- Introduzione
La regolarizzazione delle fatture omesse o irregolari è un tema cruciale per ogni impresa che voglia gestire correttamente l’IVA e ridurre il rischio di sanzioni. Dal 1° settembre 2024 entra in vigore una nuova procedura che modifica profondamente gli obblighi del cessionario/committente. In questo articolo vedremo:
- cosa cambia rispetto al passato;
- come funziona la comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- quali sanzioni rischiano le aziende;
- come bplanning.it può supportarti nella compliance fiscale.
- Che cosa è cambiato dal 1° settembre 2024?
– Disciplina previgente (fino al 30 agosto 2024)
Prima della riforma (art. 6 comma 8 D.Lgs. 471/1997), il cessionario/committente poteva evitare la sanzione pagando l’IVA dovuta e trasmettendo un’autofattura (“TD20”) entro 30 giorni:
- se non aveva ricevuto la fattura, doveva emettere autofattura in formato analogico o XML;
- se aveva ricevuto fattura irregolare, integrava l’autofattura e versava la differenza d’imposta.
– Nuova disciplina (dal 1° settembre 2024)
Con il D.Lgs. 87/2024:
- l’obbligo non è più di emettere autofattura, ma di comunicare l’omissione o l’irregolarità entro 90 giorni;
- la sanzione è pari al 70% dell’IVA non assolta, con un minimo di 250 €;
- la comunicazione va inviata tramite il Sistema d’Interscambio con il nuovo TipoDocumento “TD29” (obbligatorio da aprile 2025).
- Procedura di comunicazione
– Strumenti e tempistiche - Individuazione della violazione
- termine di emissione non rispettato;
- fattura irregolare (dato essenziale mancante o errato).
- Emissione del “TD29”
- campi essenziali: dati cedente/prestatore, dati cessionario/committente, data operazione, imponibile, imposta o codice natura;
- numerazione interna progressiva;
- collegamento eventuale fattura irregolare (se presente).
- Invio al Sistema d’Interscambio
- entro 90 giorni dal termine di legge;
- il file XML non genera automaticamente detrazione IVA (è solo comunicazione).
– Esempio pratico
Un’azienda acquista servizi per 10.000 € + IVA 22% e non riceve la fattura entro il 31 maggio 2025. Entro il 29 agosto 2025 (90 giorni dopo), emette e invia il “TD29” con imponibile 10.000 € e imposta 2.200 €; evita così la sanzione di minimo 250 € o 1.540 € (70% di 2.200 €).
- Sanzioni e impatto per le imprese
– Calcolo della sanzione
- Omessa comunicazione: 70% dell’IVA non assolta, minimo 250 €.
- Mancata regolarizzazione “vecchio regime”: 100% dell’IVA, minimo 250 €.
– Esclusioni e limiti
Il cessionario/committente non deve verificare il regime giuridico applicato dal fornitore (esenzioni, non imponibilità) se basato su fattori non direttamente verificabili. Tuttavia, le indicazioni tecniche richiedono di segnalare eventuali dubbi, per non restare esposti a interpretazioni d’Ufficio.
- Perché adottare subito le nuove procedure?
- Riduzione del rischio sanzionatorio: comunicazione in tempo evita multe pesanti.
- Compliance con la fatturazione elettronica: uso corretto del “TD29” già dal 1° aprile 2025.
- Maggiore controllo interno: tracciabilità e registrazione su registro acquisti.
- Come bplanning.it ti supporta
Da bplanning.it offriamo:
- Verifica automatizzata dei flussi di fatturazione elettronica e rilevazione delle omissioni;
- Compilazione guidata e invio del TipoDocumento TD29;
- Consulenza personalizzata su scenari fatturazione internazionale ed esenzioni IVA;
- Formazione del personale sulle nuove scadenze e prassi di regolarizzazione.
- Conclusione
La regolarizzazione delle fatture omesse o irregolari cambia radicalmente: l’obbligo di comunicare entro 90 giorni con il “TD29” e la sanzione del 70% dell’IVA sottolineano l’importanza di un controllo puntuale dei propri acquisti. Affidati a bplanning.it per implementare procedure sicure, ridurre il rischio di errori e concentrarti sulla crescita del tuo business.


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