Introduzione
La pignorabilità delle prestazioni erogate dall’INPS a titolo di sussidio (previdenza non pensionistica) è disciplinata da norme complesse e differenziate a seconda della natura della prestazione. Con la Circolare n. 130/2025 l’INPS ha chiarito regole e limiti per la trattenuta di crediti come NASpI, CIGO, mobilità, indennità di malattia e maternità. In questo articolo vedremo:
• Cosa dice l’art. 545 c.p.c.
• Differenze fra impignorabilità assoluta e parziale
• Pignorabilità dell’anticipazione NASpI
• Limiti per l’Agente della Riscossione
• Modalità operative di trattenuta
• Esempi pratici
1. Quadro normativo di riferimento
• Art. 545 c.p.c.: disciplina impignorabilità e limiti generali dei crediti.
• Legge n. 153/1969, art. 69: specifico per il recupero di indebiti INPS.
• D.P.R. n. 602/1973, art. 72-ter: limiti di pignorabilità per l’Agente della Riscossione.
• Circolare INPS 130/2025: istruzioni operative e riepilogo.
2. Impignorabilità assoluta
Secondo l’art. 545, comma 2, c.p.c., sono “impignorabili in modo assoluto” i crediti destinati a garantire bisogni vitali:
• Malattia (anche lavoratori marittimi e Gestione separata)
• Maternità, paternità e congedi parentali
• Permessi e congedi per l’assistenza ai disabili
• Prestazioni antitubercolari e sussidi funerari
Attenzione: tali somme possono tuttavia essere trattenute fino a 1/5 se il debitore ha debiti verso l’INPS (indebiti o omissioni contributive, art. 69 L. 153/1969).
3. Impignorabilità parziale
Le prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, CIGO, CIGS, mobilità, indennità varie) sono pignorabili entro:
• 1/5 dell’importo netto per crediti ordinari (ad es. debiti bancari)
• Misura stabilita dal giudice per crediti alimentari
Nota bene: in caso di più cause di credito concorrenti, la quota pignorabile può salire fino a 1/2 del totale.
4. Pignorabilità dell’anticipazione NASpI
L’anticipazione NASpI (liquidazione anticipata per avviare un’attività imprenditoriale) perde la natura di sostegno al reddito e diventa un incentivo all’autoimprenditorialità:
• Nessun limite di 1/5
• Pignorabile fino al 100% del credito vantato
Giurisprudenza di riferimento: Corte cost. n. 194/2021, Cass. n. 7470/2020, Trib. TO n. 2859/2024.
5. Limiti speciali per l’Agente della Riscossione
Quando agisce l’Agente della Riscossione (D.P.R. n. 602/1973, art. 72-ter), i limiti sono:
• Debiti fino a 2.500 € → 1/10 dell’importo netto
• Debiti da 2.500 € a 5.000 € → 1/7 dell’importo netto
• Debiti oltre 5.000 € → 1/5 dell’importo netto
6. Modalità di applicazione delle trattenute
• Si applica sempre sulla prestazione netta (dopo ritenute fiscali).
• Eccezione: assegni periodici di mantenimento al coniuge (se deducibili TUIR, art. 10, c. 1, lett. c), su cui il pignoramento avviene sul lordo).
• L’INPS recupera indebito tramite compensazione su arretrati e/o trattenuta in corso di pagamento.
7. Esempio pratico
Un beneficiario di NASpI percepisce 1.000 € netti/mese. Ha un pignoramento di 3.500 € presso terzi.
• Quota pignorabile = 1/5 di 1.000 € = 200 € al mese
Se avesse richiesto l’anticipazione NASpI, l’intera somma sarebbe stata pignorabile.
8. Conclusioni e consigli per i professionisti
• Verificare sempre la natura della prestazione (assistenziale vs. sostitutiva).
• Applicare correttamente i limiti dell’art. 545 c.p.c. e del D.P.R. 602/1973.
• Monitorare eventuali decreti ingiuntivi e interventi dell’Agente della Riscossione.
• In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato specializzato.
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