Introduzione
Il nuovo impianto dell’art. 177 TUIR rende più accessibile il regime di realizzo controllato nei conferimenti di partecipazioni, semplificando la creazione e il riassetto di holding (anche familiari) per obiettivi di governance, protezione e passaggio generazionale.
La logica: quando ricorrono i presupposti, il conferimento non genera plusvalenza immediata (deroga al valore normale), allineando il valore di realizzo all’incremento del patrimonio netto della conferitaria.
Attenzione però: la maggiore flessibilità non elimina i profili di abuso del diritto. Servono ragioni extrafiscali reali, tracciate e documentate.
Il realizzo controllato nei conferimenti che attribuiscono o incrementano il controllo (comma 2)
- Vale quando, a seguito del conferimento, la conferitaria acquisisce o incrementa il controllo sulla partecipata (controllo “di diritto”).
- Non è più necessario che il controllo derivi da obblighi legali/statutari: conta il risultato economico-giuridico dell’operazione.
- Valore di realizzo = incremento del patrimonio netto della conferitaria → niente plusvalenza immediata.
Esempio rapido
A controlla già il 65% di Alfa Srl. B conferisce il suo 10% in una holding già controllata da A.
Oggi l’incremento del controllo di A è sufficiente per il realizzo controllato.
Conferimenti minusvalenti: come funziona ora la deducibilità
Se il valore di realizzo (incremento PN conferitaria) è inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita, si può generare una minusvalenza. Le regole:
- Conferimento plusvalente (valore normale > costo): si resta nel realizzo controllato (non si applica il valore normale).
- Conferimento minusvalente effettivo (valore normale < costo): minusvalenza deducibile in capo al conferente, secondo i criteri del nuovo impianto.
- Se valore normale > valore di realizzo, la minus è deducibile fino al valore normale.
- Se opera la PEX, la minus resta indeducibile.
Numerico lampo
- Costo fiscale: 300
- Valore normale: 200
- Valore di realizzo (incremento PN): 250
→ Minus deducibile: 100 (300 – 200). Il “delta” 50 (tra realizzo 250 e normale 200) è irrilevante.
Conferimenti di minoranza e fine dell’unipersonalità obbligatoria (comma 2-bis)
- Entra il realizzo controllato anche per partecipazioni qualificate di minoranza (soglie legali), senza più vincolo che la holding conferitaria sia unipersonale.
- Possibile conferire in una stessa holding familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2°), purché ciascun conferente superi individualmente la soglia qualificata.
Esempio
Tre fratelli con 30% / 25% / 20% conferiscono in un’unica holding familiare: ogni conferente è qualificato → realizzo controllato applicabile.
Conferimenti in holding: test semplificato e nuova definizione (comma 2-ter)
Il “nuovo test” evita che piccole partecipazioni “non operative” facciano decadere il regime:
- Valuta solo le partecipazioni dirette della holding in società operative.
- Include le sub-holding controllate e, a loro volta, qualificabili come holding.
- Esclude sub-holding non controllate e soggetti non holding.
- In pratica, conta che il valore contabile delle partecipazioni “qualificanti” superi il 50% del totale.
Esempio
Holding detiene: 70% in Beta (operativa), 15% banca locale, 25% consorzio.
Il socio ha indiretto 21% in Beta (30% × 70%): soglia ok. Le quote “non operative” non inquinano il test se i valori qualificanti superano il 50%.
Profili di abuso del diritto: come non sbagliare
Il modello holding statica è sotto lente quando il differimento fiscale diventa vantaggio permanente. Red flag tipici:
- Dividendi con tassazione agevolata/plusvalenze esenti congelati a monte senza politiche di distribuzione ragionevoli.
- Reimpiego finanziario passivo (investimenti che il socio persona fisica avrebbe fatto da sé, senza vera funzione di governance).
- Utilizzi extra-societari (immobili a favore dei soci, prestiti “di comodo”, spese personali).
- Strutture solo per schermo e non per organizational improvement (governance, risk ring-fencing, passaggi generazionali, equity story).
Come difendersi (in pratica)
Prepara un Dossier di Sostanza:
- Business purpose: perché serve la holding (governance, debito, M&A, passaggio generazionale, attrazione manager/partner).
- Piano industriale/finanziario: reinvestimento utili (partecipazioni, acquisizioni, asset funzionali), politiche di dividendo definite.
- Funzioni reali in capo alla holding: direzione e coordinamento, tesoreria accentrata, controllo rischi, servizi infragruppo con corrispettivi di mercato.
- Documentazione: delibere, perizie, criteri valutativi, contratti infragruppo, pricing, report di controllo.
- Governance familiare: patti parasociali, clausole di co-vendita/prelazione, regole di ingresso/uscita, protezioni patrimoniali (blindature statutarie).
Checklist operativa (step-by-step)
- Mappa delle partecipazioni (dirette/indirette), verifica controllo/soglie qualificate.
- Scelta del comma applicabile (2, 2-bis, 2-ter) e test sui requisiti.
- Valorizzazioni: costo fiscale, valore normale, incremento PN conferitaria (simulazioni plus/minus).
- Perizia/relazione a supporto dei valori e della congruità.
- Dossier extrafiscale (business purpose, governance, piano dividendi/reinvestimenti).
- Delibere e contratti (conferimento, servizi infragruppo, policy dividendi, finanziamenti).
- Monitoraggio post-deal: rispetto policy, tracciabilità flussi, coerenza gestionale.
FAQ veloci
Posso conferire una quota non di controllo e accedere comunque al regime?
Sì, se la quota è qualificata e si ricade nel comma 2-bis. Non serve più la holding unipersonale.
Se il conferimento genera una minusvalenza, è sempre deducibile?
No. È deducibile solo se la perdita è effettiva (valore normale < costo). Con PEX, la minus è indeducibile.
La presenza di partecipazioni “non operative” in holding blocca il regime?
Non più, se il valore delle partecipazioni qualificanti supera il 50% e il test è svolto correttamente (comma 2-ter).
Come ridurre il rischio di abuso del diritto?
Dimostra sostanza: motivazioni extrafiscali non marginali, funzioni reali in holding, reinvestimenti coerenti, politiche di dividendo trasparenti, contratti e prezzi di mercato.
Conclusione
Il “nuovo” art. 177 TUIR rende la holding uno strumento ancora più utile per pianificazione patrimoniale e governance. Il realizzo controllato si applica in più casi (incremento di controllo, minoranze qualificate, test holding semplificato) e offre continuità fiscale sui conferimenti.
La chiave è progettare bene: numeri corretti, documentazione robusta, motivazioni economiche reali e gestione coerente nel tempo. Così si sfrutta il quadro di favore senza inciampare nei profili di abuso.


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