Modalità di certificazione fiscale delle operazioni di e-commerce

Per le operazioni di commercio elettronico indiretto e diretto verso privati consumatori (B2C) è previsto, in molti casi, l’esonero da:

  • emissione della fattura (salvo richiesta del cliente);
  • scontrino/ricevuta fiscale;
  • memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Resta però sempre possibile emettere fattura elettronica o trasmettere corrispettivi in via volontaria: se lo si fa in modo sistematico, e con pagamenti tracciabili oltre 500 euro, si ottiene la riduzione di due anni dei termini di accertamento per IVA e imposte dirette.


1. Commercio elettronico indiretto (beni fisici)

Contratto e pagamento online, consegna fisica (corriere, spedizioniere).
Ai fini IVA si tratta di cessioni di beni.

1.1 Clienti italiani soggetti passivi IVA (B2B)

  • Operazioni imponibili IVA in Italia.
  • Obbligo di fattura elettronica.

1.2 Clienti italiani privati consumatori (B2C)

Valgono le regole delle vendite per corrispondenza:

  • Nessun obbligo di fattura, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (art. 22, c. 1, n. 1, DPR 633/1972).
  • Nessun obbligo di scontrino o ricevuta fiscale (art. 2, lett. oo), DPR 696/1996).
  • Obbligo di annotare i corrispettivi giornalieri (IVA compresa) nel registro corrispettivi (art. 24 DPR 633/1972), entro il giorno non festivo successivo, con riferimento al giorno di effettuazione.
  • In liquidazione periodica, l’IVA va scorporata ai sensi dell’art. 27 DPR 633/1972.

1.3 Corrispettivi telematici

Le vendite per corrispondenza/e-commerce indiretto B2C:

  • sono esonerate dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (DM 10.5.2019, art. 1, c. 1, lett. a);
  • il soggetto può però optare volontariamente per:
    • invio telematico dei corrispettivi;
    • e/o emissione di fattura elettronica.

2. Commercio elettronico diretto (servizi digitali)

Acquisto e fruizione online (download, accesso a piattaforme, servizi digitali).
Ai fini IVA si tratta di prestazioni di servizi elettronici.

2.1 Clienti italiani soggetti passivi IVA (B2B)

  • Operazioni imponibili IVA.
  • Obbligo di fatturazione.

2.2 Clienti italiani privati consumatori (B2C)

  • L’art. 22, c. 1, n. 6-ter) DPR 633/1972 esclude l’obbligo di fattura, salvo richiesta del cliente al momento dell’operazione.
  • L’Agenzia ha chiarito che, per i servizi elettronici B2C:
    • la fattura non è obbligatoria;
    • il fornitore può comunque scegliere di emetterla (anche e-fattura), se informa il cliente e questi non si oppone.

2.3 Corrispettivi e scontrini

Per l’e-commerce diretto B2C:

  • esonero dall’obbligo di scontrino/ricevuta fiscale (art. 7, c. 2, D.Lgs. 42/2015 e DM 27.10.2015);
  • esonero anche dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (DM 10.5.2019).

Resta la possibilità di documentare volontariamente tramite e-fattura o RT per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento.


3. Riduzione dei termini di accertamento (–2 anni)

L’art. 3 D.Lgs. 127/2015 prevede che i termini di decadenza per:

  • IVA (art. 57, c. 1 DPR 633/1972),
  • imposte dirette (art. 43, c. 1 TUIR),

siano ridotti di due anni (dal 5° al 3° anno successivo alla dichiarazione) se sono rispettate due condizioni cumulative:

  1. Le operazioni attive sono documentate tramite:
    • fattura elettronica via SdI e/o
    • memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi.
  2. Tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni > 500 € sono tracciabili (bonifico, carte, altri strumenti indicati dal D.Lgs. 127/2015).

Inoltre:

  • la riduzione opera solo per redditi di impresa o lavoro autonomo;
  • va dichiarato in dichiarazione redditi il possesso dei requisiti;
  • la sola tracciabilità, senza e-fattura/RT, non basta;
  • chi è esonerato da fattura/RT può comunque scegliere di usarle per accedere al beneficio.

4. Q&A operativi

Commercio elettronico indiretto B2C: cosa devo fare?

  • Non sei obbligato a:
    • emettere fattura (salvo richiesta del cliente in tempo utile);
    • rilasciare scontrino/ricevuta;
    • inviare corrispettivi telematici.
  • Devi però:
    • registrare i corrispettivi giornalieri (IVA compresa) nel registro art. 24.

Puoi volontariamente emettere fatture elettroniche o inviare corrispettivi per ottenere la riduzione dei termini di accertamento, se abbini anche la tracciabilità > 500 €.

La sola tracciabilità dei pagamenti basta per ridurre i termini di accertamento?

No. È necessaria anche la documentazione delle operazioni attive:

  • tramite fattura elettronica SdI e/o
  • memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi.

Chi è esonerato ma non usa questi strumenti non può usufruire della riduzione.

Conta qualcosa se ricevo ancora fatture passive in formato cartaceo?

Ai fini della riduzione dei termini di accertamento no.
La norma guarda alle operazioni attive documentate in e-fattura/RT e alla tracciabilità dei pagamenti > 500 € sia in entrata che in uscita.


5. Caso pratico – Vendita B2C di omaggi floreali online

  • Una società vende online omaggi floreali (B2C) in Italia e all’estero.
  • Riceve ordini via web/app/call center, li gira al “fiorista esecutore” che consegna il mazzo al destinatario.
  • Le somme pagate dal cliente sono corrispettivi della società, che fino a oggi emette fattura per ogni ordine.

Data la mole di documentazione, la società può:

  • non emettere più fattura ai privati (salvo richiesta) e
  • non memorizzare/trasmettere corrispettivi, applicando l’esonero per vendite per corrispondenza/e-commerce B2C.

In tal caso:

  • dovrà solo annotare i corrispettivi giornalieri nel registro art. 24;
  • perderà però, se non usa e-fattura/RT su base volontaria, la possibilità di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento.

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