Concorrenza sleale nell’uso della denominazione sociale

Concorrenza sleale e uso illecito di informazioni aziendali: cosa ha stabilito il Tribunale di Venezia

Concorrenza sleale, uso illecito di dati aziendali e denominazioni sociali simili: scopri cosa ha deciso il Tribunale di Venezia nella sentenza 7 agosto 2024.

Tribunale di Venezia, 7 Agosto 2024

Concorrenza sleale confusoria e utilizzo illecito di informazioni aziendali

Con la pronuncia del 7 agosto 2024, il Tribunale di Venezia ha affrontato due temi centrali nel diritto della concorrenza:

  1. la confondibilità tra denominazioni sociali,
  2. l’uso illecito di informazioni “segrete” e lo sviamento di clientela.

La sentenza rappresenta un riferimento importante per imprese, professionisti e società che operano in mercati competitivi, dove identità aziendale e gestione dei dati costituiscono leve strategiche.

Conflitto tra denominazioni sociali: quando scatta la concorrenza sleale

La scelta del nome societario non è solo un fatto formale: determina l’identità dell’impresa sul mercato.

Il principio della priorità dell’iscrizione

Quando due società di capitali adottano una denominazione simile — ad esempio includendo lo stesso cognome con funzione identificativa — il conflitto si risolve considerando la data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

L’obbligo di modificare la denominazione

Se esiste:

  • rischio di confusione tra le attività,
  • sovrapposizione di mercato,
  • identità o somiglianza tra le denominazioni,

l’art. 2564 c.c. impone alla seconda società che ha utilizzato il nome uguale o simile di modificare la propria denominazione inserendo elementi distintivi.

Una tutela essenziale per la corretta concorrenza e per evitare forme di concorrenza sleale confusoria.

Informazioni aziendali e segreti commerciali: quando esiste una tutela reale

Il Tribunale chiarisce un punto cruciale: un semplice elenco clienti non è un segreto aziendale tutelabile dagli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale.

Perché l’elenco clienti non basta

Un elenco con nomi e indirizzi, privo di ulteriori elementi strategici, non soddisfa i requisiti di segretezza.
Per essere considerata una “informazione segreta”, una banca dati deve rappresentare:

  • un complesso strutturato e organizzato di informazioni;
  • un insieme di dati che superi la normale capacità mnemonica;
  • un patrimonio informativo in grado di fornire un vantaggio competitivo reale.

In mancanza di tali caratteristiche, non può parlarsi di tutela ex artt. 98–99 c.p.i.

Il principio della libertà professionale del lavoratore

La sentenza richiama un aspetto fondamentale: non si può trasformare la disciplina della concorrenza sleale in uno strumento che genera un monopolio sulle conoscenze dell’ex dipendente.

Il lavoratore, infatti, conserva il diritto costituzionale (artt. 4, 35, 36 Cost.) di utilizzare le proprie competenze per ottenere la miglior valorizzazione professionale sul mercato.

Sviamento di clientela: quando il comportamento è illecito

Il Tribunale specifica che è fisiologico che un nuovo imprenditore o ex dipendente avvii la propria attività cercando di acquisire anche alcuni clienti dell’azienda precedente.

Il discrimine tra lecito e illecito

Lo sviamento diventa illecito solo quando viene realizzato:

  • con mezzi scorretti o contrari alla correttezza professionale,
  • utilizzando informazioni sottratte in violazione dei doveri di lealtà,
  • attraverso pratiche aggressive o denigratorie verso l’ex datore di lavoro.

In assenza di tali comportamenti, l’acquisizione di clientela rientra nella libera concorrenza.

Comments are closed

chat-icon
Your Chats
Assistente Chat di BPlanning