RETROVERSIONE DEGLI UTILI: NATURA GIURIDICA, LIMITI E DIFFERENZE RISPETTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

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La retroversione degli utili non è risarcimento del danno ma rimedio autonomo. Scopri quando si applica secondo il Tribunale di Venezia 2024.

Retroversione degli utili: un rimedio autonomo e non risarcitorio

Con la sentenza Tribunale di Venezia, 13 febbraio 2024, n. 466/2024, viene chiarita la natura giuridica della retroversione degli utili, istituto centrale nel contenzioso in materia di proprietà industriale e contraffazione.

Il Tribunale ribadisce un principio fondamentale: la retroversione degli utili non ha natura risarcitoria, ma costituisce un rimedio autonomo, distinto dal tradizionale risarcimento del danno.

Cos’è la retroversione degli utili

La retroversione degli utili è un meccanismo che mira a “riparare” la posizione del soggetto leso non attraverso il ristoro del danno effettivamente subito, bensì mediante:

  • l’attribuzione al titolare del diritto violato
  • del guadagno illecitamente conseguito dal contraffattore

In altre parole, il focus non è il danno del danneggiato, ma l’arricchimento indebito del soggetto che ha violato la privativa.

Il fondamento normativo: art. 125, comma 3, c.p.i.

L’art. 125, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale disciplina la retroversione degli utili come rimedio:

  • alternativo al risarcimento del danno;
  • non compensativo del lucro cessante;
  • finalizzato a trasferire al soggetto leso l’utile effettivamente realizzato dal contraffattore.

Questo strumento non è quindi diretto a colmare una perdita patrimoniale, ma a neutralizzare l’arricchimento illecito.

Il limite essenziale: solo gli utili effettivamente conseguiti

Un punto centrale chiarito dal Tribunale di Venezia riguarda l’estensione dell’obbligo restitutorio.

Gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire sono esclusivamente quelli effettivamente conseguiti, e non:

  • utili potenziali;
  • guadagni astrattamente conseguibili;
  • profitti ipotetici che sarebbero potuti derivare da uno sfruttamento più efficiente della privativa violata.

👉 La retroversione non può basarsi su scenari teorici, ma deve fondarsi su dati concreti e dimostrabili.

Differenza tra retroversione degli utili e risarcimento del danno

Il Tribunale evidenzia con chiarezza la distinzione tra i due strumenti:

  • Risarcimento del danno → mira a compensare il pregiudizio subito dal titolare del diritto
  • Retroversione degli utili → mira ad attribuire al titolare l’arricchimento realizzato dal contraffattore

Si tratta di rimedi autonomi, alternativi e tecnicamente distinti, che rispondono a finalità diverse.

Il principio affermato dal Tribunale di Venezia

La sentenza afferma un principio di rilievo pratico:

👉 la retroversione degli utili è un rimedio autonomo, non risarcitorio, limitato agli utili effettivamente conseguiti dal contraffattore e non a quelli meramente potenziali.

Una corretta qualificazione dell’azione è fondamentale per evitare richieste infondate e per impostare una strategia processuale efficace.

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