Nuovo regime impatriati 2026: l’agevolazione spetta anche dopo rientro in Italia da aspettativa non retribuita. Conta la residenza estera, non la continuità lavorativa.
Il nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, in vigore dal 2024, continua a sollevare dubbi pratici, soprattutto nei casi di rientro in Italia senza un reale cambio di datore di lavoro.
Uno dei quesiti più frequenti è questo:
👉 Se rientro in Italia dopo un periodo all’estero svolto in aspettativa non retribuita, posso comunque accedere al nuovo regime impatriati?
La risposta, oggi, è sì — a determinate condizioni.
Vediamo perché e cosa cambia davvero rispetto al passato.
Cos’è cambiato con il nuovo regime impatriati
Dal 2024 il regime impatriati è stato profondamente riscritto.
In sintesi:
- i redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito solo per il 50%;
- il beneficio è applicabile fino a 600.000 euro annui;
- non conta più in modo automatico la “continuità” con il passato rapporto di lavoro italiano.
📌 Questo è il punto chiave che ha cambiato completamente lo scenario operativo.
Il problema classico: rientro in Italia dopo aspettativa
Molti lavoratori italiani:
- sono assunti in Italia a tempo indeterminato;
- chiedono aspettativa non retribuita;
- si trasferiscono all’estero, cambiando residenza fiscale;
- lavorano per un soggetto estero diverso;
- poi rientrano in Italia e riprendono servizio presso il datore originario.
Nel vecchio regime impatriati, questo schema era spesso penalizzante:
la prassi tendeva a escludere il beneficio per rientri considerati “in continuità”.
Con il nuovo regime, invece, la logica è cambiata.
Conta la residenza estera, non la sospensione del rapporto
Oggi il fulcro della valutazione non è più:
❌ l’aspettativa
❌ la sospensione del contratto
❌ il rientro nella stessa azienda
ma la reale residenza fiscale all’estero.
👉 Se durante il periodo all’estero:
- hai trasferito la residenza fiscale fuori dall’Italia;
- sei stato iscritto all’AIRE (o comunque fiscalmente non residente);
- hai svolto un’attività lavorativa effettiva all’estero;
il requisito è potenzialmente soddisfatto, anche se il rapporto italiano era solo sospeso.
Continuità lavorativa: quando diventa rilevante
La “continuità” non blocca più automaticamente il regime.
Serve invece per stabilire da quanto tempo dovevi essere all’estero prima di rientrare:
- 3 anni → regola ordinaria
- 6 o 7 anni → solo se, al rientro:
- lavori per lo stesso datore per cui lavoravi all’estero
- oppure per una società dello stesso gruppo
📌 Se non c’è coincidenza tra:
- datore estero
- datore italiano al rientro
allora resta sufficiente il requisito dei 3 periodi d’imposta all’estero.
L’aspettativa non fa scattare automaticamente i 6 o 7 anni
Questo è il chiarimento più importante.
Il fatto che:
- l’azienda italiana abbia concesso aspettativa;
- il rapporto sia rimasto “in essere” ma sospeso;
👉 non significa automaticamente continuità rilevante ai fini del regime.
Conta per chi hai lavorato davvero all’estero, non chi ti ha “tenuto il posto”.
Quando il nuovo regime impatriati è applicabile
Puoi accedere al regime se tutte queste condizioni sono rispettate:
✅ non sei stato fiscalmente residente in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti
✅ trasferisci la residenza fiscale in Italia
✅ svolgi l’attività lavorativa prevalentemente in Italia
✅ possiedi elevata qualificazione o specializzazione
✅ il lavoro estero era svolto per un soggetto diverso rispetto a quello italiano
In questo caso:
➡️ il reddito agevolato è tassato solo al 50%
➡️ il beneficio parte dall’anno di rientro
➡️ dura per il periodo previsto dalla norma
Perché questo chiarimento è strategico
Questo orientamento:
- apre il regime impatriati a molti più casi reali;
- tutela chi ha fatto vera esperienza estera, anche senza licenziarsi;
- evita penalizzazioni formali non coerenti con la sostanza economica.
📌 È particolarmente rilevante per:
- manager e quadri bancari;
- professionisti in distacco/aspettativa;
- dipendenti di gruppi internazionali;
- lavoratori rientrati nel 2024–2025.
Attenzione: il caso va sempre analizzato
Il regime impatriati non è automatico.
Ogni situazione va valutata su:
- residenza fiscale effettiva;
- periodi d’imposta esteri;
- rapporti tra datori di lavoro;
- contenuto dell’attività svolta.
👉 Un errore di inquadramento può portare a recuperi fiscali rilevanti.
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📩 Se stai rientrando in Italia o lo hai già fatto, verifica prima:
una scelta errata oggi può costare molto domani.


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