Società a partecipazione pubblica e arbitrato: quando si applica la clausola compromissoria nelle controversie societarie

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Le società a partecipazione pubblica possono devolvere le controversie ad arbitri? Il Tribunale di Catanzaro chiarisce limiti e validità.

Clausola compromissoria nelle società: il principio generale

Con la sentenza n. 1107 del 28 maggio 2025, il Tribunale di Catanzaro ha ribadito un principio chiave in materia di controversie societarie:
gli atti costitutivi delle società – ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – possono prevedere, tramite clausole compromissorie, la devoluzione ad arbitri di alcune o di tutte le controversie tra soci e società.

La condizione essenziale è che tali controversie abbiano ad oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto sociale.

Il limite alla devoluzione in arbitrato: i diritti indisponibili

L’unico vero limite all’autonomia negoziale delle parti è rappresentato dalla indisponibilità del diritto conteso.

In particolare:

  • le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili sono compromettibili;
  • l’area della non compromettibilità è circoscritta ai casi di assoluta indisponibilità del diritto.

Nel contesto delle impugnazioni di delibere assembleari, ciò significa che:

  • solo le nullità insanabili restano sottratte all’arbitrato;
  • tutte le altre controversie possono essere devolute agli arbitri.

Norme inderogabili e validità della clausola compromissoria

Un chiarimento di particolare rilievo riguarda il rapporto tra norme inderogabili e arbitrato.

Secondo il Tribunale:

  • la natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto societario non esclude la validità della clausola compromissoria;
  • purché i diritti in gioco siano disponibili, la clausola resta efficace.

In questi casi, l’effetto è quello di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo arbitrale, consentendo il controllo anche sull’error in iudicando.

Società a partecipazione pubblica: natura privata e autonomia giuridica

Il Tribunale ha poi affrontato il tema delle società a partecipazione pubblica, chiarendo un principio fondamentale.

Tali società:

  • godono di autonoma soggettività giuridica;
  • hanno autonomia patrimoniale rispetto al socio pubblico;
  • non perdono la loro natura privatistica per il solo fatto che il capitale provenga dallo Stato o da altri enti pubblici.

Di conseguenza, esse:

  • restano organizzate secondo modelli civilistici;
  • sono soggette all’applicazione della clausola compromissoria, al pari delle società private.

👉 La partecipazione pubblica non esclude, dunque, il ricorso all’arbitrato nelle controversie societarie.

Implicazioni operative per imprese e amministratori pubblici

Questa pronuncia offre indicazioni concrete per:

  • società a partecipazione pubblica;
  • amministratori e organi di governance;
  • professionisti che redigono statuti e patti parasociali.

📌 Inserire correttamente una clausola compromissoria consente di gestire in modo più rapido ed efficace le controversie societarie, senza rinunciare alle garanzie giuridiche.

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