IVA e responsabilità degli amministratori: quando la cartella è nulla

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Premessa

Molti ex amministratori di società si trovano, dopo anni, a ricevere cartelle di pagamento per imposte o IVA non versate dalla società che hanno gestito.
Tuttavia, non sempre queste pretese sono legittime: se il debito è tributario e riferito alla società, non può essere trasferito automaticamente alla persona fisica che in passato ne è stata amministratore.

Un recente orientamento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio chiaro:

Le società di capitali hanno autonomia patrimoniale perfetta, e ciò significa che solo la società risponde dei propri debiti fiscali, non gli amministratori — salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.


Il caso

Un ex amministratore ha ricevuto una cartella di pagamento per IVA non versata da una S.r.l. anni dopo aver lasciato l’incarico.
Gli avvisi di accertamento erano stati notificati solo alla società, non alla persona fisica, ma l’Agenzia delle Entrate ha comunque emesso la cartella nei confronti dell’ex amministratore.

L’interessato ha fatto ricorso, sostenendo che non poteva essere chiamato a rispondere di debiti sorti dopo la cessazione della carica e relativi a un soggetto giuridico distinto.
La Corte di Cassazione ha dato pienamente ragione al contribuente, dichiarando nulla la cartella a lui indirizzata.


Perché la decisione tutela l’ex amministratore

Il principio è semplice ma decisivo:

  • Le società di capitali rispondono dei propri debiti solo con il proprio patrimonio;
  • Gli amministratori, anche se di fatto, non rispondono personalmente dei debiti fiscali della società;
  • Non esiste alcuna coobbligazione automatica tra la persona fisica e la società.

L’unico caso in cui un amministratore può essere chiamato in causa riguarda le situazioni previste dall’articolo 36 del D.P.R. 602/1973, cioè:

  • quando la società è in liquidazione, e
  • quando gli amministratori o i liquidatori hanno occultato attività o compiuto operazioni di liquidazione irregolari negli ultimi due esercizi prima della chiusura.

In questi casi si apre un’azione di responsabilità civile personale, non una corresponsabilità tributaria automatica.
In tutti gli altri casi, la responsabilità resta in capo alla società.


Gli effetti pratici

Chi riceve una cartella di pagamento per debiti IVA o fiscali della società di cui è stato amministratore può impugnarla, se:

  • gli avvisi di accertamento sono stati notificati solo alla società;
  • la carica è cessata prima della notifica o del periodo d’imposta contestato;
  • non è stata mai notificata una specifica contestazione personale fondata su elementi di responsabilità diretta.

La Corte ha chiarito che un atto fiscale non può essere “trasformato” in debito personale dell’ex amministratore: servono prove concrete di comportamenti illeciti o di violazioni nella gestione.


Quando scatta la responsabilità personale

Può esserci responsabilità solo se:

  • l’amministratore o il liquidatore ha disperso o nascosto attivi durante la liquidazione;
  • ha omesso scritture contabili o ha compiuto operazioni di chiusura che hanno impedito al Fisco di riscuotere;
  • è stata notificata un’azione di responsabilità motivata, distinta dalla cartella della società.

Queste ipotesi restano eccezionali e richiedono prove specifiche. La semplice carica di amministratore o la mancata vigilanza non bastano.


Cosa fare in caso di cartella indirizzata all’ex amministratore

1. Verificare la legittimità della notifica.
Se la cartella deriva da accertamenti rivolti alla società, l’atto è nullo.

2. Controllare la data di cessazione della carica.
Se il debito si riferisce a periodi successivi alla cessazione, nessuna responsabilità può essere imputata.

3. Accertare che non sia stato notificato un atto personale.
L’Agenzia deve inviare un atto motivato che provi la condotta dolosa o gravemente negligente dell’amministratore.

4. Presentare ricorso.
Si può chiedere l’annullamento della cartella davanti al giudice tributario competente.


Caso pratico

Una società subisce un accertamento IVA per gli anni 2013–2014.
Nel 2019 l’Agenzia notifica una cartella di pagamento all’ex amministratore, cessato nel 2010.
L’ufficio sostiene che l’ex amministratore sia responsabile del debito residuo.

Risultato: il giudice annulla la cartella.
Motivo: non esiste una norma che trasferisca i debiti fiscali della società sull’amministratore, se non nei casi speciali sopra indicati.


In sintesi

PrincipioEffetto pratico
Le società di capitali hanno autonomia patrimoniale perfettaSolo la società risponde dei propri debiti fiscali
Gli amministratori non sono coobbligati per i debiti IVALa cartella notificata all’ex amministratore è nulla
Responsabilità personale solo in casi specifici (art. 36)Occorre prova di condotta dolosa o irregolare
Nessuna estensione automatica dei debiti tributariOgni atto deve essere notificato e motivato individualmente

Conclusione

Gli ex amministratori non devono rispondere di debiti IVA o imposte della società, salvo casi tassativi e provati.
La Cassazione ha confermato un principio di giustizia e certezza giuridica: l’autonomia patrimoniale della società protegge chi ha operato nel rispetto delle regole.
Chi riceve una cartella simile può quindi far valere i propri diritti, chiedendo l’annullamento dell’atto per difetto di legittimazione.

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