Scopri perché non è possibile detrarre l’IVA in caso di operazioni inesistenti e quali sono le conseguenze fiscali e legali per l’impresa.
📍 Il caso: Tribunale di Venezia, 13 marzo 2024 – Sentenza n. 840/2024
Con questa sentenza, il Tribunale di Venezia ha ribadito un principio fondamentale in materia di IVA e bilanci societari:
👉 la detrazione dell’imposta non è ammessa quando le operazioni sono inesistenti.
Questo orientamento si fonda su un’applicazione rigorosa del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina la procedura di variazione dell’imposta e l’emissione delle fatture.
🧾 IVA e operazioni inesistenti: i riferimenti normativi
H3 – Quando è possibile la variazione dell’IVA
L’art. 26 del D.P.R. 633/1972 consente di portare in detrazione l’IVA quando:
- l’operazione è reale,
- e successivamente viene meno in tutto o in parte,
- oppure si riduce l’imponibile per uno dei motivi previsti dalla norma.
📌 Tuttavia, questo meccanismo presuppone sempre l’esistenza originaria dell’operazione.
Non può essere applicato se la fattura è stata emessa per un’operazione inesistente, poiché in questo caso manca del tutto il presupposto impositivo.
🚫 Fatture per operazioni inesistenti: effetti fiscali
H3 – Responsabilità dell’emittente e del destinatario
L’art. 21, comma 7, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che:
- Se viene emessa fattura per un’operazione inesistente, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato.
- Il soggetto che emette la fattura diventa debitore IVA sulla base del principio di cartolarità.
- Il destinatario della fattura non può esercitare il diritto alla detrazione, perché manca l’acquisto effettivo di beni o servizi.
👉 In sintesi, la legge tutela l’erario e non riconosce vantaggi fiscali in assenza di un’operazione reale.
🏦 Fattura scontata in banca: emissione e responsabilità
Quando una fattura per operazioni inesistenti viene scontata in banca per ottenere un’anticipazione sul credito, si considera messa in circolazione.
Questo perché:
- si verifica uno spossessamento del documento in favore dell’ente creditizio;
- la banca può incassare il credito per conto dell’emittente o nel proprio interesse;
- la fattura è considerata emessa ai sensi dell’art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, anche se non formalmente consegnata alla controparte.
📌 In questi casi, l’emittente è comunque tenuto al versamento dell’IVA, salvo che riesca a dimostrare di aver eliminato gli effetti pregiudizievoli per l’erario.
🧭 Implicazioni pratiche per le imprese
Per imprenditori e professionisti, questa pronuncia ha conseguenze concrete:
- ❌ Non è possibile detrarre l’IVA se manca un’operazione reale.
- 🧾 Le fatture per operazioni inesistenti generano responsabilità fiscale piena.
- 🏦 Anche il semplice sconto bancario può determinare l’obbligo di versamento dell’imposta.
- ⚠️ La buona fede dell’emittente non è riconosciuta in questi casi.
- 📑 È fondamentale garantire la tracciabilità e l’autenticità delle operazioni.
✅ Conclusioni
La sentenza n. 840/2024 del Tribunale di Venezia conferma un principio cardine:
👉 la detrazione dell’IVA è ammessa solo per operazioni effettivamente esistenti.
Le imprese devono quindi adottare procedure contabili e fiscali rigorose, per evitare:
- accertamenti fiscali,
- sanzioni amministrative e penali,
- danni economici rilevanti.


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