Tabella riepilogativa — Scadenze-chiave e finestre temporali
| Adempimento | Scadenza/Finestra | Note operative |
|---|---|---|
| Invio Redditi 2025 (periodo 2024) | 31 ottobre 2025 | Termine legale di presentazione |
| Finestra tardiva | entro 90 giorni | Fino al 29 gennaio 2026 |
| “Cuscinetto” per file scartato | 5 giorni dallo scarto | Mantiene la tempestività se si re-invia entro 5 giorni |
| Decadenza accertamento | 31 dicembre del 5° anno successivo | Rileva per integrative e utilizzo crediti |
| IMU 2024 – dichiarazione | 30 giugno 2025 | Tardiva fino al 29 settembre 2025 |
La dichiarazione tempestiva: l’ordinario che non fa rumore
Conta la trasmissione entro il termine. Se il file viene scartato, il reinvio entro 5 giorni preserva la tempestività anche oltre il 31/10.
Operativo (tempestiva)
- Presupposto: invio entro scadenza.
- Scarto tecnico: re-invio entro 5 giorni.
- Sanzioni: nessuna.
- Nota: rileva la ricezione da parte del sistema.
La correttiva nei termini: ripresentare entro il 31 ottobre senza sanzioni
Se dopo un primo invio emergono errori, si può ripresentare entro il 31/10.
Check operativo (correttiva nei termini)
- Frontespizio: barrare “correttiva nei termini”.
- Sanzioni: zero.
- Versamenti: se cambiano le imposte (saldo 2024 / 1° acconto 2025), usare il ravvedimento.
- Effetto: l’ultima dichiarazione sostituisce la precedente.
La tardiva: entro 90 giorni con sanzione fissa “ravvedibile”
È la prima presentazione inviata oltre il termine ma entro 90 giorni (fino al 29/01/2026). È valida (non è omessa).
Quadro di riferimento (tardiva)
- Frontespizio: nessuna casella “tardiva”.
- Sanzione fissa: € 250.
- Ravvedimento tardiva: € 25 (1/10).
- Versamenti carenti: sanzione 25% (ravvedibile).
L’omessa: quando i 90 giorni non bastano più
Oltre i 90 giorni, la prima presentazione diventa omessa (anche se si invia dopo).
Effetti pratici
- Crediti: l’anno successivo manca la presunzione di spettanza; occorre dimostrare il credito (ritenute in CU, ecc.).
- Sanzioni:
- Se ci sono imposte: 120% (minimo € 150).
- Se non ci sono imposte: € 250–1.000.
- Riduzioni: niente ravvedimento oltre 90 giorni. Possibile riduzione al 75% se si presenta entro la decadenza e prima dei controlli.
- IMU 2024: oltre il 29/09/2025 è omessa; niente vecchi ravvedimenti “lunghi”.
Tardiva vs Omessa (confronto rapido)
| Profilo | Tardiva | Omessa |
|---|---|---|
| Prima presentazione | Entro 90 gg | Oltre 90 gg |
| Validità | Valida | Resta omessa |
| Sanzione base | € 250 (→ € 25 con ravvedimento) | 120% imposte (min € 150) o € 250–1.000 se zero imposte |
| Riduzioni | Ravvedimento ammesso | No ravvedimento; possibile 75% con invio entro decadenza e ante controlli |
| Crediti | Nessun “handicap probatorio” | Onere probatorio a carico del contribuente |
L’integrativa: quando si rettifica dopo la scadenza
È una modifica di una dichiarazione già presentata, effettuata dopo la scadenza (non è né tardiva né correttiva).
Leve sanzionatorie
- Infedeltà “ordinaria”: 70% della differenza dovuta/crediti.
- Se l’infedeltà emerge da integrativa presentata dal contribuente: 50%.
- Integrativa solo a favore (maggior credito/minore imposta): nessuna sanzione per la presentazione.
- Integrativa mista (errori a favore e a sfavore ma saldo a favore): sanzione fissa da irregolarità formale.
Adempimenti
- Frontespizio: barrare “dichiarazione integrativa”.
L’integrativa “a favore” lunga: uso del credito e quadri da compilare
Se l’integrativa a favore arriva dopo il termine della dichiarazione dell’anno successivo, il maggior credito si usa solo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione dell’integrativa (salvo errori contabili).
Calendario d’uso del credito (integrativa a favore)
| Quando presento l’integrativa | Da quando posso usare il credito | Dove lo indico | Eccezione |
|---|---|---|---|
| Entro 31/10/2025 | Subito (nessuna limitazione “lunga”) | Quadro DI (IRAP: sez. 16 IS; IVA: VN) | — |
| 01/11/2025–31/12/2025 | Dal 01/01/2026 | Quadro DI con dettaglio | Niente limitazione se errore contabile correttamente segnalato |
| Anno 2026 | Dal 01/01/2027 | Quadro DI con dettaglio | Come sopra |
Uso anticipato non consentito
- Se il credito “lungo” viene usato prima del dies a quo (e non è errore contabile), occorre riversare l’importo con sanzione 25% (credito non spettante). Dopo il riversamento, il credito torna utilizzabile nei tempi corretti.
Errori ricorrenti da evitare (check-list rapida)
- Dimenticare il cuscinetto 5 giorni per gli scarti tecnici.
- Non barrare la casella “correttiva nei termini” o “integrativa”.
- Usare subito un credito da integrativa lunga (serve il dies a quo).
- Tralasciare il quadro DI/VN per tracciare i crediti da integrativa.
- Pensare che oltre 90 giorni si possa ancora ravvedere l’omessa: non è possibile.
- Scordare il 25% per versamenti carenti (ravvedibile) e l’€ 250 → € 25 per la tardiva.
Conclusione
- La tempestiva protegge da ogni sanzione.
- La correttiva nei termini è la “rete di sicurezza” senza costi: correggi e, se servono, ravvedi i versamenti.
- La tardiva è l’unica presentazione oltre scadenza ravvedibile (da € 250 a € 25) entro 90 giorni.
- L’omessa è terreno sanzionatorio pesante (fino al 120%) e con oneri probatori sui crediti; niente ravvedimento oltre i 90 giorni.
- Le integrative premiano l’emersione spontanea (70% → 50%); le a favore sono esenti se “pure”, ma richiedono disciplina sull’uso del credito (quadro DI e dies a quo), salvo errori contabili correttamente indicati.


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