Scopri cosa stabilisce la sentenza del Tribunale di Milano sulla responsabilità degli amministratori di S.r.l. in stato di liquidazione e i limiti dell’azione ex art. 2476 c.c.
⚖️ Responsabilità degli Amministratori: Quadro Normativo e Principi Fondamentali
La responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata (S.r.l.) in stato di liquidazione è disciplinata principalmente dall’art. 2476, comma 6 c.c., che richiama la normativa contenuta nell’art. 2394 c.c..
👉 In base a questi principi, gli amministratori sono obbligati a:
- gestire correttamente la società nell’interesse dell’impresa e dei soci,
- tutelare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.,
- evitare comportamenti che compromettano il patrimonio sociale, creando un danno ai creditori.
Quando il patrimonio della società risulta insufficiente a soddisfare i crediti, gli amministratori possono rispondere direttamente verso i creditori sociali.
🧾 Azione dei Creditori e Legittimazione del Curatore Fallimentare
La tutela dei creditori incontra un limite specifico nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, art. 255 (già art. 146 l. fallimentare).
In caso di fallimento della società:
- il curatore fallimentare è l’unico soggetto legittimato a promuovere l’azione di responsabilità,
- tale azione ha natura collettiva e tutela la par condicio creditorum,
- si configura come una “azione di massa” nell’interesse di tutti i creditori.
✅ Ciò significa che i singoli creditori non possono agire autonomamente per responsabilità ex art. 2394 c.c., ma devono attendere l’azione del curatore.
👥 Azione Individuale dei Soci o dei Terzi
Accanto all’azione collettiva, l’art. 2476, comma 7 c.c. (che ricalca l’art. 2395 c.c. per le S.p.A.) riconosce ai soci e ai terzi la possibilità di agire personalmente, anche dopo il fallimento.
Tuttavia, per poter esercitare questa azione è necessario che:
- il danno subito sia immediato e diretto,
- derivi da atti dolosi o colposi dell’amministratore,
- non sia un semplice riflesso del pregiudizio che ha colpito la società nel suo complesso.
In altre parole, la cattiva gestione patrimoniale o un inadempimento contrattuale non bastano da soli a fondare una responsabilità risarcitoria personale dell’amministratore verso terzi.
📌 L’Importanza dell’Avverbio “Direttamente”
Un elemento chiave della norma è l’uso dell’avverbio “direttamente”, che:
- delimita in modo netto i presupposti dell’azione risarcitoria,
- esclude che danni indiretti derivanti dal depauperamento del patrimonio sociale possano giustificare la responsabilità personale,
- rafforza l’idea che solo un danno diretto, concreto e individuale può dare luogo a risarcimento.
👉 Ciò rende fondamentale distinguere tra danno al patrimonio sociale (che riguarda tutti i creditori) e danno diretto al singolo soggetto.
🧭 Implicazioni Pratiche per Imprenditori, Soci e Professionisti
Questa sentenza del Tribunale di Milano offre spunti operativi importanti per:
- Imprenditori e soci che intendono tutelare i propri diritti in caso di cattiva gestione,
- Professionisti legali e fiscali che assistono società in liquidazione,
- Creditori che vogliono comprendere i limiti delle azioni esperibili.
👉 Conoscere la distinzione tra azione collettiva e individuale è cruciale per impostare correttamente le strategie di tutela e difesa.
📝 Conclusioni: Chiarezza sulle Azioni di Responsabilità
“L’inadempimento contrattuale della società non è sufficiente a fondare la responsabilità degli amministratori verso soci o terzi. Serve un danno diretto, immediato e personale.”
La sentenza del Tribunale di Milano ribadisce che la responsabilità degli amministratori è circoscritta e regolata con precisione.
Per i creditori, la strada principale resta l’azione collettiva del curatore. Per i soci e terzi, è necessaria la prova di un danno diretto.


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