Trasferimento della Sede Sociale all’Estero: Quando È Nullo Senza la Trasformazione Transfrontaliera
Tribunale di Milano del 18 ottobre 2024
Il Tribunale di Milano chiarisce quando il trasferimento della sede all’estero è invalido senza procedura di trasformazione transfrontaliera. Scopri cosa prevede la legge.
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Trasferimento della sede sociale all’estero: cosa dice la legge e quando l’operazione è invalida
La sentenza del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2024 offre un chiarimento fondamentale per chi gestisce società con operatività internazionale:
➡️ il trasferimento della sede statutaria all’estero è valido solo se viene seguito il procedimento di trasformazione transfrontaliera o internazionale previsto dal D.lgs. 19/2023.
In assenza di tale procedura, il trasferimento è da considerarsi nullo o inefficace, con importanti conseguenze operative e giuridiche per amministratori, soci e creditori.
Perché il trasferimento all’estero richiede la trasformazione transfrontaliera
Secondo l’art. 2510-bis c.c., lo spostamento della sede statutaria in un altro Stato costituisce a tutti gli effetti un’operazione di trasformazione transfrontaliera.
Quando si applica la trasformazione internazionale
La regola vale per:
- tutti i trasferimenti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea (es. Egitto),
- tutte le operazioni che comportano il passaggio della società sotto un diverso ordinamento giuridico,
- i casi in cui la società mantiene la continuità giuridica ma cambia la propria lex societatis.
In sintesi: spostare la sede all’estero non è un mero cambio di indirizzo, ma un’operazione straordinaria disciplinata da un iter rigoroso.
Cosa prevede il D.lgs. 19/2023: il procedimento obbligatorio
Il D.lgs. 19/2023, agli artt. 6 e seguenti, definisce il procedimento che le società devono seguire per effettuare una trasformazione transfrontaliera.
L’obiettivo è garantire:
- tutela dei soci,
- protezione dei creditori,
- controllo di legalità da parte dell’autorità competente.
Il ruolo decisivo dell’art. 14 D.lgs. 19/2023
L’art. 14 stabilisce che:
- la delibera di trasformazione deve essere depositata per l’iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla certificazione del controllo di legalità;
- solo dopo tale pubblicità l’operazione può produrre effetti;
- queste regole si applicano anche alle trasformazioni internazionali, grazie al rinvio previsto dall’art. 4, comma 2.
Perché il trasferimento spontaneo della sede all’estero è invalido
La sentenza chiarisce che non è possibile trasferire la sede statutaria oltre i confini italiani senza aver prima attivato e completato l’intero procedimento di trasformazione.
Ciò significa che:
- il trasferimento effettuato con una semplice delibera assembleare è irregolare;
- la società non può riconsiderarsi validamente collocata nel nuovo Stato;
- eventuali atti, registrazioni estere o modifiche interne sono privi di effetti giuridici in Italia.
Implicazioni pratiche per imprenditori e amministratori
Chi decide di trasferire la sede all’estero deve:
- programmare un percorso conforme al D.lgs. 19/2023;
- rispettare i tempi e le formalità del deposito;
- ottenere l’attestazione del controllo di legalità;
- evitare trasferimenti “di fatto”, che potrebbero esporre la società a contestazioni, responsabilità e nullità.
Conclusione: trasferire una sede all’estero richiede una procedura rigorosa
La decisione del Tribunale di Milano conferma un principio chiave della mobilità societaria internazionale:
👉 senza una trasformazione transfrontaliera o internazionale regolarmente eseguita, il trasferimento della sede all’estero è invalido.
Per le imprese che operano a livello globale, questo rappresenta un monito importante: la corretta procedura non è un dettaglio formale, ma una condizione essenziale per garantire continuità, legalità e tutela degli stakeholders.


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