Credito imposte estere: quando spetta, come si calcola (art. 165 TUIR), documenti da conservare, Quadro CE e difesa in caso di controlli.
Se hai redditi prodotti fuori dall’Italia (lavoro, dividendi, interessi, plusvalenze, business estero), il credito d’imposta per imposte pagate all’estero è lo strumento principale per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte (estero + Italia).
Il punto è che il credito non è “automatico”: serve rispettare regole precise e, soprattutto, costruire una documentazione probatoria forte, perché in caso di controllo l’onere della prova è in capo al contribuente.
Questa guida Bplanning (ispirata a Informafisco n. 02 – 2026) ti spiega in modo operativo:
- quando il credito spetta davvero
- come si calcola per Stato (per country limitation)
- cosa significa “imposta estera definitiva”
- quali documenti devi predisporre e conservare
- come funziona il Quadro CE
- cosa fare se hai omesso di indicare redditi/crediti (giurisprudenza recente)
- casi tipici: ritenute estere su dividendi/interessi e regimi sostitutivi.
1) Cos’è il credito d’imposta estero e perché esiste (art. 165 TUIR)
L’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale (worldwide taxation). Se un reddito è tassato anche all’estero, nasce una doppia imposizione giuridica.
Il credito d’imposta estero serve a neutralizzare questa doppia imposizione: l’imposta estera si sconta dall’imposta italiana, entro certi limiti.
✅ Regola chiave: il credito è riconosciuto solo se il reddito estero concorre alla base imponibile italiana (salvo regole particolari e convenzioni).
2) Come si calcola: formula e “per country limitation”
Il credito non è “tutto quello che ho pagato fuori”. È limitato alla quota di imposta italiana riferibile al reddito estero.
Formula (semplificata):
Credito massimo = (Reddito estero / Reddito complessivo netto) × Imposta italiana
In più, la detrazione si calcola separatamente per ciascuno Stato (per country limitation).
Quindi: Germania ≠ Francia ≠ USA (non si fa “un unico calderone”).
3) Quando spetta: i 3 presupposti sostanziali
Per ottenere il credito, devono esserci tutte e tre queste condizioni:
A) Reddito “prodotto all’estero”
Il reddito deve essere effettivamente estero secondo criteri coerenti con l’art. 23 TUIR (per i non residenti) e/o secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile (se esiste).
Qui conta la sostanza: dove si svolge l’attività, dove sta il bene, dove si genera il reddito, ecc.
B) Il reddito estero concorre al reddito complessivo italiano
Se la Convenzione applica il metodo dell’esenzione (con o senza progressività), di regola non hai credito (perché il reddito non entra in base imponibile).
C) Imposta estera pagata “a titolo definitivo”
È il punto più delicato: l’imposta deve essere effettivamente pagata e non recuperabile (no rimborsi/contese aperte/crediti futuri che la annullano).
4) “Imposta estera definitiva”: cosa significa davvero
Per l’Italia, l’imposta estera è “definitiva” quando:
- non è più rimborsabile,
- non è più riducibile,
- non è un semplice acconto,
- non è ancora sub judice (contesa non definita), salvo casi particolari.
📌 Attenzione: non basta “una certificazione qualunque”.
Conta la definitività sostanziale, valutata alla luce delle regole del Paese estero.
Documenti “forti” in caso di controllo:
- certificazione dell’autorità fiscale estera (quando disponibile)
- Final Tax Assessment (dove esiste)
- certificazioni del sostituto d’imposta estero + evidenze bancarie coerenti
5) Documentazione probatoria: cosa devi avere (e come organizzarla)
La strategia vincente è creare un fascicolo per Stato e per anno.
La prassi e la giurisprudenza recente premiano un approccio sostanzialistico: se ricostruisci bene reddito, ritenute/versamenti e definitività, puoi reggere anche senza “il documento perfetto” (quando oggettivamente non ottenibile).
