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Work for Equity (WfE) in Italia: come pagare professionisti con quote, senza usare liquidità

Di Redazione BPlanning

Il Work for Equity (WfE) permette a Startup e PMI Innovative di remunerare prestazioni qualificate con partecipazioni societarie (azioni/quote, strumenti od opzioni) invece che con denaro. L’assegnazione gode di un regime fiscale e contributivo di favore se rispettate precise condizioni (platea di beneficiari, qualifica “innovativa”, corretta struttura dell’operazione).

Cos’è il Work for Equity (e perché conviene alle startup)

Il Work for Equity (WfE) permette a Startup e PMI Innovative di remunerare prestazioni qualificate con partecipazioni societarie (azioni/quote, strumenti od opzioni) invece che con denaro. L’assegnazione gode di un regime fiscale e contributivo di favore se rispettate precise condizioni (platea di beneficiari, qualifica “innovativa”, corretta struttura dell’operazione).


A chi si applica (platea e limiti)

  • Società ammissibili: Startup Innovative e PMI Innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese.
  • Beneficiari tipici: amministratori, collaboratori, consulenti/professionisti esterni; in alcune configurazioni anche dipendenti tramite strumenti previsti.

Per società “ordinarie” è possibile prevedere piani equity, ma senza le medesime esenzioni fiscali/contributive del WfE “agevolato”.


Le 3 vie operative per assegnare equity (pro & contro)

1) Cessione di azioni/quote esistenti

  • Nelle S.r.l. PMI è ammesso compiere operazioni su proprie partecipazioni se in attuazione di piani di incentivazione (deroga all’art. 2474 c.c.), nei limiti di utili distribuibili e riserve disponibili. Necessaria autorizzazione assembleare e quote/azioni interamente liberate.
  • Attenzione: per startup early-stage la disponibilità di riserve/utili può essere limitante.

2) Aumento gratuito di capitale con nuove azioni/quote

  • Ammissibile solo per S.p.A. e tipicamente a favore dei dipendenti (art. 2349 c.c.); non praticabile per assegnare gratuitamente quote a consulenti esterni nelle S.r.l. (mancano basi codicistiche analoghe).

3) Aumento di capitale a pagamento riservato al prestatore

  • È la strada più usata: il professionista matura un credito (fattura), la società delibera un ADC riservato e l’assegnazione avviene per compensazione tra credito e obbligo di versamento delle nuove quote/azioni (quote precedenti integralmente liberate).

Compensazione del credito: la prassi che preserva la cassa

Flusso tipico:

  1. il professionista rende la prestazione → emette fattura (es. €20.000 + IVA);
  2. la società delibera ADC riservato per lo stesso importo (senza esborso cash);
  3. compensazione: il credito del professionista estingue l’obbligo di liberazione delle nuove quote.
    Risultato: equity al professionista, cassa preservata per la società, operazione trasparente in bilancio e nel verbale notarile.

Conferimenti d’opera/servizi: quando si possono usare

  • Solo S.r.l. (anche innovative): ammesso il conferimento di opere/servizi se assistito da polizza/fideiussione a garanzia dell’obbligo (art. 2464, c. 6 c.c.). Spesso si richiede relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. con valore e durata determinabili.
  • Non praticabile per S.p.A. (divieto codicistico).

Fisco & contributi: perché il WfE è “agevolato”

  • Per il beneficiario: il valore delle partecipazioni assegnate non concorre al reddito al momento dell’assegnazione (esenzione IRPEF / redditi assimilati/autonomi). La tassazione avviene dopo, se e quando si vende, solo sulla plusvalenza (capitale) – 26%.
  • Per la società: il valore “normale” dell’equity assegnato è costo deducibile (IRES/IRAP) alle condizioni previste.
  • Contributi: l’esenzione fiscale implica assenza di imponibile previdenziale al momento dell’assegnazione (INPS/Casse). L’eventuale capital gain non ha rilievo contributivo ordinario.

Nota operativa: l’IVA è dovuta se il professionista è soggetto passivo; resta a carico della società il relativo pagamento/detrazione.


Aumenti di capitale anche con perdite: si può?

