Comproprietà di quote di s.r.l. e rappresentante comune

Comproprietà di quote S.r.l. e rappresentante comune: chi esercita i diritti sociali e quando è possibile contestare le delibere

Tribunale di Catania, 13 Dicembre 2024

Comproprietà di quote S.r.l.: il Tribunale di Catania chiarisce ruolo, poteri e limiti del rappresentante comune e l’abuso di maggioranza.

Comproprietà della quota di S.r.l.: il principio affermato dal Tribunale di Catania

Il ruolo del rappresentante comune nella comproprietà

Diritti amministrativi e poteri esclusivi

Legittimazione all’impugnazione delle delibere assembleari

Perché i singoli comproprietari non possono agire autonomamente

Rapporto di fiducia e mandato del rappresentante comune

Quando può configurarsi una violazione del mandato

Abuso della maggioranza: presupposti e limiti del controllo giudiziale

Onere della prova e tutela dei soci di minoranza

Comproprietà della quota di S.r.l.: il principio affermato dal Tribunale di Catania

Con la decisione del 13 dicembre 2024, il Tribunale di Catania ha chiarito i principali profili giuridici relativi alla comproprietà di una quota di S.r.l., soffermandosi sul ruolo centrale del rappresentante comune e sui limiti di intervento dei singoli comproprietari.

Il principio è netto: quando una partecipazione sociale è in comproprietà, l’esercizio dei diritti sociali non può avvenire in modo frammentato.

Il ruolo del rappresentante comune nella comproprietà

In presenza di una quota detenuta in comproprietà, i diritti dei contitolari devono essere esercitati esclusivamente da un rappresentante comune.

Diritti amministrativi e poteri esclusivi

Al rappresentante comune competono, in via esclusiva:

  • il diritto di voto in assemblea;
  • la partecipazione alle assemblee;
  • l’impugnazione delle delibere assembleari;
  • l’esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.

Tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle istruzioni impartite dalla maggioranza dei comproprietari.

Legittimazione all’impugnazione delle delibere assembleari

Una conseguenza diretta di questo assetto è che i comproprietari diversi dal rappresentante comune non sono legittimati a impugnare le delibere assembleari, anche quando queste siano state adottate mediante il voto del rappresentante stesso.

Perché i singoli comproprietari non possono agire autonomamente

La legge concentra l’esercizio dei diritti sociali in capo a un unico soggetto proprio per:

  • evitare conflitti interni tra comproprietari;
  • garantire certezza e stabilità alle decisioni societarie;
  • tutelare il corretto funzionamento dell’assemblea.

Rapporto di fiducia e mandato del rappresentante comune

Il venir meno del rapporto di fiducia tra uno dei comproprietari e il rappresentante comune non è sufficiente, di per sé, a integrare una violazione delle regole sul mandato.

Quando può configurarsi una violazione del mandato

Affinché emerga una responsabilità del mandatario, è necessario dimostrare una condotta negligente che incida:

  • sull’interesse di tutti i comproprietari,
  • e non solo sulla posizione del singolo contitolare dissenziente.

Abuso della maggioranza: presupposti e limiti del controllo giudiziale

Il Tribunale ribadisce che una situazione qualificabile come abuso della maggioranza ricorre solo in presenza di comportamenti specifici e qualificati.

Onere della prova e tutela dei soci di minoranza

L’abuso è configurabile esclusivamente quando:

  • il voto della maggioranza è diretto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale;
  • l’azione non arreca alcun beneficio alla società;
  • oppure è intenzionalmente e fraudolentemente finalizzata a ledere i diritti di partecipazione o i diritti patrimoniali dei soci di minoranza.

L’onere della prova grava sul socio di minoranza. Al di fuori dei casi di esercizio ingiustificato o fraudolento del diritto di voto, resta preclusa al giudice qualsiasi valutazione sulle ragioni delle scelte della maggioranza.

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