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Recesso del socio nelle società cooperative: limiti statutari e tutela del diritto potestativo

Di Redazione BPlanning

Con la sentenza Tribunale di Roma, 23 gennaio 2023, n. 1093 , il giudice ha fornito un chiarimento fondamentale in materia di recesso del socio nelle società cooperative , ribadendo i limiti entro cui lo statuto può disciplinarne l’esercizio.

Recesso del socio nelle cooperative: quando lo statuto può limitarlo e quando il diniego è illegittimo. Analisi della sentenza Tribunale di Roma 2023.

Recesso statutario nelle società cooperative: cosa stabilisce la giurisprudenza

Con la sentenza Tribunale di Roma, 23 gennaio 2023, n. 1093, il giudice ha fornito un chiarimento fondamentale in materia di recesso del socio nelle società cooperative, ribadendo i limiti entro cui lo statuto può disciplinarne l’esercizio.

Le clausole statutarie che regolano il recesso rappresentano una manifestazione dell’autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, i soci possono stabilire modalità, presupposti e condizioni per l’esercizio del diritto, inclusa la necessità di un’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea dei soci.

Il limite alla discrezionalità degli organi sociali

Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata.
Il Tribunale chiarisce che i poteri attribuiti agli organi sociali:

  • non possono essere esercitati in modo arbitrario
  • non possono tradursi in un rifiuto immotivato o in un’inerzia decisionale
  • non possono rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di recesso

Un comportamento di questo tipo violerebbe il principio di correttezza e determinerebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, tutelato dall’art. 2437, comma 3, c.c.

Autorizzazione del CdA: condizione di efficacia, non accettazione contrattuale

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Tribunale esclude che l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione possa essere qualificata come una vera e propria accettazione contrattuale.

Il recesso del socio:

  • resta un negozio unilaterale recettizio
  • esprime un diritto potestativo
  • consente al socio di uscire dal rapporto societario senza il consenso della cooperativa

L’intervento dell’organo sociale assume quindi la funzione di condizione di efficacia della dichiarazione di recesso, non di elemento negoziale costitutivo.

Inerzia dell’organo societario e applicazione dell’art. 1359 c.c.

In caso di inerzia o mancata pronuncia da parte dell’organo competente, trova applicazione l’art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata quando il suo mancato verificarsi è imputabile alla parte che aveva interesse contrario.

In sostanza, la cooperativa non può paralizzare il diritto di recesso attraverso il silenzio o il diniego immotivato, pena l’illegittimità della propria condotta.

Il principio affermato dal Tribunale di Roma

Il giudice ribadisce un principio chiave:
👉 il recesso del socio resta sempre un diritto potestativo, anche quando lo statuto ne subordini l’efficacia a una deliberazione interna.

Ogni interpretazione diversa finirebbe per trasformare illegittimamente il recesso in un accordo bilaterale, in contrasto con la natura stessa dell’istituto e con la tutela prevista dal codice civile.

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Domande frequenti

Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

Quale recesso del socio di cooperativa affronta la decisione?

Con la sentenza Tribunale di Roma, 23 gennaio 2023, n. 1093, il giudice ha fornito un chiarimento fondamentale in materia di recesso del socio nelle società cooperative, ribadendo i limiti entro cui lo statuto può disciplinarne l’esercizio.

Le clausole statutarie che regolano il recesso rappresentano una manifestazione dell’autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, i soci possono stabilire modalità, presupposti e condizioni per l’esercizio del diritto, inclusa la necessità di un’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea dei soci.

Quali limiti incontra la discrezionalità degli organi sociali?

Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata.
Il Tribunale chiarisce che i poteri attribuiti agli organi sociali:

  • non possono essere esercitati in modo arbitrario
  • non possono tradursi in un rifiuto immotivato o in un’inerzia decisionale
  • non possono rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di recesso

Un comportamento di questo tipo violerebbe il principio di correttezza e determinerebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, tutelato dall’art. 2437, comma 3, c.c.

L’autorizzazione del CdA equivale a un’accettazione contrattuale?

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Tribunale esclude che l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione possa essere qualificata come una vera e propria accettazione contrattuale.

Il recesso del socio:

  • resta un negozio unilaterale recettizio
  • esprime un diritto potestativo
  • consente al socio di uscire dal rapporto societario senza il consenso della cooperativa

L’intervento dell’organo sociale assume quindi la funzione di condizione di efficacia della dichiarazione di recesso, non di elemento negoziale costitutivo.

Come si valuta l’inerzia dell’organo societario?

In caso di inerzia o mancata pronuncia da parte dell’organo competente, trova applicazione l’art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata quando il suo mancato verificarsi è imputabile alla parte che aveva interesse contrario.

In sostanza, la cooperativa non può paralizzare il diritto di recesso attraverso il silenzio o il diniego immotivato, pena l’illegittimità della propria condotta.

Quale tutela del recesso emerge dalla pronuncia citata?

Il giudice ribadisce un principio chiave:
👉 il recesso del socio resta sempre un diritto potestativo, anche quando lo statuto ne subordini l’efficacia a una deliberazione interna.

Ogni interpretazione diversa finirebbe per trasformare illegittimamente il recesso in un accordo bilaterale, in contrasto con la natura stessa dell’istituto e con la tutela prevista dal codice civile.

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