Introduzione
La cassa integrazione guadagni (CIG) rappresenta uno degli strumenti principali a tutela del reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività aziendale. Negli ultimi anni, il Legislatore ha chiarito le regole di compatibilità tra il trattamento di integrazione salariale e lo svolgimento di un’altra attività, sia subordinata sia autonoma. In questo articolo analizziamo:
- Le novità normative introdotte dal “Collegato Lavoro”
- Le regole di comunicazione all’INPS
- Gli effetti economici del cumulo
- I principali profili giurisprudenziali
- Un caso pratico di applicazione
1. Quadro Normativo di Riferimento
La disciplina vigente si basa essenzialmente su:
• D. Lgs. n. 148/2015 (Collegato Lavoro)
• Legge 20 dicembre 2024, n. 203
• Circolare INPS n. 130/2010
In sintesi, il lavoratore in CIG:
- Può svolgere altra attività (subordinata o autonoma), ma perde l’integrazione salariale per le giornate effettivamente lavorate;
- Decade del trattamento se non comunica preventivamente la nuova attività all’INPS;
- Vede riconosciute valide, ai fini della comunicazione, le denunce UNILAV inviate dal datore di lavoro.
2. Regole di Compatibilità e Limiti
2.1 Cumulo e Riduzione dell’Integrazione
La cassa integrazione si riduce in proporzione al reddito percepito dall’altra attività. Se il compenso aggiuntivo è inferiore all’ammontare dell’integrazione, il lavoratore ottiene la differenza.
2.2 Obbligo di Comunicazione
Prima di iniziare la nuova attività, il lavoratore – o il datore di lavoro in caso di rapporto subordinato – deve inviare la comunicazione all’INPS (sede territoriale competente). L’omissione comporta la decadenza dal beneficio.
2.3 Limiti Orari e Reddituali
• Orario cumulato non superiore a 48 ore settimanali (CCNL di riferimento).
• Reddito aggiuntivo non eccedente 30.000 € annui.
• Divieto di contratto subordinato a tempo indeterminato durante la CIG (è ammesso il lavoro intermittente nei settori che lo prevedono).
3. Profili Giurisprudenziali
La Corte di Cassazione (sent. n. 34740/2023) ha ribadito che:
- Il rapporto di lavoro originario resta sospeso, non estinto.
- La decurtazione dell’integrazione riguarda solo i giorni lavorati presso terzi.
- Le comunicazioni di agenzie di somministrazione non sono valide per l’onere di comunicazione.
4. Esempio Pratico
Maria, impiegata presso Alfa Srl, usufruisce di CIG ordinaria. Dopo due mesi, intraprende un’attività autonoma come consulente per Beta SRL.
- Giorni di consulenza: 10
- Compenso giornaliero: 80 €
- Integrazione salariale giornaliera: 100 €
Calcolo:
Integrazione spettante (10 gg) = 1.000 €
Reddito consulenza = 800 €
Quota CIG effettivamente erogata = 1.000 – 800 = 200 €
Maria ha adempiuto all’obbligo di comunicazione, pertanto beneficia della cassa integrazione ridotta solo per i 10 giorni di attività autonoma.
5. Best Practice per le Aziende
• Predisporre un modello di comunicazione interna per segnalare ogni nuova attività extra-CIG.
• Monitorare i limiti orari e reddituali per evitare contestazioni INPS.
• Formare il personale HR sulle novità normative e sulla prassi giurisprudenziale.
Conclusione
Il corretto cumulo tra cassa integrazione e attività lavorativa è fondamentale per non incorrere in decadenze e sanzioni. Aziende e professionisti devono conoscere i propri obblighi di comunicazione e i limiti previsti per gestire al meglio questa opportunità di flessibilità.
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