Responsabilità del liquidatore e restituzione dei finanziamenti dei soci: cosa chiarisce il Tribunale di Venezia

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Responsabilità del liquidatore e finanziamenti soci: quando scatta la violazione dell’art. 2467 c.c. secondo il Tribunale di Venezia.

Sentenza n. 2159/2025: limiti, onere della prova e responsabilità nella restituzione dei finanziamenti dei soci

Il caso esaminato dal Tribunale di Venezia

Con la sentenza del 30 aprile 2025, n. 2159, il Tribunale di Venezia è intervenuto su un tema di grande rilievo per imprenditori, soci e professionisti: la responsabilità del liquidatore in caso di restituzione dei finanziamenti dei soci in violazione dell’art. 2467 c.c.

L’azione giudiziaria era stata promossa da un socio che contestava al liquidatore di aver restituito finanziamenti in modo illegittimo, chiedendo il risarcimento del danno.

Quando opera la postergazione dei finanziamenti dei soci

Il Tribunale chiarisce un principio fondamentale:
la postergazione dei finanziamenti dei soci non opera automaticamente.

Affinché trovi applicazione l’art. 2467 c.c., è necessario dimostrare che i finanziamenti siano stati effettuati:

  • in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure
  • in una condizione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, e non un finanziamento.

👉 Solo in questi casi il finanziamento del socio assume natura postergata e non può essere restituito prima del soddisfacimento degli altri creditori.

Onere della prova: chi deve dimostrare la violazione

Un passaggio centrale della sentenza riguarda l’onere probatorio.

Secondo il Tribunale:

  • spetta al socio attore allegare e provare la natura postergata del finanziamento;
  • non è sufficiente invocare genericamente la violazione dell’art. 2467 c.c.

In assenza di una prova concreta circa la situazione finanziaria della società al momento dell’erogazione, l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore non può essere accolta.

Responsabilità del liquidatore e limiti soggettivi delle norme penali

La decisione chiarisce inoltre l’ambito di applicazione soggettiva degli artt. 2491, 2626 e 2633 c.c.

Tali disposizioni non trovano applicazione quando:

  • il soggetto beneficiario delle operazioni vietate non rivestiva la qualità di socio al momento delle stesse.

👉 Questo passaggio assume rilievo decisivo per la valutazione della responsabilità del liquidatore, che non può essere automaticamente estesa oltre i presupposti normativi.

Implicazioni pratiche per soci, amministratori e liquidatori

La sentenza n. 2159/2025 offre indicazioni operative molto chiare:

  • non ogni restituzione di finanziamenti ai soci è illegittima;
  • la valutazione va effettuata ex ante, analizzando la situazione economico-finanziaria della società;
  • la responsabilità del liquidatore richiede presupposti precisi e rigorosamente provati.

📌 Per imprenditori e professionisti, la decisione conferma l’importanza di una gestione documentata, consapevole e supportata da adeguate valutazioni giuridiche.

Conclusione

Il Tribunale di Venezia ribadisce un principio chiave del diritto societario:
la responsabilità del liquidatore per la restituzione dei finanziamenti dei soci non è automatica, ma dipende dalla prova concreta delle condizioni previste dall’art. 2467 c.c.

Una pronuncia che rafforza la necessità di prevenzione legale, pianificazione e corretta qualificazione delle operazioni societarie.

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