Iscrizione della nomina dell’amministratore e potere di sindacato del Conservatore

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Nomina dell’amministratore ex art. 2468 c.c.: quando l’iscrizione al Registro delle Imprese è valida senza delibera assembleare

Tribunale di Milano, 8 Gennaio 2025

Nomina dell’amministratore nelle S.r.l.: il Tribunale di Milano chiarisce i limiti del controllo del Conservatore sul Registro delle Imprese.

Nomina dell’amministratore nelle S.r.l.: il caso esaminato dal Tribunale di Milano

Il ruolo del Conservatore del Registro delle Imprese

I limiti del sindacato ex art. 11 d.P.R. 581/1995

Il diritto particolare del socio ex art. 2468, comma 3, c.c.

Designazione diretta e volontà sociale

Iscrizione della nomina e profili di legittimità

Quando non è necessaria la delibera assembleare

Profili contenziosi e tutela delle parti

Nomina dell’amministratore nelle S.r.l.: il caso esaminato dal Tribunale di Milano

Con il provvedimento dell’8 gennaio 2025, il Tribunale di Milano ha fornito importanti chiarimenti in tema di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell’amministratore di una S.r.l., con particolare riferimento ai diritti particolari del socio ex art. 2468, comma 3, c.c.

La decisione rafforza un principio chiave: non sempre è necessaria una delibera assembleare per rendere valida e iscrivibile la nomina dell’amministratore.

Il ruolo del Conservatore del Registro delle Imprese

Il Conservatore del Registro delle Imprese, nell’esercizio del controllo previsto dall’art. 11 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, è chiamato a svolgere un sindacato limitato, circoscritto alla verifica della regolarità formale e della legalità apparente degli atti depositati.

I limiti del sindacato ex art. 11 d.P.R. 581/1995

Il controllo dell’ufficio del registro:

  • non si estende alla validità sostanziale della nomina;
  • non implica l’interpretazione approfondita dello statuto sociale;
  • non consente valutazioni di merito sulle controversie tra soci.

Ogni questione eccedente tale perimetro è rimessa alla sede contenziosa.

Il diritto particolare del socio ex art. 2468, comma 3, c.c.

La pronuncia riconosce piena efficacia alla dichiarazione di designazione dell’amministratore proveniente dal socio titolare di un diritto particolare, purché tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto sociale.

Designazione diretta e volontà sociale

In questo contesto, la designazione:

  • costituisce espressione di una volontà sociale già cristallizzata nello statuto;
  • non richiede una successiva delibera assembleare;
  • è idonea, di per sé, a fondare l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Iscrizione della nomina e profili di legittimità

L’iscrizione della nomina dell’amministratore non è censurabile quando:

  • è presentata su istanza del soggetto designato;
  • è corredata dalla dichiarazione di designazione;
  • risulta conforme allo statuto sociale.

Quando non è necessaria la delibera assembleare

In tali casi, la nomina è pienamente legittima anche in assenza di una deliberazione assembleare, poiché il potere di designazione discende direttamente dalla struttura statutaria della società.

Profili contenziosi e tutela delle parti

Restano, tuttavia, estranee al controllo del Conservatore:

  • le contestazioni sull’interpretazione dello statuto;
  • i profili di validità sostanziale della nomina;
  • eventuali conflitti tra soci.

Tali questioni possono essere fatte valere esclusivamente in sede giudiziale, attraverso gli strumenti del contenzioso societario.

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