Competenza e prescrizione nel giudizio di responsabilità svolto dal Curatore

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Azione di responsabilità in caso di fallimento: competenza del Tribunale e prescrizione secondo il Tribunale di Brescia

L’azione di responsabilità del curatore deve essere proposta al Tribunale fallimentare o al Tribunale delle Imprese? Scopri cosa chiarisce il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 2236/2025.

Azione di responsabilità del curatore: quale Tribunale è competente?

Con la Sentenza n. 2236 del 21 maggio 2025, il Tribunale di Brescia ha affrontato due temi di particolare importanza nel diritto societario e nella crisi d’impresa: la competenza per l’azione di responsabilità promossa dal curatore e il calcolo della prescrizione dell’azione nei confronti dei revisori legali.

La decisione chiarisce quale giudice sia competente a conoscere delle azioni di responsabilità esercitate dopo il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e individua il momento dal quale decorrono i termini di prescrizione.

Si tratta di un orientamento particolarmente rilevante per curatori, amministratori, revisori legali, imprenditori e professionisti.

L’azione del curatore riunisce la tutela della società e dei creditori

Il Tribunale ricorda che l’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 della Legge Fallimentare ha una natura particolare.

Essa riunisce in un’unica azione:

  • l’azione sociale di responsabilità prevista dall’art. 2393 del Codice Civile;
  • l’azione spettante ai creditori sociali prevista dall’art. 2394 del Codice Civile.

L’obiettivo è quello di reintegrare il patrimonio della società, tutelando contemporaneamente sia gli interessi dei soci sia quelli dei creditori.

La legittimazione ad agire passa al curatore, ma restano invariati i presupposti sostanziali delle singole azioni di responsabilità.

È competente il Tribunale delle Imprese, non il Tribunale fallimentare

Uno dei principali chiarimenti forniti dalla sentenza riguarda la competenza del giudice.

Secondo il Tribunale di Brescia, l’azione di responsabilità promossa dal curatore non rientra nella competenza funzionale del Tribunale fallimentare.

Infatti, si tratta di diritti già appartenenti al patrimonio della società prima dell’apertura della procedura concorsuale.

Per questo motivo, la competenza resta attribuita al Tribunale delle Imprese, che è l’organo competente per tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, indipendentemente dal soggetto che le promuove.

Prescrizione dell’azione contro i revisori: quando inizia a decorrere?

La sentenza affronta anche il tema della responsabilità dei revisori legali.

L’incarico di revisione, come previsto dal d.lgs. n. 39/2010, ha una durata di tre esercizi e termina con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del mandato.

Poiché la legge non prevede un rinnovo automatico né un periodo di proroga dell’incarico, il termine di prescrizione dell’azione sociale decorre dall’ultimo giorno di effettivo svolgimento dell’incarico.

Questo rappresenta il momento iniziale per il calcolo della prescrizione quando l’azione è esercitata nell’interesse della società.

Quando la prescrizione decorre dal fallimento?

Diversa è invece la situazione quando il curatore esercita l’azione nell’interesse dei creditori sociali.

In assenza di prove contrarie, il Tribunale ritiene che il danno diventi conoscibile soltanto con l’apertura della procedura concorsuale.

Di conseguenza, il termine di prescrizione decorre dalla data del fallimento (oggi liquidazione giudiziale), poiché è in quel momento che il pregiudizio patrimoniale diventa concretamente percepibile dai creditori.

I principi affermati dal Tribunale di Brescia

La sentenza individua alcuni principi fondamentali:

  • l’azione di responsabilità del curatore cumula le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 del Codice Civile;
  • la competenza appartiene al Tribunale delle Imprese e non al Tribunale fallimentare;
  • la legittimazione del curatore non modifica i presupposti sostanziali delle azioni esercitate;
  • per l’azione sociale contro i revisori, la prescrizione decorre dalla cessazione dell’incarico;
  • per l’azione esercitata nell’interesse dei creditori, salvo prova contraria, la prescrizione decorre dalla data del fallimento o della liquidazione giudiziale.

Perché questa sentenza è importante?

La pronuncia del Tribunale di Brescia offre importanti chiarimenti su due aspetti centrali della responsabilità societaria: la corretta individuazione del giudice competente e il calcolo dei termini di prescrizione.

La decisione contribuisce a ridurre l’incertezza interpretativa nelle azioni promosse dal curatore e fornisce criteri utili per amministratori, revisori, curatori e consulenti che operano nelle procedure di crisi d’impresa.

Conclusioni

La Sentenza n. 2236/2025 del Tribunale di Brescia conferma che l’azione di responsabilità esercitata dal curatore mantiene la propria natura sostanziale e resta attribuita alla competenza del Tribunale delle Imprese.

La decisione chiarisce inoltre che il termine di prescrizione varia in funzione della natura dell’azione esercitata: per la responsabilità verso la società decorre dalla cessazione dell’incarico del revisore, mentre per la tutela dei creditori decorre, in via presuntiva, dalla data di apertura della procedura concorsuale.

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