Vendite intracomunitarie a distanza & OSS – Rimborso IVA e plafond per chi vende online (es. Amazon)

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1️⃣ Idea chiave (da chiarire subito al cliente)

  • Il regime OSS (One Stop Shop):
    • ti semplifica versamenti e dichiarazioni IVA estera;
    • ti dispensa da fatture, registri e dichiarazione IVA italiana per quelle operazioni.
  • MA se vuoi:
    • plafond da esportatore abituale
    • e/o rimborso IVA annuale/trimestrale (regime art. 30 e 38-bis DPR 633/72),

allora per le vendite a distanza intracomunitarie devi comunque:

👉 Emettere fattura, registrare le operazioni e indicarle in dichiarazione IVA, secondo le regole italiane ordinarie.

Altrimenti, quelle vendite non contano né per il plafond né per il rimborso.


2️⃣ Vendite a distanza B2C intra-UE: cosa sono

Parliamo di vendite a privati consumatori UE (B2C) quando:

  • i beni sono spediti da uno Stato membro ad un altro;
  • il trasporto è:
    • effettuato dal fornitore, oppure
    • effettuato “per suo conto”, anche indirettamente (corriere, logistica marketplace, ecc.).

Sono vendite a distanza intracomunitarie se:

  • partenza da uno Stato UE → arrivo in un altro Stato UE;
  • destinatario:
    • persona fisica non soggetto IVA, oppure
    • ente che beneficia di non imponibilità ex art. 72 DPR 633/72 (organismi internazionali, consolari, ecc.);
  • esclusi:
    • beni soggetti ad accisa,
    • mezzi di trasporto nuovi,
    • beni da installare/montare a cura del fornitore nello Stato di arrivo.

3️⃣ Quando il fornitore “interviene indirettamente” nel trasporto

C’è intervento indiretto quando, per esempio:

  • il fornitore subappalta il trasporto a un corriere;
  • si assume (anche solo parzialmente) la responsabilità della consegna;
  • addebita al cliente le spese di spedizione per poi girarle al corriere;
  • promuove o organizza la consegna tramite terzi (es. interfaccia marketplace che gestisce la consegna).

NON c’è intervento del fornitore se:

👉 È il cliente che si organizza il trasporto in autonomia, senza che il fornitore entri in alcun modo nella logistica.


4️⃣ Dove si applica l’IVA: soglia 10.000 € e principio di destinazione

Dal 1° luglio 2021:

  • Unica soglia UE di 10.000 € (al netto IVA) annui, riferita in totale a:
    • vendite a distanza intra-UE B2C;
      • servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione, elettronici) B2C resi verso altri Stati UE.

📌 Regole:

  • Se non superi 10.000 € (anno precedente + anno in corso):
    • puoi applicare l’IVA del tuo Paese di partenza,
    • salvo opzione per tassazione a destino (Paese cliente).
  • Se superi 10.000 €:
    • dalla cessione che fa superare la soglia in poi:
      • l’IVA si applica nel Paese di destinazione;
      • questo vale per il resto dell’anno e per l’anno successivo.

5️⃣ Regime OSS: cosa ti semplifica davvero

🔹 Ambito soggettivo

OSS UE (art. 74-sexies DPR 633/72) per:

  • soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia;
  • soggetti extra-UE con stabile organizzazione in Italia;
  • soggetti extra-UE senza stabile UE, che spediscono i beni dalla UE.

🔹 Ambito oggettivo

Copre:

  • servizi B2C resi in altri Stati UE;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni (anche tramite marketplace);
  • alcune cessioni interne facilitate da interfacce elettroniche.

🔹 Effetto pratico: dispensa dagli adempimenti interni

Chi è in OSS:

  • NON deve:
    • emettere fattura IVA italiana per quelle operazioni (salve regole speciali),
    • registrare le operazioni nei registri IVA italiani,
    • indicare tali operazioni nella dichiarazione IVA annuale (Titolo II DPR 633/72).

Deve invece:

  • presentare una dichiarazione trimestrale OSS (anche a zero);
  • indicare:
    • operazioni per ciascun Paese UE,
    • aliquote,
    • imposta da versare;
  • versare l’IVA tramite il portale, senza F24 e senza compensazione orizzontale.

Se versa di più → rimborso entro 30 giorni sul conto indicato.

⚠️ Importante: l’IVA OSS non è detraibile nel regime OSS stesso. La detrazione resta possibile solo per attività fuori OSS, gestite in modo ordinario in Italia.


6️⃣ Plafond & rimborso IVA: quando contano le vendite a distanza

Le vendite a distanza intracomunitarie:

  • sono non imponibili ex art. 41, co. 1, lett. b), DL 331/93;
  • concorrono al plafond di esportatore abituale ex art. 8, co. 2, DPR 633/72;
  • concorrono al requisito del rimborso IVA (art. 30, co. 2, lett. b) e art. 38-bis DPR 633/72):
    operazioni non imponibili > 25% del volume d’affari.

👉 Questo resta vero anche dopo OSS, perché l’art. 41, co. 4 DL 331/93 continua a richiamare le vendite a distanza per la formazione del plafond.

MA solo a una condizione fondamentale:

🔺 Le operazioni devono essere fatturate e contabilizzate secondo le regole italiane ordinarie.

Quindi, per farle contare ai fini di:

  • plafond;
  • rimborso trimestrale (modello TR);
  • rimborso annuale,

il soggetto deve:

  1. Emettere fattura ex art. 46 DL 331/93;
  2. Registrare le operazioni nei registri IVA (artt. 23 e 24 DPR 633/72);
  3. Indicarle in dichiarazione IVA:
    • rigo VE30, campo 3;
  4. Indicarle nel modello TR (rimborso trimestrale):
    • righi TA30 e TD2.

