Premessa
Il rapporto tra amministratore e società non è lavoro subordinato: rientra nelle collaborazioni coordinate e continuative e l’amministratore agisce in immedesimazione organica con la società.
Anche in assenza di contratto scritto o UNILAV, restano gli adempimenti fiscali e previdenziali (ritenute, addizionali, flussi contributivi verso gli enti competenti, UNIEMENS, iscrizioni dovute) e gli obblighi assicurativi previsti.
La determinazione del compenso avviene con delibera assembleare o previsione statutaria e può includere componenti in natura (auto, buoni pasto, alloggio, piani welfare). Il costo è deducibile per la società nell’esercizio di corresponsione, se inerente e congruo.
Determinazione del compenso (e gratuità)
- Il compenso dell’amministratore si stabilisce all’atto della nomina tramite assemblea o statuto.
- Se non già fissato, la delibera successiva può determinarlo/adeguarlo. L’approvazione contestuale al bilancio è valida solo se espressa e discussa separatamente.
- È possibile una prestazione gratuita: va prevista nello statuto o deliberata dall’assemblea e accettata dall’amministratore. La rinuncia espressa al compenso rileva anche ai fini contributivi/previdenziali (assenza degli obblighi collegati alle somme non corrisposte).
Base imponibile: per i collaboratori assimilati si applicano, per quanto compatibili, i criteri del lavoro dipendente: rientrano tutte le somme e i valori percepiti, anche liberali, salvo esclusioni tassative di legge.
In busta paga:
- ritenute IRPEF a scaglioni e addizionali;
- principio di cassa “allargato”;
- conguaglio fiscale;
- prospetto paga ad ogni erogazione;
- gestione nel LUL e flussi periodici agli enti.
Deducibilità per la società:
- i compensi fissi sono deducibili nell’esercizio di pagamento;
- le quote collegate agli utili seguono le regole specifiche e possono essere deducibili anche se non imputate a CE;
- occorrono delibera/statuto e inerenza (coerenza economica). Compensi insoliti o sproporzionati possono essere disconosciuti ai fini fiscali.
Benefit, premi di risultato e welfare per gli amministratori
I redditi dell’amministratore sono assimilati al lavoro dipendente: si possono riconoscere fringe benefit e piani welfare nel rispetto dei limiti di non imponibilità previsti dal TUIR.
Esempi di strumenti attivabili:
- Previdenza complementare
- Sanità integrativa
- Alloggio
- Ticket restaurant
- Auto ad uso promiscuo
- Stock option
- Buoni carburante e spesa
Fringe benefit (art. 51 TUIR): entro le soglie vigenti di non imponibilità (comprensive, secondo norma pro tempore, delle spese ammesse come utenze, canoni e interessi mutuo riferiti all’abitazione principale), il valore non concorre al reddito. Oltre soglia, l’intero importo diventa imponibile.
Note operative:
- I fringe benefit possono essere attribuiti anche ad personam.
- I piani welfare possono includere gli amministratori assimilati, ma l’agevolazione non si applica se il piano è solo per l’amministratore unico (non collettivo).
- I contributi alla previdenza complementare sono deducibili nei limiti vigenti (oggi € 5.164,57 annui) se previsti da contratto/accordo/regolamento aziendale con orizzonte almeno biennale.
FAQ rapide
Chi decide il compenso?
L’assemblea o lo statuto. Gli adeguamenti richiedono delibera.
Quando è deducibile per la società?
Nel periodo di pagamento, con delibera/statuto e inerenza dimostrabile.
Posso attivare welfare e fringe benefit?
Sì. Fringe benefit nei limiti di non imponibilità. Welfare agevolato solo se collettivo (non esclusivo per l’amministratore unico).
Serve un contratto o UNILAV?
No per il contratto e la comunicazione UNILAV. Restano gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi verso gli enti competenti.
Caso operativo (esempio)
Una S.r.l. nomina l’amministratore unico e, con delibera, riconosce € 40.000 annui più auto ad uso promiscuo.
La società eroga il compenso mensile con ritenute e addizionali, registra su LUL e invia i flussi agli enti. L’auto viene tassata come fringe benefit ai sensi del TUIR.
Il costo complessivo (compenso + quota benefit) è deducibile nell’esercizio di pagamento, essendo deliberato e inerente.
Riferimenti normativi essenziali
- Codice Civile: artt. 2364, 2389, 2392
- TUIR (D.P.R. 917/1986): art. 50, c.1, lett. c-bis; art. 51; art. 10
- Norme processuali/lavoristiche: art. 409 c.p.c.
- Previdenza/assistenza: normativa vigente verso gli enti competenti
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