Guida al Congedo di Maternità 2026: tutele, tempi, flessibilità e adempimenti (D.Lgs. 151/2001)

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Congedo di maternità: durata 2+3, flessibilità 1+4 e 0+5, parto prematuro, interdizione anticipata/posticipata, documenti e procedure INPS/ITL.

Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) è un diritto indisponibile e “protetto”: durante questo periodo il datore di lavoro non può adibire la lavoratrice al lavoro e la violazione è sanzionata anche penalmente. La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico), con collegamenti a Costituzione, normativa UE e prassi INPS.

Di seguito una guida operativa in stile Bplanning (da In Pratica n. 01 – 2026) per capire quanto dura, come si calcola, quali sono le opzioni di flessibilità, quando scatta l’interdizione e quali documenti servono.


1) Cos’è il congedo di maternità e perché è “obbligatorio”

Il congedo di maternità tutela la salute psico-fisica della gestante e del nascituro e si fonda anche su principi costituzionali (artt. 31 e 37 Cost.).
È regolato dagli artt. 16 e ss. D.Lgs. 151/2001 e comporta:

  • divieto assoluto di lavoro nel periodo protetto;
  • conservazione del posto;
  • indennità economica INPS (di regola 80% della retribuzione media giornaliera, con possibili integrazioni da CCNL).

2) Durata del congedo: tre “modelli” possibili (2+3 / 1+4 / 0+5)

A) Regola ordinaria “2+3”

  • 2 mesi prima della data presunta del parto (DPP)
  • 3 mesi dopo la data effettiva del parto

B) Flessibilità “1+4” (art. 20)

Puoi lavorare fino a 1 mese prima della DPP e spostare quel mese dopo (quindi 4 mesi post parto).
Serve che:

  • il medico specialista SSN (o convenzionato) attesti assenza di rischi;
  • il medico competente (se previsto) confermi assenza di rischi.

📌 Nota operativa: le certificazioni per la flessibilità si consegnano al datore di lavoro entro il 7° mese di gravidanza (prassi INPS).

C) “Maternità differita” 0+5 (Legge 145/2018)

Puoi lavorare fino al parto e fare 5 mesi continuativi dopo.
Serve documentazione sanitaria nel 7° mese che attesti assenza di pregiudizio fino alla DPP (o fino al parto se avviene dopo) e va presentata a datore di lavoro e INPS entro fine 7° mese.


3) Come si calcola il periodo (regole pratiche)

Il periodo si compone di tre blocchi:

  1. Ante-partum: nei 2 mesi prima della DPP (computo “a ritroso”; la DPP non si conta nel calcolo a ritroso).
  2. Intercorrente: se il parto avviene dopo la DPP, l’astensione copre anche i giorni tra DPP e parto.
  3. Post-partum: 3 mesi dopo il parto.

Parto prematuro: recupero dei giorni “non goduti”

Se il parto avviene prima della DPP, i giorni di congedo non fruiti prima si aggiungono al periodo dopo il parto.
Questo può portare a un congedo complessivo superiore ai 5 mesi (caso di parto molto anticipato).

Esempio rapido: parto fortemente prematuro

Se il parto avviene molto prima, persino prima dell’inizio del periodo ante-partum, tutto il tempo tra parto e DPP si somma ai 3 mesi dopo parto → congedo totale più lungo di 5 mesi.


4) Effetti sul rapporto di lavoro: cosa matura durante la maternità

Il congedo di maternità è equiparato a servizio effettivo:

  • matura anzianità;
  • matura ferie, tredicesima, scatti (salvo particolarità CCNL);
  • matura TFR e contributi figurativi.

📌 Importante: durante la maternità non si possono “mettere ferie” o permessi in sovrapposizione (si sospendono i termini).


5) Documenti e domanda INPS: cosa serve davvero

Prima dell’astensione

  • Certificato medico di gravidanza con DPP (di norma trasmesso telematicamente dal medico SSN/convenzionato all’INPS).
  • Comunicazione al datore di lavoro.

Domanda di maternità

  • Va presentata telematicamente all’INPS (e comunicata al datore di lavoro) entro i 2 mesi prima della DPP.
  • In ogni caso, non oltre 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Dopo il parto

  • Entro 30 giorni consegna al datore di lavoro la documentazione dell’evento (certificato di parto / autocertificazione secondo regole applicabili).

6) Interdizione anticipata: quando la tutela parte prima (ASL o ITL)

L’interdizione anticipata sposta l’astensione prima del classico “2 mesi ante-partum”. Esistono tre scenari principali:

A) Gravi complicanze della gestazione (iter sanitario – ASL)

Esempi: rischio aborto, patologie della gravidanza o malattie aggravate dalla gravidanza.

  • istanza alla ASL con certificazione di gravidanza e complicanze;
  • l’ASL ha in genere 7 giorni per il provvedimento (con logiche di silenzio-assenso nella prassi indicata nel testo di riferimento).

B) Rischio da mansione/ambiente (iter amministrativo – ITL)

Quando il lavoro è pregiudizievole (chimico, pesi, posture, ecc.) e il datore non può spostare la lavoratrice a mansioni compatibili (repêchage).

  • istanza a ITL (anche dal datore);
  • allegati tipici: DVR, mansioni, motivazione dell’impossibilità di ricollocazione;
  • il datore non può “interdire da solo” senza provvedimento.

C) Anticipazione a 3 mesi (lavori gravosi/pregiudizievoli)

Per attività specifiche individuate da norme/decreti: l’astensione può partire a 3 mesi prima del parto.


7) Interdizione posticipata e prolungamento fino al 7° mese del bambino

In alcune situazioni (mansioni vietate/rischio non eliminabile) l’ITL può disporre interdizione dopo il parto fino al 7° mese di età del bambino.
In tal caso:

  • l’indennità INPS copre anche questa fase;
  • serve specifica istanza e gestione corretta della pratica.

8) Caso pratico (schema 2+3)

DPP: 15 ottobre 2025
Nessuna flessibilità (quindi 2+3)

  • Inizio congedo: 15 agosto 2025
  • Fine ante-partum: 14 ottobre 2025
  • Post-partum (se parto il 15 ottobre): dal 16 ottobre 2025 al 15 gennaio 2026

Durante tutto il periodo:

  • divieto di lavoro;
  • indennità INPS (80% RMG) + eventuale integrazione CCNL.

9) FAQ rapide

Si può lavorare fino al parto?
Sì, con opzione 0+5, ma serve documentazione medica nel 7° mese e comunicazione a INPS e datore.

Se parto prima della data presunta, perdo i mesi prima?
No: i giorni “non goduti” si recuperano dopo il parto, anche oltre i 5 mesi complessivi.

Il datore può mettermi in ferie durante la maternità?
No: maternità e ferie non si sovrappongono.

Se la mansione è rischiosa e non c’è ricollocazione?
Si attiva interdizione tramite ITL (con DVR e prova impossibilità di repêchage).

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