Se non lo fa (perché si avvale in pieno della dispensa OSS):

👉 Le vendite a distanza non rilevano ai fini del 25% e non danno diritto al rimborso su quella base.


7️⃣ Chiarimenti AE: quando sei obbligato a “doppia gestione” e quando no

🔹 Risposta AE 802/2021

Dice, in sintesi:

  • Se vuoi che le vendite a distanza:
    • contino per il plafond,
    • e per i rimborsi,
  • puoi usare OSS e contemporaneamente:
    • fatturare e registrare in Italia → doppio binario:
      • OSS per la gestione IVA “a destino” e versamenti;
      • documentazione ordinaria per i regimi nazionali (plafond / rimborso).

🔹 Risposta AE 493/2022

Chiarisce il limite:

  • Se le operazioni OSS non vengono usate per:
    • acquisire status di esportatore abituale,
    • o incrementare il plafond / presupposto di rimborso,
  • allora NON sei tenuto a documentarle anche secondo la normativa interna.

In pratica:

🔸 Se NON vuoi che le vendite OSS entrino nel calcolo del plafond e dei rimborsi → puoi limitarti alla sola gestione OSS (dispensa piena).
🔸 Se invece vuoi usarle a tuo favore per plafond/rimborso → devi rinunciare alla dispensa per quelle operazioni e trattarle anche come operazioni non imponibili ordinarie (fattura + registri + dichiarazione).


8️⃣ Q&A pratico

❓ 1. Dove si considerano effettuate le vendite a distanza intra-UE B2C?

  • Regola generale: nello Stato di destinazione dei beni (arrivo della spedizione).
  • Eccezione (mini soglia): se non superi 10.000 € annui (vendite a distanza + servizi TTE B2C), puoi continuare ad applicare l’IVA del tuo Stato di partenza, salvo opzione per tassazione a destino.

❓ 2. Dal momento in cui supero 10.000 €, quando cambia il regime?

  • Dal momento stesso della cessione che fa superare la soglia:
    • quella cessione e tutte le successive → tassazione nello Stato di destinazione;
    • le operazioni precedenti restano tassate nel Paese di origine.

❓ 3. Se aderisco a OSS posso detrarre l’IVA?

  • No, nell’ambito OSS l’IVA non è detraibile.
  • Puoi detrarre l’IVA solo per operazioni gestite nel regime IVA ordinario (in Italia), non per quelle direttamente dichiarate in OSS.

9️⃣ Caso pratico – Vendite su Amazon con OSS & rimborsi IVA

Immagina un’impresa italiana che:

  • vende beni su Amazon a privati in vari Paesi UE;
  • usa OSS per le vendite verso Paesi in cui non è identificata ai fini IVA.

🔹 Scenario 1 – Solo OSS, nessuna fattura interna

  • Per le vendite OSS:
    • presenta dichiarazione trimestrale OSS;
    • versa l’IVA (smistata poi agli altri Stati UE).
  • Non emette fattura italiana né registra le operazioni ai sensi del DPR 633/72.
  • Effetto:

❌ Non può considerare quelle vendite a distanza:

  • né per il plafond,
  • né per il rimborso annuale/trimestrale (25% del volume d’affari),
    anche se sono operazioni non imponibili ex art. 41.

Risultato: Niente plafond aggiuntivo da quelle vendite, niente rimborso basato su quelle.


🔹 Scenario 2 – OSS + fatturazione interna per vendite a distanza (scelta strategica)

Stessa impresa, ma decide che:

  • per le vendite a distanza B2C verso certi Paesi UE:
    • dichiara e versa l’IVA tramite OSS,
    • ma in più:
      • emette fattura ex art. 46 DL 331/93;
      • registra le operazioni in Italia;
      • le indica in VE30, modello TR, ecc.

Effetto:

✅ Ora quelle vendite:

  • concorrono al plafond (esportatore abituale),
  • concorrono al 25% per il rimborso IVA.

Quindi, se ha molti acquisti con IVA italiana (ad esempio stock, logistica, servizi, pubblicità), potrà chiedere rimborso più facilmente grazie al peso delle vendite a distanza non imponibili.


🔹 Scenario 3 – Vendite in Paesi UE dove è già identificata IVA (es. DE, FR)

Per le vendite a distanza in Paesi dove la stessa impresa:

  • è già identificata IVA localmente (no OSS su quelle operazioni),
  • emette fatture e registra come vendite non imponibili ex art. 41,

allora:

✅ Queste vendite rientrano a pieno titolo:

  • nel plafond,
  • nel presupposto del rimborso IVA (25% operazioni non imponibili),
    senza bisogno di OSS.

🔟 Come usarlo in pratica con i tuoi clienti “Amazon / e-commerce”

Quando ti siedi con un cliente che vende su Amazon (FBA o meno) in tutta Europa, le domande chiave da fargli sono:

  1. Usi OSS? Per quali Paesi?
  2. Sei identificato IVA localmente in alcuni Stati UE? Dove?
  3. Ti interessa davvero:
    • avere plafond alto (acquisti senza IVA),
    • chiedere rimborsi IVA frequenti (TR/annui)?

Se la risposta è sì:

  • valuta se conviene:
    • rinunciare alla dispensa totale OSS per alcune operazioni;
    • oppure mantenere la doppia gestione (OSS + fatturazione interna) almeno per la parte strategica di vendite che ti serve per superare il 25%.

Se vuoi, nel prossimo messaggio ti preparo una tabellina decisionale tipo:

  • OSS “puro” vs OSS + fatturazione vs identificazione locale,
  • con pro/contro in termini di:
    • complessità amministrativa,
    • uso plafond,
    • potenziale rimborso IVA,
    • cash flow.

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