La prassi notarile ammette aumenti a titolo oneroso anche in presenza di perdite, se l’operazione riporta il capitale sopra soglie critiche/minime e rispetta gli adempimenti degli artt. 2446–2447 e 2482-bis/ter c.c. (massime notarili). Utile per WfE in fasi early-stage con perdite contabili.


Esempio pratico (con numeri e vesting)

  • Prestazione: consulenza strategica (€45.000 + IVA 22%).
  • Passi: fattura → delibera ADC riservato da €45.000 → compensazione → assegnazione quote; Vesting 50% a 12 mesi, 50% a 24 mesi (lock-up/retention).
  • Fisco/Contributi: €45.000 non tassati né contributivi all’assegnazione; IVA (€9.900) da regolare. Tassazione solo sulla plusvalenza alla cessione futura.

Rischi/alert da gestire prima di lanciare un WfE

  • Statuto: inserire clausole che consentano ADC riservati a terzi/opzioni.
  • Valutazioni: documentare valore normale e criteri; dove serve, perizia.
  • PMI S.r.l.: verificare deroghe (quote proprie, categorie, diritti particolari) e limiti a utili/riserve.
  • Requisiti “innovativa”: mantenere l’iscrizione in sezione speciale e gli standard per fruire del regime.

Cosa fa BPlanning.it per il tuo Work for Equity

  • Progettazione legale & fiscale del piano (strumenti, vesting, lock-up, good/bad leaver).
  • Verifica statuti e redazione del percorso notarile (ADC, rinunce opzione, categorie di quote).
  • Valorizzazioni/perizie e flow contabile-fiscale (fattura, IVA, registrazioni).
  • Governance: patti parasociali, diritti informativi, standard anti-diluizione.

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Domande frequenti

Le risposte riprendono il caso e il periodo descritti nell’articolo.

Che cos’è il Work for Equity descritto?

Il Work for Equity (WfE) permette a Startup e PMI Innovative di remunerare prestazioni qualificate con partecipazioni societarie (azioni/quote, strumenti od opzioni) invece che con denaro. L’assegnazione gode di un regime fiscale e contributivo di favore se rispettate precise condizioni (platea di beneficiari, qualifica “innovativa”, corretta struttura dell’operazione).

Quali soggetti possono utilizzarlo secondo la guida?

  • Società ammissibili: Startup Innovative e PMI Innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese.
  • Beneficiari tipici: amministratori, collaboratori, consulenti/professionisti esterni; in alcune configurazioni anche dipendenti tramite strumenti previsti.

Per società “ordinarie” è possibile prevedere piani equity, ma senza le medesime esenzioni fiscali/contributive del WfE “agevolato”.

Quali modalità operative di assegnazione dell’equity vengono illustrate?

  • Nelle S.r.l. PMI è ammesso compiere operazioni su proprie partecipazioni se in attuazione di piani di incentivazione (deroga all’art. 2474 c.c.), nei limiti di utili distribuibili e riserve disponibili. Necessaria autorizzazione assembleare e quote/azioni interamente liberate.
  • Attenzione: per startup early-stage la disponibilità di riserve/utili può essere limitante.
  • Ammissibile solo per S.p.A. e tipicamente a favore dei dipendenti (art. 2349 c.c.); non praticabile per assegnare gratuitamente quote a consulenti esterni nelle S.r.l. (mancano basi codicistiche analoghe).
  • È la strada più usata: il professionista matura un credito (fattura), la società delibera un ADC riservato e l’assegnazione avviene per compensazione tra credito e obbligo di versamento delle nuove quote/azioni (quote precedenti integralmente liberate).

Come può essere compensato il credito del prestatore?

Flusso tipico:

  1. il professionista rende la prestazione → emette fattura (es. €20.000 + IVA);
  2. la società delibera ADC riservato per lo stesso importo (senza esborso cash);
  3. compensazione: il credito del professionista estingue l’obbligo di liberazione delle nuove quote.
    Risultato: equity al professionista, cassa preservata per la società, operazione trasparente in bilancio e nel verbale notarile.

Quando possono essere valutati conferimenti d’opera o servizi?

  • Solo S.r.l. (anche innovative): ammesso il conferimento di opere/servizi se assistito da polizza/fideiussione a garanzia dell’obbligo (art. 2464, c. 6 c.c.). Spesso si richiede relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. con valore e durata determinabili.
  • Non praticabile per S.p.A. (divieto codicistico).
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