Introduzione
Il “periodo di prova” nei contratti a tempo determinato serve a valutare le competenze del lavoratore prima di confermare definitivamente l’assunzione. Con l’entrata in vigore della Legge 203/2024 (Collegato Lavoro) e del D.Lgs. 104/2022, sono state definite regole precise sul calcolo, i limiti e le sospensioni del periodo di prova. In questo articolo approfondiamo:
- Come si calcola il periodo di prova
- I limiti minimi e massimi
- Sospensioni e prolungamenti
- Deroghe della contrattazione collettiva
- Divieto di reiterazione del periodo di prova
1. Cos’è il periodo di prova e perché è importante?
Il periodo di prova è un lasso di tempo iniziale in cui il datore verifica l’idoneità del lavoratore alle mansioni contrattuali.
Vantaggi per il datore di lavoro:
• Riduzione del rischio di incompatibilità professionale
• Possibilità di risoluzione del contratto con preavviso ridotto
Vantaggi per il lavoratore:
• Conoscenza delle reali condizioni di lavoro
• Garanzie normative in caso di licenziamento durante la prova
2. Calcolo del periodo di prova secondo la Legge 203/2024
2.1 Regola generale
La legge stabilisce “1 giorno di prova ogni 15 giorni di contratto”.
2.2 Limiti minimi e massimi
• Contratti ≤ 6 mesi
– Durata minima prova: 2 giorni
– Durata massima prova: 15 giorni
• Contratti > 6 mesi e ≤ 12 mesi
– Prova non superiore a 30 giorni effettivi
2.3 Esempi di calcolo
• Contratto di 3 mesi (90 giorni): 90 ÷ 15 = 6 giorni di prova (rispetta il minimo di 2 giorni).
• Contratto di 9 mesi (270 giorni): 270 ÷ 15 = 18 giorni (rispettato il massimale di 30 giorni).
• Contratto stagionale di 1 mese (30 giorni): 30 ÷ 15 = 2 giorni (coincide con il minimo legale).
3. Sospensioni e prolungamenti del periodo di prova
Il periodo di prova si sospende e si protrae nei seguenti casi (Circolare Min. Lavoro n.19/2022):
• Malattia e infortunio
• Congedo di maternità/paternità obbligatorio
• Congedi e permessi L. 104/1992
• Altri eventi sospensivi riconosciuti (es. sciopero, sospensione attività datore)
Non interrompono la prova:
• Riposo settimanale
• Festività nazionali
4. Deroga della contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) può fissare regole più favorevoli al lavoratore, ad esempio:
• Periodi di prova più brevi
• Modalità di calcolo più flessibili
Attenzione: non sono ammesse previsioni peggiorative o tetti superiori a quelli di legge.
5. Divieto di reiterazione del periodo di prova
Art. 7 comma 2 D.Lgs. 104/2022 vieta un nuovo periodo di prova se il lavoratore:
• Ha già svolto le stesse mansioni presso lo stesso datore
• Anche con tipologie contrattuali diverse (somministrazione, intermittente)
Esempio:
Un addetto back-office assunto per 6 mesi e riassunto per 12 mesi nello stesso ruolo non può subire un nuovo periodo di prova.
6. Errori da evitare e best practice per le aziende
- Non calcolare correttamente i giorni di “effettiva prestazione”:
– Escludere giorni di malattia, maternità e congedi L. 104/1992. - Trascurare i limiti minimi e massimi:
– Per contratti brevi non si scenda sotto i 2 giorni.
– Per contratti medi non si superi 30 giorni. - Non verificare precedenti rapporti con le stesse mansioni:
– Evitare sanzioni per reiterazione impropria. - Dotarsi di modelli di contratto standard aggiornati:
– Includere clausola sospensiva per eventi di malattia/infortunio.
7. FAQ – Domande frequenti
Domanda: “Posso inserire un periodo di prova di 10 giorni su un contratto di 4 mesi?”
Risposta: Sì. Il calcolo proporzionale dà 120÷15=8 giorni, ma la contrattazione collettiva può elevare a 10 se più favorevole al lavoratore.
Domanda: “La malattia interrompe la prova?”
Risposta: Sì. La malattia è evento sospensivo e prolunga automaticamente il periodo di prova.
Domanda: “E per i contratti inferiori a 30 giorni?”
Risposta: Il minimo di legge è sempre 2 giorni, anche se la proporzione matematica fosse inferiore.
Conclusione
Adottare correttamente il periodo di prova nei contratti a tempo determinato non è solo un obbligo normativo ma anche un’opportunità per ridurre il rischio di errori di assunzione e migliorare la qualità delle proprie risorse umane.
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