Regime forfettario e partecipazione in società semplice: quando si può e quando no

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Premessa

Uno dei requisiti fondamentali per accedere al regime forfettario è l’assenza di cause ostative, tra cui rientrano anche alcune partecipazioni societarie.
Ma cosa succede se si detiene una quota in una società semplice? Si può comunque aprire la partita IVA in forfettario?
La risposta, in molti casi, è , ma con delle condizioni precise da rispettare.


Regime forfettario e partecipazioni: la logica della norma

La normativa sul forfettario esclude l’accesso a chi partecipa a società di persone (es. S.n.c., S.a.s.), imprese familiari, associazioni professionali oppure controlla una S.r.l. che svolge un’attività simile a quella esercitata individualmente.

👉 Lo scopo della norma è chiaro: evitare “frazionamenti artificiali” delle attività economiche, cioè casi in cui un contribuente divide la propria impresa in più soggetti per sfruttare vantaggi fiscali non spettanti.


Società semplice: eccezione alla regola

La società semplice si distingue perché non svolge attività commerciale. Può avere per oggetto:

  • attività agricole,
  • attività professionali in forma associata,
  • gestione di immobili,
  • gestione di partecipazioni,
  • attività sportive dilettantistiche.

Proprio per questa sua natura non commerciale, la partecipazione in una società semplice non costituisce di per sé una causa ostativa all’accesso o alla permanenza nel regime forfettario.

✅ Quindi, chi possiede quote in una società semplice può aprire una partita IVA in forfettario, a condizione che:

  • la società semplice non svolga attività di impresa, nemmeno di fatto;
  • la partecipazione non generi redditi d’impresa;
  • non sussistano altre cause ostative (es. controllo di S.r.l. con attività connessa).

Quando la partecipazione diventa causa ostativa

Attenzione però: non tutte le società semplici sono “innocue”.
Se una società semplice di fatto svolge attività commerciale, pur mantenendo formalmente la veste di società semplice, la situazione cambia:

  • La partecipazione diventa causa ostativa al forfettario.
  • Il contribuente non può accedere al regime agevolato.
  • Se la causa insorge durante l’anno, va rimossa entro il 31 dicembre per non perdere il regime dall’anno successivo.

Esempio pratico:

  • ✅ società semplice che gestisce un immobile → nessun problema.
  • ❌ società semplice che gestisce in modo organizzato attività commerciale → causa ostativa.

Se si eredita o acquisisce una partecipazione

Può capitare che un contribuente già in regime forfettario entri in possesso di una partecipazione (es. per eredità o donazione).
In questi casi, la regola è flessibile:

  • Se la partecipazione viene ceduta entro la fine dell’anno, non si perde il regime forfettario per l’anno successivo.
  • Se invece la partecipazione resta, e costituisce una causa ostativa, il forfettario verrà perso dal periodo d’imposta successivo.

Cessione delle partecipazioni: è una strategia lecita

Vendere una quota societaria entro fine anno per accedere al forfettario non è considerato un comportamento abusivo.
Si tratta semplicemente di rimuovere un ostacolo previsto dalla norma stessa.
L’importante è che l’operazione sia effettiva e documentata, e che la nuova attività individuale sia reale e autonoma.


Nuda proprietà: non è causa ostativa

Un’altra situazione frequente è la nuda proprietà di una quota.
Questa non comporta cause ostative, perché non comporta controllo né esercizio dell’attività.
A differenza di una partecipazione piena, non si è soci operativi né si partecipa agli utili in modo diretto.


Tabella riassuntiva

Tipo di partecipazioneForfettario ammesso?Condizioni
Società semplice non commerciale✅ SìNessuna attività d’impresa
Società semplice di fatto commerciale❌ NoAttività equiparata a impresa
S.n.c. / S.a.s.❌ NoCausa ostativa piena
Impresa familiare❌ NoCausa ostativa piena
S.r.l. controllata con attività connessa❌ NoCausa ostativa
S.r.l. non controllata o attività non connessa✅ Possibile*Da valutare caso per caso
Nuda proprietà✅ SìNessun controllo operativo

Checklist operativa per l’accesso al forfettario

  1. 📌 Verifica se hai partecipazioni societarie attive.
  2. 🔍 Identifica la natura giuridica e fiscale della società.
  3. 🚫 Se la partecipazione genera reddito d’impresa → è causa ostativa.
  4. ⏳ Se vuoi aderire al forfettario, valuta la cessione entro il 31 dicembre.
  5. 🧾 Se detieni solo nuda proprietà o quote di società semplice non commerciali, il regime è ammesso.
  6. 🧮 Pianifica correttamente i redditi e le comunicazioni fiscali.

FAQ veloci

Posso essere socio di una società semplice e forfettario allo stesso tempo?
Sì, se la società semplice non svolge attività d’impresa ma, ad esempio, gestisce immobili o partecipazioni.

E se la società semplice svolge attività commerciale “di fatto”?
In quel caso è considerata come una società di persone e diventa causa ostativa.

Se eredito una quota durante l’anno, perdo subito il forfettario?
No, puoi venderla entro la fine dell’anno e mantenere il regime.

La nuda proprietà conta come partecipazione ai fini del forfettario?
No, perché non comporta esercizio dell’attività.

E se sono socio di una S.r.l.?
Se controlli direttamente o indirettamente una S.r.l. che fa attività simile alla tua, il forfettario non è ammesso.


In sintesi

👉 Il regime forfettario è compatibile con la partecipazione in società semplici solo se queste non svolgono attività d’impresa.
👉 In caso contrario, la partecipazione diventa causa ostativa.
👉 Cedere quote entro l’anno o detenere solo nuda proprietà consente di entrare o restare nel regime agevolato.


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