Set minimo consigliato (per ogni Stato/anno)
- Prospetto riepilogativo: reddito estero, imposta estera definitiva, credito teorico e credito utilizzabile
- Dichiarazione estera (se prevista) o documentazione equivalente
- Quietanze/receipts di pagamento imposta estera (o prova ritenuta)
- Certificazione sostituto estero (datore lavoro, banca, società emittente dividendi, broker)
- Estratti conto o rendiconti che mostrino importi lordi e imposte trattenute/versate
- Eventuali documenti su istanze di rimborso o procedure di rideterminazione (e relativo esito)
Se nel Paese estero NON esiste obbligo di dichiarazione
Puoi usare una dichiarazione sostitutiva (in Italia) che attesti l’assenza dell’obbligo, ma devi comunque avere prove oggettive dei pagamenti/ritenute.
📌 Tip Bplanning: se i documenti sono in lingua, valuta traduzione (anche non giurata) per facilitare un eventuale controllo; per contenzioso, può essere utile traduzione giurata.
6) Quadro CE: come funziona (in pratica)
Il Quadro CE è il “contenitore” dichiarativo del credito:
- ricostruisci redditi esteri e imposte estere
- calcoli la quota di imposta italiana attribuibile
- gestisci eccedenze e riporti
Regola operativa importante: in CE consideri, di norma, le imposte estere definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Per redditi d’impresa e assimilati, esistono regole/opzioni che permettono di considerare imposte divenute definitive anche entro termini più “elasticizzati” (gestione anno successivo), ma va fatto con metodo e coerenza nei calcoli.
7) Omissioni e decadenza: posso perdere il credito se non l’ho indicato?
La norma interna prevede decadenze in caso di omissioni dichiarative, ma la giurisprudenza più recente spinge verso un principio:
se una Convenzione riconosce il diritto al credito, questo diritto non può essere svuotato da formalismi interni, purché tu provi:
- reddito estero,
- imposta estera definitiva,
- rispetto dei limiti dell’art. 165.
In questi casi, si ragiona spesso con il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) per far valere il diritto, soprattutto in sede di rimborso/controllo/contenzioso.
📌 Tradotto: non è “liberi tutti”, ma non è sempre vero che “se non l’hai indicato hai perso tutto”.
8) Redditi con ritenuta/imposta sostitutiva (dividendi, interessi, plusvalenze): il credito spetta?
Tema delicato: per anni l’approccio è stato restrittivo (se in Italia c’è imposta sostitutiva/ritenuta a titolo d’imposta, il reddito non entra nel complessivo → credito negato).
Le pronunce più recenti hanno aperto a una lettura più convenzionale: se la Convenzione non esclude il credito in quelle ipotesi, può esserci spazio per riconoscerlo anche con regimi sostitutivi (caso per caso, dipende dal trattato e dalla struttura del prelievo).
Qui la documentazione è decisiva:
- certificazioni di intermediari (italiani/esteri),
- rendiconti bancari,
- prove ritenute estere,
- collegamento certo tra flusso lordo e imposta estera.
9) Checklist Bplanning “anti-contestazione” (da usare subito)
Step 1 — Mappa convenzione e metodo
- ☐ Esiste Convenzione Italia–Paese estero?
- ☐ Metodo: credito o esenzione?
Step 2 — Verifica i 3 presupposti
- ☐ Reddito prodotto all’estero (criteri corretti)
- ☐ Reddito tassato anche in Italia (concorso al complessivo)
- ☐ Imposta estera definitiva (non rimborsabile/contestata)
Step 3 — Fascicolo probatorio per Stato/anno
- ☐ Prospetto riepilogativo
- ☐ Dichiarazione estera o equivalente
- ☐ Quietanze/ritenute + estratti conto
- ☐ Certificazioni sostituto/intermediario
- ☐ Eventuali assessment e documenti definitività
Step 4 — Dichiarazione italiana
- ☐ Quadro CE compilato per Stato
- ☐ Coerenza tra CE e fascicolo (numeri “riconciliati”)


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