentare una dichiarazione trimestrale OSS (anche a zero);
- indicare:
- operazioni per ciascun Paese UE,
- aliquote,
- imposta da versare;
- versare l’IVA tramite il portale, senza F24 e senza compensazione orizzontale.
Se versa di più → rimborso entro 30 giorni sul conto indicato.
⚠️ Importante: l’IVA OSS non è detraibile nel regime OSS stesso. La detrazione resta possibile solo per attività fuori OSS, gestite in modo ordinario in Italia.
6️⃣ Plafond & rimborso IVA: quando contano le vendite a distanza
Le vendite a distanza intracomunitarie:
- sono non imponibili ex art. 41, co. 1, lett. b), DL 331/93;
- concorrono al plafond di esportatore abituale ex art. 8, co. 2, DPR 633/72;
- concorrono al requisito del rimborso IVA (art. 30, co. 2, lett. b) e art. 38-bis DPR 633/72):
operazioni non imponibili > 25% del volume d’affari.
👉 Questo resta vero anche dopo OSS, perché l’art. 41, co. 4 DL 331/93 continua a richiamare le vendite a distanza per la formazione del plafond.
MA solo a una condizione fondamentale:
🔺 Le operazioni devono essere fatturate e contabilizzate secondo le regole italiane ordinarie.
Quindi, per farle contare ai fini di:
- plafond;
- rimborso trimestrale (modello TR);
- rimborso annuale,
il soggetto deve:
- Emettere fattura ex art. 46 DL 331/93;
- Registrare le operazioni nei registri IVA (artt. 23 e 24 DPR 633/72);
- Indicarle in dichiarazione IVA:
- rigo VE30, campo 3;
- Indicarle nel modello TR (rimborso trimestrale):
- righi TA30 e TD2.
Se non lo fa (perché si avvale in pieno della dispensa OSS):
👉 Le vendite a distanza non rilevano ai fini del 25% e non danno diritto al rimborso su quella base.
7️⃣ Chiarimenti AE: quando sei obbligato a “doppia gestione” e quando no
🔹 Risposta AE 802/2021
Dice, in sintesi:
- Se vuoi che le vendite a distanza:
- contino per il plafond,
- e per i rimborsi,
- puoi usare OSS e contemporaneamente:
- fatturare e registrare in Italia → doppio binario:
- OSS per la gestione IVA “a destino” e versamenti;
- documentazione ordinaria per i regimi nazionali (plafond / rimborso).
- fatturare e registrare in Italia → doppio binario:
🔹 Risposta AE 493/2022
Chiarisce il limite:
- Se le operazioni OSS non vengono usate per:
- acquisire status di esportatore abituale,
- o incrementare il plafond / presupposto di rimborso,
- allora NON sei tenuto a documentarle anche secondo la normativa interna.
In pratica:
🔸 Se NON vuoi che le vendite OSS entrino nel calcolo del plafond e dei rimborsi → puoi limitarti alla sola gestione OSS (dispensa piena).
🔸 Se invece vuoi usarle a tuo favore per plafond/rimborso → devi rinunciare alla dispensa per quelle operazioni e trattarle anche come operazioni non imponibili ordinarie (fattura + registri + dichiarazione).
8️⃣ Q&A pratico
❓ 1. Dove si considerano effettuate le vendite a distanza intra-UE B2C?
- Regola generale: nello Stato di destinazione dei beni (arrivo della spedizione).
- Eccezione (mini soglia): se non superi 10.000 € annui (vendite a distanza + servizi TTE B2C), puoi continuare ad applicare l’IVA del tuo Stato di partenza, salvo opzione per tassazione a destino.
❓ 2. Dal momento in cui supero 10.000 €, quando cambia il regime?
- Dal momento stesso della cessione che fa superare la soglia:
- quella cessione e tutte le successive → tassazione nello Stato di destinazione;
- le operazioni precedenti restano tassate nel Paese di origine.
❓ 3. Se aderisco a OSS posso detrarre l’IVA?
- No, nell’ambito OSS l’IVA non è detraibile.
- Puoi detrarre l’IVA solo per operazioni gestite nel regime IVA ordinario (in Italia), non per quelle direttamente dichiarate in OSS.
9️⃣ Caso pratico – Vendite su Amazon con OSS & rimborsi IVA
Immagina un’impresa italiana che:
- vende beni su Amazon a privati in vari Paesi UE;
- usa OSS per le vendite verso Paesi in cui non è identificata ai fini IVA.
🔹 Scenario 1 – Solo OSS, nessuna fattura interna
- Per le vendite OSS:
- presenta dichiarazione trimestrale OSS;
- versa l’IVA (smistata poi agli altri Stati UE).
- Non emette fattura italiana né registra le operazioni ai sensi del DPR 633/72.
- Effetto:
❌ Non può considerare quelle vendite a distanza:
- né per il plafond,
- né per il rimborso annuale/trimestrale (25% del volume d’affari),
anche se sono operazioni non imponibili ex art. 41.
Risultato: Niente plafond aggiuntivo da quelle vendite, niente rimborso basato su quelle.
🔹 Scenario 2 – OSS + fatturazione interna per vendite a distanza (scelta strategica)
Stessa impresa, ma decide che:
- per le vendite a distanza B2C verso certi Paesi UE:
- dichiara e versa l’IVA tramite OSS,
- ma in più:
- emette fattura ex art. 46 DL 331/93;
- registra le operazioni in Italia;
- le indica in VE30, modello TR, ecc.
Effetto:
✅ Ora quelle vendite:
- concorrono al plafond (esportatore abituale),
- concorrono al 25% per il rimborso IVA.
Quindi, se ha molti acquisti con IVA italiana (ad esempio stock, logistica, servizi, pubblicità), potrà chiedere rimborso più facilmente grazie al peso delle vendite a distanza non imponibili.
🔹 Scenario 3 – Vendite in Paesi UE dove è già identificata IVA (es. DE, FR)
Per le vendite a distanza in Paesi dove la stessa impresa:
- è già identificata IVA localmente (no OSS su quelle operazioni),
- emette fatture e registra come vendite non imponibili ex art. 41,
allora:
✅ Queste vendite rientrano a pieno titolo:
- nel plafond,
- nel presupposto del rimborso IVA (25% operazioni non imponibili),
senza bisogno di OSS.
🔟 Come usarlo in pratica con i tuoi clienti “Amazon / e-commerce”
Quando ti siedi con un cliente che vende su Amazon (FBA o meno) in tutta Europa, le domande chiave da fargli sono:
- Usi OSS? Per quali Paesi?
- Sei identificato IVA localmente in alcuni Stati UE? Dove?
- Ti interessa davvero:
- avere plafond alto (acquisti senza IVA),
- chiedere rimborsi IVA frequenti (TR/annui)?
Se la risposta è sì:
- valuta se conviene:
- rinunciare alla dispensa totale OSS per alcune operazioni;
- oppure mantenere la doppia gestione (OSS + fatturazione interna) almeno per la parte strategica di vendite che ti serve per superare il 25%.
Se vuoi, nel prossimo messaggio ti preparo una tabellina decisionale tipo:
- OSS “puro” vs OSS + fatturazione vs identificazione locale,
- con pro/contro in termini di:
- complessità amministrativa,
- uso plafond,
- potenziale rimborso IVA,
- cash flow.


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