Azione di responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare: poteri del curatore e responsabilità degli amministratori

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Azione di responsabilità ex art. 146 L.F.: la pronuncia del Tribunale di Catania

Con la sentenza n. 33/2025 del 2 gennaio 2025, il Tribunale di Catania ha fornito importanti chiarimenti in tema di azione di responsabilità ex art. 146 della Legge Fallimentare, delineandone natura giuridica, presupposti applicativi e regime probatorio.

La pronuncia rappresenta un punto di riferimento strategico per curatori fallimentari, amministratori, professionisti e imprese coinvolti in procedure concorsuali.

La natura unitaria e inscindibile dell’azione ex art. 146 L.F.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F. ha natura unitaria e inscindibile, in quanto cumula:

  • l’azione di responsabilità a tutela della società
  • l’azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali

Con l’apertura del fallimento, entrambe le azioni si trasferiscono in capo al curatore, che ne diventa l’unico soggetto legittimato.

👉 Non si tratta, quindi, di un tertium genus, ma di un contenitore unitario che può fondarsi alternativamente o cumulativamente sui presupposti delle diverse azioni previste dal codice civile.

Il coordinamento tra art. 146 L.F. e gli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c.

Secondo il Tribunale, l’azione ex art. 146 L.F. riunisce in sé le azioni disciplinate da:

  • artt. 2392 e 2393 c.c. → responsabilità contrattuale degli amministratori verso la società
  • art. 2394 c.c. → responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali

Il curatore può quindi formulare domande risarcitorie:

  • in base alla responsabilità contrattuale verso la società
  • oppure sulla responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori

⚠️ Tuttavia, una volta operata la scelta, il curatore è vincolato anche agli effetti sfavorevoli dell’azione prescelta.

Le due azioni, infatti, divergono per:

  • decorrenza del termine di prescrizione
  • onere della prova
  • quantificazione del danno risarcibile

Responsabilità degli amministratori: presupposti e onere della prova

L’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori ha natura contrattuale e richiede la prova di tre elementi fondamentali:

  • violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto
  • danno al patrimonio sociale
  • nesso causale tra la condotta illecita e il danno subito

L’onere della prova di tali elementi grava sull’attore (curatore).

Spetta invece agli amministratori convenuti dimostrare di aver adempiuto correttamente ai doveri previsti dall’art. 2392 c.c., provando la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

Atti distrattivi e tutela del patrimonio sociale

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda gli atti distrattivi che compromettono l’integrità del patrimonio sociale.

La responsabilità dell’organo gestorio può ritenersi accertata quando:

  • l’amministratore non dimostri che le spese effettuate
    • siano riferibili all’attività sociale
    • oppure destinate all’estinzione di debiti della società

Alla società (o al curatore) è sufficiente allegare la distrazione o dispersione delle somme.

👉 Spetta invece agli amministratori provare l’utilizzo delle risorse nell’interesse sociale e nel rispetto della normativa e dello statuto.

Perché questa sentenza è decisiva per imprese e professionisti

La pronuncia del Tribunale di Catania rafforza l’importanza di:

  • una gestione diligente e documentata
  • una corretta tracciabilità delle operazioni finanziarie
  • una strategia difensiva strutturata in caso di azioni risarcitorie

👉 In presenza di una procedura concorsuale, una valutazione legale preventiva è essenziale per ridurre rischi e responsabilità.

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