Le delibere assembleari delle società di capitali sono revocabili? Quando l’actio pauliana è esclusa secondo il Tribunale di Milano 2024.
Revocatoria e delibere assembleari: il principio generale
Con la sentenza Tribunale di Milano, 12 novembre 2024, n. 9767/2024, il giudice chiarisce un tema di forte interesse per amministratori, soci e creditori: la revocabilità delle delibere assembleari nelle società di capitali.
Il principio affermato è netto: l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. non è, in via generale, ammissibile nei confronti delle delibere assembleari, soprattutto quando queste hanno natura di atto societario e non di atto dispositivo del patrimonio.
Delibere assembleari e natura dell’atto
La revocatoria presuppone l’esistenza di un atto dispositivo idoneo a ridurre la garanzia patrimoniale del debitore.
Secondo il Tribunale di Milano, tale requisito non ricorre quando la delibera assembleare:
- si limita a disciplinare l’organizzazione interna della società;
- non comporta una fuoriuscita di beni o diritti dal patrimonio;
- non incide in modo diretto e attuale sulla garanzia dei creditori.
In questi casi, la delibera resta un atto societario e non può essere oggetto di revocatoria.
Nomina dell’amministratore a titolo gratuito: quando la revocatoria è esclusa
Un passaggio centrale della sentenza riguarda la nomina di un consigliere di amministrazione che accetti l’incarico a titolo gratuito.
Il Tribunale chiarisce che non è revocabile la delibera con cui la società:
- prende atto della volontà dell’amministratore di svolgere l’incarico senza compenso;
- in assenza di una previsione statutaria o deliberativa che attribuisca il compenso.
In questa ipotesi:
- non esiste un diritto di credito già maturato o anche solo potenzialmente acquisito;
- la rinuncia non integra un atto abdicativo dispositivo;
- non si verifica alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale.
L’atto resta, al più, espressione di una facoltà personale dell’amministratore.
Assenza di consilium fraudis e rilevanza della prassi aziendale
La sentenza esclude inoltre la sussistenza del consilium fraudis quando:
- la gratuità dell’incarico è conforme a una prassi aziendale consolidata;
- l’atto è anteriore al sorgere del credito vantato dal soggetto che agisce in revocatoria.
In tali circostanze, manca l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., rendendo l’azione revocatoria inammissibile.
Il limite dell’actio pauliana: nessuna funzione ricostruttiva
Il Tribunale di Milano ribadisce infine un principio fondamentale:
👉 l’actio pauliana non può essere utilizzata per “ricostruire” un patrimonio che non si è mai effettivamente ridotto.
In assenza di una reale diminuzione della garanzia patrimoniale, l’azione revocatoria non può trovare accoglimento.


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