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Società a partecipazione pubblica e arbitrato: quando si applica la clausola compromissoria nelle controversie societarie

Di Redazione BPlanning

Le società a partecipazione pubblica possono devolvere le controversie ad arbitri? Il Tribunale di Catanzaro chiarisce limiti e validità.

Le società a partecipazione pubblica possono devolvere le controversie ad arbitri? Il Tribunale di Catanzaro chiarisce limiti e validità.

Clausola compromissoria nelle società: il principio generale

Con la sentenza n. 1107 del 28 maggio 2025, il Tribunale di Catanzaro ha ribadito un principio chiave in materia di controversie societarie:
gli atti costitutivi delle società – ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – possono prevedere, tramite clausole compromissorie, la devoluzione ad arbitri di alcune o di tutte le controversie tra soci e società.

La condizione essenziale è che tali controversie abbiano ad oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto sociale.

Il limite alla devoluzione in arbitrato: i diritti indisponibili

L’unico vero limite all’autonomia negoziale delle parti è rappresentato dalla indisponibilità del diritto conteso.

In particolare:

  • le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili sono compromettibili;
  • l’area della non compromettibilità è circoscritta ai casi di assoluta indisponibilità del diritto.

Nel contesto delle impugnazioni di delibere assembleari, ciò significa che:

  • solo le nullità insanabili restano sottratte all’arbitrato;
  • tutte le altre controversie possono essere devolute agli arbitri.

Norme inderogabili e validità della clausola compromissoria

Un chiarimento di particolare rilievo riguarda il rapporto tra norme inderogabili e arbitrato.

Secondo il Tribunale:

  • la natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto societario non esclude la validità della clausola compromissoria;
  • purché i diritti in gioco siano disponibili, la clausola resta efficace.

In questi casi, l’effetto è quello di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo arbitrale, consentendo il controllo anche sull’error in iudicando.

Società a partecipazione pubblica: natura privata e autonomia giuridica

Il Tribunale ha poi affrontato il tema delle società a partecipazione pubblica, chiarendo un principio fondamentale.

Tali società:

  • godono di autonoma soggettività giuridica;
  • hanno autonomia patrimoniale rispetto al socio pubblico;
  • non perdono la loro natura privatistica per il solo fatto che il capitale provenga dallo Stato o da altri enti pubblici.

Di conseguenza, esse:

  • restano organizzate secondo modelli civilistici;
  • sono soggette all’applicazione della clausola compromissoria, al pari delle società private.

👉 La partecipazione pubblica non esclude, dunque, il ricorso all’arbitrato nelle controversie societarie.

Implicazioni operative per imprese e amministratori pubblici

Questa pronuncia offre indicazioni concrete per:

  • società a partecipazione pubblica;
  • amministratori e organi di governance;
  • professionisti che redigono statuti e patti parasociali.

📌 Inserire correttamente una clausola compromissoria consente di gestire in modo più rapido ed efficace le controversie societarie, senza rinunciare alle garanzie giuridiche.

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Domande frequenti

Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

Quale funzione ha la clausola compromissoria societaria?

Con la sentenza n. 1107 del 28 maggio 2025, il Tribunale di Catanzaro ha ribadito un principio chiave in materia di controversie societarie:
gli atti costitutivi delle società – ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – possono prevedere, tramite clausole compromissorie, la devoluzione ad arbitri di alcune o di tutte le controversie tra soci e società.

La condizione essenziale è che tali controversie abbiano ad oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto sociale.

Quali diritti indisponibili restano fuori dall’arbitrato?

L’unico vero limite all’autonomia negoziale delle parti è rappresentato dalla indisponibilità del diritto conteso.

In particolare:

  • le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili sono compromettibili;
  • l’area della non compromettibilità è circoscritta ai casi di assoluta indisponibilità del diritto.

Nel contesto delle impugnazioni di delibere assembleari, ciò significa che:

  • solo le nullità insanabili restano sottratte all’arbitrato;
  • tutte le altre controversie possono essere devolute agli arbitri.

Una norma inderogabile esclude sempre la clausola?

Un chiarimento di particolare rilievo riguarda il rapporto tra norme inderogabili e arbitrato.

Secondo il Tribunale:

  • la natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto societario non esclude la validità della clausola compromissoria;
  • purché i diritti in gioco siano disponibili, la clausola resta efficace.

In questi casi, l’effetto è quello di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo arbitrale, consentendo il controllo anche sull’error in iudicando.

Come incide la partecipazione pubblica sulla natura della società?

Il Tribunale ha poi affrontato il tema delle società a partecipazione pubblica, chiarendo un principio fondamentale.

Tali società:

  • godono di autonoma soggettività giuridica;
  • hanno autonomia patrimoniale rispetto al socio pubblico;
  • non perdono la loro natura privatistica per il solo fatto che il capitale provenga dallo Stato o da altri enti pubblici.

Di conseguenza, esse:

  • restano organizzate secondo modelli civilistici;
  • sono soggette all’applicazione della clausola compromissoria, al pari delle società private.

👉 La partecipazione pubblica non esclude, dunque, il ricorso all’arbitrato nelle controversie societarie.

Quali verifiche della clausola suggerisce la pronuncia?

Questa pronuncia offre indicazioni concrete per:

  • società a partecipazione pubblica;
  • amministratori e organi di governance;
  • professionisti che redigono statuti e patti parasociali.

📌 Inserire correttamente una clausola compromissoria consente di gestire in modo più rapido ed efficace le controversie societarie, senza rinunciare alle garanzie giuridiche.

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