Nuovo regime impatriati: vale anche se rientri in Italia dopo un’aspettativa non retribuita

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Nuovo regime impatriati 2026: l’agevolazione spetta anche dopo rientro in Italia da aspettativa non retribuita. Conta la residenza estera, non la continuità lavorativa.

Il nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, in vigore dal 2024, continua a sollevare dubbi pratici, soprattutto nei casi di rientro in Italia senza un reale cambio di datore di lavoro.

Uno dei quesiti più frequenti è questo:

👉 Se rientro in Italia dopo un periodo all’estero svolto in aspettativa non retribuita, posso comunque accedere al nuovo regime impatriati?

La risposta, oggi, è — a determinate condizioni.
Vediamo perché e cosa cambia davvero rispetto al passato.


Cos’è cambiato con il nuovo regime impatriati

Dal 2024 il regime impatriati è stato profondamente riscritto.

In sintesi:

  • i redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito solo per il 50%;
  • il beneficio è applicabile fino a 600.000 euro annui;
  • non conta più in modo automatico la “continuità” con il passato rapporto di lavoro italiano.

📌 Questo è il punto chiave che ha cambiato completamente lo scenario operativo.


Il problema classico: rientro in Italia dopo aspettativa

Molti lavoratori italiani:

  • sono assunti in Italia a tempo indeterminato;
  • chiedono aspettativa non retribuita;
  • si trasferiscono all’estero, cambiando residenza fiscale;
  • lavorano per un soggetto estero diverso;
  • poi rientrano in Italia e riprendono servizio presso il datore originario.

Nel vecchio regime impatriati, questo schema era spesso penalizzante:
la prassi tendeva a escludere il beneficio per rientri considerati “in continuità”.

Con il nuovo regime, invece, la logica è cambiata.


Conta la residenza estera, non la sospensione del rapporto

Oggi il fulcro della valutazione non è più:
❌ l’aspettativa
❌ la sospensione del contratto
❌ il rientro nella stessa azienda

ma la reale residenza fiscale all’estero.

👉 Se durante il periodo all’estero:

  • hai trasferito la residenza fiscale fuori dall’Italia;
  • sei stato iscritto all’AIRE (o comunque fiscalmente non residente);
  • hai svolto un’attività lavorativa effettiva all’estero;

il requisito è potenzialmente soddisfatto, anche se il rapporto italiano era solo sospeso.


Continuità lavorativa: quando diventa rilevante

La “continuità” non blocca più automaticamente il regime.

Serve invece per stabilire da quanto tempo dovevi essere all’estero prima di rientrare:

  • 3 anni → regola ordinaria
  • 6 o 7 anni → solo se, al rientro:
    • lavori per lo stesso datore per cui lavoravi all’estero
    • oppure per una società dello stesso gruppo

📌 Se non c’è coincidenza tra:

  • datore estero
  • datore italiano al rientro

allora resta sufficiente il requisito dei 3 periodi d’imposta all’estero.


L’aspettativa non fa scattare automaticamente i 6 o 7 anni

Questo è il chiarimento più importante.

Il fatto che:

  • l’azienda italiana abbia concesso aspettativa;
  • il rapporto sia rimasto “in essere” ma sospeso;

👉 non significa automaticamente continuità rilevante ai fini del regime.

Conta per chi hai lavorato davvero all’estero, non chi ti ha “tenuto il posto”.


Quando il nuovo regime impatriati è applicabile

Puoi accedere al regime se tutte queste condizioni sono rispettate:

✅ non sei stato fiscalmente residente in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti
✅ trasferisci la residenza fiscale in Italia
✅ svolgi l’attività lavorativa prevalentemente in Italia
✅ possiedi elevata qualificazione o specializzazione
✅ il lavoro estero era svolto per un soggetto diverso rispetto a quello italiano

In questo caso:
➡️ il reddito agevolato è tassato solo al 50%
➡️ il beneficio parte dall’anno di rientro
➡️ dura per il periodo previsto dalla norma


Perché questo chiarimento è strategico

Questo orientamento:

  • apre il regime impatriati a molti più casi reali;
  • tutela chi ha fatto vera esperienza estera, anche senza licenziarsi;
  • evita penalizzazioni formali non coerenti con la sostanza economica.

📌 È particolarmente rilevante per:

  • manager e quadri bancari;
  • professionisti in distacco/aspettativa;
  • dipendenti di gruppi internazionali;
  • lavoratori rientrati nel 2024–2025.

Attenzione: il caso va sempre analizzato

Il regime impatriati non è automatico.
Ogni situazione va valutata su:

  • residenza fiscale effettiva;
  • periodi d’imposta esteri;
  • rapporti tra datori di lavoro;
  • contenuto dell’attività svolta.

👉 Un errore di inquadramento può portare a recuperi fiscali rilevanti.


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  • verificare se il regime impatriati è applicabile;
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📩 Se stai rientrando in Italia o lo hai già fatto, verifica prima:
una scelta errata oggi può costare molto domani.

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